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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 31751/2023

Testo disponibile della fonte

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NANZA sul ricorso 14777-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2017 Cron.

Rep.

C.C. 19/09/2023 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata e disposizioni del d.m. 2 maggio 1996. -2 - –intimata – per la cassazione della sentenza n. 523 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo dicembre 201 6 (R.G.N. 706/2013).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro due cartelle esattoriali notificate dall’INPS per la contribuzione dovuta alla Gestione separata in relazione all’attività libero professionale esercitata per l’anno 2006 e per l’anno 2004.

A sostegno dell’opposizione, il professionista ha eccepito, anzitutto, la prescrizione dei crediti concernenti l’anno 2004 e, in secondo luogo, ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, allegando di essersi cancellato dalla Gestione separata il 30 marzo 1997 al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il Tribunale di Verona ha accolto l’opposizione, dichiarando prescritti i crediti relativi all’anno 2004 e accertando l’infondatezza della pretesa per l’anno 2006 sulla scorta delle previsioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio 1996 (Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che accorda al professionista la facoltà d’iscriversi alla Gestione separata o di cancellarsi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 2.–Con sentenza n. 523 del 2016, depositata il primo dicembre 2016, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS. 2.1.–Quanto al primo motivo d’appello, che verte sulla sussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, la Corte territoriale ha argomentato che l’ingegner Trabucchi è stato iscritto d’ufficio alla Gestione separata a decorrere dal primo gennaio 2006 e dal primo -3 - gennaio 2004 e che, dall’iscrizione d’ufficio, altrimenti priva d’ogni giustificazione, si deve desumere una precedente cancellazione. 2.2.– La Corte d’appello di Venezia ha disatteso la seconda doglianza dell’Istituto, che attiene al tema della prescrizione, e ha rilevato, a tale riguardo, che la prescrizione non può decorrere dal momento in cui l’Istituto, secondo la sua insindacabile scelta,effettua i controlli incrociati con l’amministrazione finanziaria. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia , con ricorso notificato il primo giugno 2017 e affidato a tre motivi. 4.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il10 luglio 2017. 5.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella formulazione applicabile ratione temporis.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Venezia nel dichiarare prescritte le pretese relative all’anno 2004, in quanto, solo con la scadenza del termine per il pagamento dell’imposta sul reddito (30 -4 - novembre 2005), l’INPS avrebbe potuto esercitare il diritto.

Pertanto, la prescrizione sarebbe stata validamente interrotta con la lettera del 3 agosto 2010 e, l’8 aprile 2011, con la notifica della cartella. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato le argomentazioni addotte a sostegno dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e non abbia reso, su tale punto, alcuna pronuncia. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e imputa alla Corte d’appello di non aver considerato la natura transitoria della normativa dettata dal d.m. 2 maggio 1996, circoscritta all’arco temporale dal 1996 al 2001. 4.– Preliminarmente, si deve osservare che è stata depositata istanza d’interruzione del processo in conseguenza della morte dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta il 7 marzo 2020.

Tale istanza non può trovare accoglimento.

Questa Corte è ferma nell’escludere l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo per morte della parte aun giudizio, quale è quello di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio (fra le molte, Cass., sez.

I, 31 ottobre 2011, n. 22624).

Si deve dunque procedere alla disamina dei motivi di ricorso. 5.–La prima censura non ha pregio.

Nel correlare il dies a quodella prescrizione alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla scadenza del successivo termine per il pagamento dell’imposta, la prospettazione del ricorso è contraddetta dalla giurisprudenza costante di questa Corte (per tutte, Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950), che fa decorrere la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dal momento in cui scadono i -5 - termini specificamente previsti per il pagamento dei contributi in esame e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.

La dichiarazione dei redditi, sulla quale fa leva anche l’odierna doglianza, è una mera esternazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo (di recente, Cass., sez. lav. 25 settembre 2023, n. 27294, e Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26811, punti

3.1. e

3.2. delle Ragioni della decisione).

Ne consegue che dev’essere confermata, per l’anno 2004, la declaratoria di prescrizione delle pretese contributive dell’Istituto, in quanto non ne risulta scalfita in modo persuasivo la ratio decidendi, che esclude la rilevanza della presentazione della dichiarazione dei redditi. 6.–Dev’essere disattesa anche la seconda censura.

Come emerge dagli argomenti delineati alle pagine 7 e 8 della pronuncia impugnata, la Corte territoriale ha vagliato il primo motivo di gravame dell’INPS, che s’incardina sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, e l’ha rigettato.

La Corte d’appello di Venezia ha conferma to la pronuncia del Tribunale di Verona e, in particolare, ne ha recepito le osservazioni , richiamate alle pagine 3 e

4. Il ragionamento della Corte territoriale si fonda sul rilievo che l’ingegner Trabucchi si sia cancellato dalla Gestione separata, avvalendosi della facoltà concessa dal d.m. 2 maggio 1996, e che, per ciò solo, sia esente da ogni obbligo d’iscrizione e di contribuzione.

Che la sentenza impugnata abbia delibato i profili tratteggiati dall’Istituto, è avvalorato anche dal tenore della terza critica, che si duole dell’erroneità delle statuizioni adottate dalla Corte di merito.

Per le ragioni esposte, si deve ritenere che i giudici d’appello abbiano pronunciato sulle domande dell’Istituto. -6 - Non si può configurare, pertanto, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 7.– È fondato, invece, il terzo motivo, nei termini di seguito precisati. 7.1.–Nel caso di specie, vengono in rilievo le previsioni dell’art. 4, comma 1, del d.m. 2 maggio 1996, che così dispone: «Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione».

Il comma 2 del predetto art. 4 disciplina la restituzione dei contributi e così stabilisce: «Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell’interesse di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 marzo1990, n. 45». 7.2.–Sulla previsione dell’art. 4, comma 1, del d.m. 2 maggio 1996, cit., s’incentra la pronuncia d’appello, nel disconoscere ogni obbligo d’iscrizione alla Gestione separata.

Tale statuizione presta il fianco alle censure dell’Istituto, riguardo all’annualità 2006, che ancora viene in considerazione nel presente giudizio, alla stregua del rigetto del primo motivo, attinente all’annualità 2004, irrimediabilmente prescritta. -7 - La lettera della fonte secondaria è inequivocabile nel delimitare lo speciale regime di cui all’art. 4 a un quinquennio, che decorre dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2001, per coloro che risultino già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e dal primoaprile 1996 al primo aprile 2001 per coloro che non s ia no iscritti ad altre forme obbligatorie.

Sulla base del dato testuale,posto in risalto nel motivo di ricorso e non efficacemente contraddetto dalla parte controricorrente, questa Corte ha già puntualizzato che: «la facoltà di iscrizione alla gestione (in relazione alla quale soltanto può essere predicata la natura costituiva della domanda di iscrizione) riguarda quindi il medesimo periodo del quinquennio (dal 1996 al 2001) per il quale può essere richiesta la restituzione dei contributi; dopo di che anche l’ultrasessantacinquenne è obbligato all’iscrizione» (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16352, punto 4 dei Motivi della decisione).

Esaurito il periodo transitorio individuato dal decreto, «tutti i soggetti che esercitano le attività lavorative di cui all’art. 2, comma 26, dellalegge n. 335 del 1995, tornano ad essere obbligati all ’ iscrizione.

E non esiste la possibilità di ripetere alcun contributo, ancorché in mancanza di domanda di iscrizione; essendo i contributi obbligatori e perciò dovuti[…] Fuori dal periodo quinquennale (per il quale soltanto è prevista la possibilità di richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione), i contributi sono sempre dovuti» (sentenza n. 16352 del 2016, cit., punto 5 dei Motivi della decisione ), al ricorrere dei presupposti di legge. 7.3.–La sentenza impugnata è dunque incorsa nell’errore di diritto denunciato nel terzo mezzo, nel predicare, per l’annualità 2006, un’indiscriminata esenzione a favore del professionista sulla base delle previsioni del d.m. 2 maggio 1996, inapplicabili ratione temporis alla fattispecie controversa, che esula dal quinquennio 1996-2001 contemplato dalla normativa speciale. -8 - 8.–In ultima analisi, dev’essere accolta la terza censura, laddove la prima e la seconda vanno disattese. 9.–La sentenza d’appello è dunque cassata per quanto di ragione. 10.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, svolgerà i necessari accertamenti di fatto in ordine ai presupposti dell’obbligo d’iscrizione del professionista alla Gestione separata, per l’annualità 2006.

In tale disamina, il giudice di rinvio si uniformerà ai criteri enucleati dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nell’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (per gl’ingegneri, di recente, Cass., sez. lav., 21 luglio 2023, n. 21962, e 1° giugno 2023, n. 15515; Cass., sez.

VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288), che ha superato anche il sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 238 del 2022).

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; respinge il primo e il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 14777-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2017 Cron. Rep. C.C. 19/09/2023 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata e disposizioni del d.m. 2 maggio 1996. -2 - –intimata – per la cassazione della sentenza n. 523 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo dicembre 201 6 (R.G.N. 706/2013). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro due cartelle esattoriali notificate dall’INPS per la contribuzione dovuta alla Gestione separata in relazione all’attività libero professionale esercitata per l’anno 2006 e per l’anno 2004. A sostegno dell’opposizione, il professionista ha eccepito, anzitutto, la prescrizione dei crediti concernenti l’anno 2004 e, in secondo luogo, ha sostenuto l’infondatezza della pretesa, allegando di essersi cancellato dalla Gestione separata il 30 marzo 1997 al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Tribunale di Verona ha accolto l’opposizione, dichiarando prescritti i crediti relativi all’anno 2004 e accertando l’infondatezza della pretesa per l’anno 2006 sulla scorta delle previsioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio 1996 (Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che accorda al professionista la facoltà d’iscriversi alla Gestione separata o di cancellarsi, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 2.–Con sentenza n. 523 del 2016, depositata il primo dicembre 2016, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS. 2.1.–Quanto al primo motivo d’appello, che verte sulla sussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, la Corte territoriale ha argomentato che l’ingegner Trabucchi è stato iscritto d’ufficio alla Gestione separata a decorrere dal primo gennaio 2006 e dal primo -3 - gennaio 2004 e che, dall’iscrizione d’ufficio, altrimenti priva d’ogni giustificazione, si deve desumere una precedente cancellazione. 2.2.– La Corte d’appello di Venezia ha disatteso la seconda doglianza dell’Istituto, che attiene al tema della prescrizione, e ha rilevato, a tale riguardo, che la prescrizione non può decorrere dal momento in cui l’Istituto, secondo la sua insindacabile scelta,effettua i controlli incrociati con l’amministrazione finanziaria. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia , con ricorso notificato il primo giugno 2017 e affidato a tre motivi. 4.– [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il10 luglio 2017. 5.–[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella formulazione applicabile ratione temporis. Avrebbe errato la Corte d’appello di Venezia nel dichiarare prescritte le pretese relative all’anno 2004, in quanto, solo con la scadenza del termine per il pagamento dell’imposta sul reddito (30 -4 - novembre 2005), l’INPS avrebbe potuto esercitare il diritto. Pertanto, la prescrizione sarebbe stata validamente interrotta con la lettera del 3 agosto 2010 e, l’8 aprile 2011, con la notifica della cartella. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato le argomentazioni addotte a sostegno dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e non abbia reso, su tale punto, alcuna pronuncia. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e imputa alla Corte d’appello di non aver considerato la natura transitoria della normativa dettata dal d.m. 2 maggio 1996, circoscritta all’arco temporale dal 1996 al 2001. 4.– Preliminarmente, si deve osservare che è stata depositata istanza d’interruzione del processo in conseguenza della morte dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta il 7 marzo 2020. Tale istanza non può trovare accoglimento. Questa Corte è ferma nell’escludere l’applicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo per morte della parte aun giudizio, quale è quello di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio (fra le molte, Cass., sez. I, 31 ottobre 2011, n. 22624). Si deve dunque procedere alla disamina dei motivi di ricorso. 5.–La prima censura non ha pregio. Nel correlare il dies a quodella prescrizione alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla scadenza del successivo termine per il pagamento dell’imposta, la prospettazione del ricorso è contraddetta dalla giurisprudenza costante di questa Corte (per tutte, Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950), che fa decorrere la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dal momento in cui scadono i -5 - termini specificamente previsti per il pagamento dei contributi in esame e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. La dichiarazione dei redditi, sulla quale fa leva anche l’odierna doglianza, è una mera esternazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo (di recente, Cass., sez. lav. 25 settembre 2023, n. 27294, e Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26811, punti 3.1. e 3.2. delle Ragioni della decisione). Ne consegue che dev’essere confermata, per l’anno 2004, la declaratoria di prescrizione delle pretese contributive dell’Istituto, in quanto non ne risulta scalfita in modo persuasivo la ratio decidendi, che esclude la rilevanza della presentazione della dichiarazione dei redditi. 6.–Dev’essere disattesa anche la seconda censura. Come emerge dagli argomenti delineati alle pagine 7 e 8 della pronuncia impugnata, la Corte territoriale ha vagliato il primo motivo di gravame dell’INPS, che s’incardina sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, e l’ha rigettato. La Corte d’appello di Venezia ha conferma to la pronuncia del Tribunale di Verona e, in particolare, ne ha recepito le osservazioni , richiamate alle pagine 3 e 4. Il ragionamento della Corte territoriale si fonda sul rilievo che l’ingegner Trabucchi si sia cancellato dalla Gestione separata, avvalendosi della facoltà concessa dal d.m. 2 maggio 1996, e che, per ciò solo, sia esente da ogni obbligo d’iscrizione e di contribuzione. Che la sentenza impugnata abbia delibato i profili tratteggiati dall’Istituto, è avvalorato anche dal tenore della terza critica, che si duole dell’erroneità delle statuizioni adottate dalla Corte di merito. Per le ragioni esposte, si deve ritenere che i giudici d’appello abbiano pronunciato sulle domande dell’Istituto. -6 - Non si può configurare, pertanto, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 7.– È fondato, invece, il terzo motivo, nei termini di seguito precisati. 7.1.–Nel caso di specie, vengono in rilievo le previsioni dell’art. 4, comma 1, del d.m. 2 maggio 1996, che così dispone: «Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione». Il comma 2 del predetto art. 4 disciplina la restituzione dei contributi e così stabilisce: «Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell’interesse di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 marzo1990, n. 45». 7.2.–Sulla previsione dell’art. 4, comma 1, del d.m. 2 maggio 1996, cit., s’incentra la pronuncia d’appello, nel disconoscere ogni obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Tale statuizione presta il fianco alle censure dell’Istituto, riguardo all’annualità 2006, che ancora viene in considerazione nel presente giudizio, alla stregua del rigetto del primo motivo, attinente all’annualità 2004, irrimediabilmente prescritta. -7 - La lettera della fonte secondaria è inequivocabile nel delimitare lo speciale regime di cui all’art. 4 a un quinquennio, che decorre dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2001, per coloro che risultino già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e dal primoaprile 1996 al primo aprile 2001 per coloro che non s ia no iscritti ad altre forme obbligatorie. Sulla base del dato testuale,posto in risalto nel motivo di ricorso e non efficacemente contraddetto dalla parte controricorrente, questa Corte ha già puntualizzato che: «la facoltà di iscrizione alla gestione (in relazione alla quale soltanto può essere predicata la natura costituiva della domanda di iscrizione) riguarda quindi il medesimo periodo del quinquennio (dal 1996 al 2001) per il quale può essere richiesta la restituzione dei contributi; dopo di che anche l’ultrasessantacinquenne è obbligato all’iscrizione» (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16352, punto 4 dei Motivi della decisione). Esaurito il periodo transitorio individuato dal decreto, «tutti i soggetti che esercitano le attività lavorative di cui all’art. 2, comma 26, dellalegge n. 335 del 1995, tornano ad essere obbligati all ’ iscrizione. E non esiste la possibilità di ripetere alcun contributo, ancorché in mancanza di domanda di iscrizione; essendo i contributi obbligatori e perciò dovuti[…] Fuori dal periodo quinquennale (per il quale soltanto è prevista la possibilità di richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione), i contributi sono sempre dovuti» (sentenza n. 16352 del 2016, cit., punto 5 dei Motivi della decisione ), al ricorrere dei presupposti di legge. 7.3.–La sentenza impugnata è dunque incorsa nell’errore di diritto denunciato nel terzo mezzo, nel predicare, per l’annualità 2006, un’indiscriminata esenzione a favore del professionista sulla base delle previsioni del d.m. 2 maggio 1996, inapplicabili ratione temporis alla fattispecie controversa, che esula dal quinquennio 1996-2001 contemplato dalla normativa speciale. -8 - 8.–In ultima analisi, dev’essere accolta la terza censura, laddove la prima e la seconda vanno disattese. 9.–La sentenza d’appello è dunque cassata per quanto di ragione. 10.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, svolgerà i necessari accertamenti di fatto in ordine ai presupposti dell’obbligo d’iscrizione del professionista alla Gestione separata, per l’annualità 2006. In tale disamina, il giudice di rinvio si uniformerà ai criteri enucleati dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dall’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nell’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (per gl’ingegneri, di recente, Cass., sez. lav., 21 luglio 2023, n. 21962, e 1° giugno 2023, n. 15515; Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20288), che ha superato anche il sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 238 del 2022). Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso; respinge il primo e il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la c
Sentenza Cassazione n. 31751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris