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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 29574/2024

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l ricorso n. 2346/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Iacovoed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delPiemonte n. 446 / 01 /202 0 , depositata il 18giugno 202 0 .

Visto l’atto depositato il26 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese,avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 2346/2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Iacovoed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delPiemonte n. 446 / 01 /202 0 , depositata il 18giugno 202 0 . Visto l’atto depositato il26 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese,avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29574/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris