CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 34221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17188/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 21 , presso l’avvocatura di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMAn. 2463/2022 depositata il 1 3 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 3/12/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA]; Uditi gli avvocatiAndrea Zoppini e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA].; Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio trae origine dalla procedura posta in essere dal Comune di Roma (oggi [OSCURATO:PERSONA]) per la privatizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del Latte di Roma. In particolare, con delibera n. 12 del 8.7.1996 il Comune di Roma stabilì di revocare l’assunzione come servizio pubblico dell’attività dell’[OSCURATO:PERSONA] del Latte e di trasformare la stessa in società per azioni di diritto comune, al fine di portare a termine la sua privatizzazione. Procedutosi a tale incombente, l’Amministrazione comunale decise di porre in vendita il 75% della propria partecipazione e con delibera n. 403 del 4.3.1997 autorizzò la trattativa con cinque offerenti selezionati da un advisor. In seguito, all’esito alla procedura, con delibera n. 145 del 28.7.1997 il Comune approvò la cessione della partecipazione azionaria a [OSCURATO:SOCIETA]. ed il 26 gennaio 1998 stipulò con la detta società un contratto di compravendita ed un patto parasociale concui l’acquirente si obbligò a non cedere a terzi la partecipazione acquisita per un periodo di cinque anni, la cui violazione era sanzionata con il pagamento di una penale, dapprima stabilita in una somma equivalente al prezzo delle azioni e poi fissata in lire un miliardo. Dopo circa un anno [OSCURATO:SOCIETA]., in data 1° maggio 1999, trasferì la partecipazione alla propria controllata [OSCURATO:SOCIETA]. mediante conferimento in conto aumento di capitale; il successivo 7 luglio 1999 l’intera partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA] fu ceduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società del [OSCURATO:PERSONA]) ed, in pari data, fu stipulata con il Comune di Roma una transazione al fine di prevenire ogni possibile controversia legata all’operazione, transazione cui aderirono anche “Vecchia” [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. In data 17 luglio 2000 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (che era stata esclusa dal procedimento di selezione)notificò al Comune di Roma un atto di diffida con il quale intimò all’amministrazione comunale di procedere, in via di autotutela, alla risoluzione della compravendita stipulata con Cirio per violazione del patto parasociale. Successivamente all’invio dell’atto di diffida, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avviò un lungo ed articolato contenzioso amministrativo davanti al Tar, Consiglio di Stato e Corte di cassazione, culminato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1156/2010 che dichiarò la nullità del contratto di cessione della partecipazione stipulato tra il Comune di Roma e Cirio per violazione del patto parasociale, nonché della transazione nelle more intervenuta tra Comune di Roma, Cirio, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Nel frattempo, e precisamente nell’anno 2005, a seguito del crack del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Parma omologò il concordato che prevedeva il trasferimentodi tutti i beni della [OSCURATO:PERSONA], compresa la partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA], alla neocostituita società, anch’essa denominata [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di assuntore del concordato. Sulla base della predetta sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Roma rivendicò la proprietà della partecipazione e diffidò [OSCURATO:SOCIETA] a consegnare i certificati azionari rappresentativi della partecipazione ed a restituire tutti i frutti percepiti e percipiendi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a sua volta adì il Tribunale di Roma per far accertare, in via principale, la propria titolarità della partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA] (pari al 75%) per averla acquistata a titolo derivativo da [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito del concordato omologato dal Tribunale di Parma o, comunque, per averla legittimamente acquistata a non dominodalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] o, in ogni caso per averla usucapita ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 e 1161 c.c., nonché per ottenere la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] alla cessazione delle pregiudizievoli condotte dalla stessa assunte ed, in via subordinata, per accertare il proprio diritto a ritenere i frutti della partecipazione e a ricevere da [OSCURATO:PERSONA] un’indennità pari all’aumento del valore della partecipazione per effetto dei miglioramenti e delle addizioni compiute dalla [OSCURATO:SOCIETA], quantificata in misura non inferiore a 110 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con la contestuale dichiarazione del proprio diritto a ritenere il possesso della partecipazione fino alla corresponsione della indennità dovuta. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, l’accertamento della propria titolarità della partecipazione, con conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione delle azioni e dei relativi dividendi medio temporepercepiti. Intervenne volontariamente nel giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo il difetto di giurisdizione e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, essendosi formato il giudicato amministrativo sulla questione della titolarità della partecipazione. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia e ritenne che il giudicato formatosi sulla nullità del contratto di trasferimento della partecipazione non precludesse l’accertamento dei diritti soggettivi sorti sulla base di fenomeni acquisitivi a titolo originario. Rigettò le domande principalied in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] unica proprietaria del 75% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. all’immediata restituzione delle azioni in questione. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. nonché l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; accolse invece l’impugnazione incidentale promossa da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla restituzione dei dividendi delle azioni. I giudici di secondo grado, per quel che qui ancora rileva, confermarono in primis quanto statuito dal Tribunale in merito all’intervento della società [OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare lo stesso inammissibile in assenza dei presupposti che consentono l’applicazione dell’art. 105 c.p.c. In merito al dedotto acquistoa titolo originario in proprietà della partecipazione a favore di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte distrettuale –pur escludendo che la nullità di un contratto potesse determinare la nullità del successivo atto traslativo posto in essere dalla parte acquirente del contratto nullo - rigettò le doglianze svolte dall’appellante principale ritenendo che nel caso di specie non potesse sussistere l’elemento della buona fede. A tal riguardo, reputò che non potesse essere condivisa la prospettazione svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA] in ordine all’acquisto a non domino della partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] da Cirio a titolo originario ex art. 1153 c.c. in quanto [OSCURATO:SOCIETA], essendo espressione della controllante Cirio, non poteva non essere a conoscenza di tutte le operazioni contrattuali portate a termine da quest’ultima. Non poteva, inoltre, ritenersi valido l’acquisto a non dominosempre ex art. 1153 c.c da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA], in virtù dell’omologazione del concordato preventivo, poiché la medesima [OSCURATO:SOCIETA], tramite il prospetto informativo “aveva appreso che era pendente il giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la retrocessione delle azioni in capo a [OSCURATO:PERSONA] e quindi pure aveva gli elementi necessari per valutare i profili di nullità di tutti gli atti che avevano portato all’acquisto delle azioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]”. Per le medesime considerazioni doveva altresì escludersi la buona fede in entrambe le fasi di acquisizione del possesso, da cui derivava il rigetto dell’acquisto della partecipazione per usucapione decennale ex art. 1146 c.c. La Corte distrettuale osservò inoltre, che in seguito al concordato non erano stati emessi nuovi e diversi certificati azionari in favore di [OSCURATO:SOCIETA], ma che era di fatto cambiata esclusivamente l’intestazione dei predetti; da ciò il rigetto del quarto motivo d’appello inerente la condanna alla restituzione delle azioni. Infine, la Corte territoriale accolse l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] riguardante i dividendi percepiti; a tal riguardo i giudici di secondo grado ritennero di condividerel’orientamento dottrinario che conferisce ai dividendi la natura di frutto civile “impostazione peraltro…sostanzialmente in linea con la ratio dell’art. 1148 c.c. che attribuisce a colui che agisce in rivendica il diritto a riottenere non solo il bene, ma anche le utilità che il bene ha prodotto a causa della sua redditività”. Avverso la suddetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di otto motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che svolge altresì ricorso incidentale, affidato a otto motivi. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale, assorbito l’ottavo e rigettati i primi sei, nonché per il rigetto del ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza pubblica, tutte le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Per ragioni di priorità logica, vanno dapprima esaminati i motivi del ricorso incidentale, che possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la loro connessione. Con la prima censura [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., stante la contrarietà della sentenza di secondo grado alla statuizione espressa dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1156/2020, avente autorità di cosa giudicata tra le parti, nella quale l’interesse fatto valere dalla resistente è stato considerato meritevole di tutela. La sentenza di secondo grado sarebbe, dunque, contraria al giudicato “per non aver rilevato che gli atti di vendita delle azioni sono stati dichiarati nulli dal giudice amministrativo per violazione della L. 30 luglio 1994 n. 474, appositamente dettata per la vendita delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, ritenuta dal giudicato inderogabile, con conseguente nullità di qualsiasi altra modalità di acquisto di tale categoria”. Da ciò l’interesse, non di mero fatto, di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare al giudizio de quo, consistente da una parte nella retrocessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle azioni al fine di un eventuale acquisto nel caso di indizione di nuova gara e dall’altra per evitare la concorrenza sleale di [OSCURATO:SOCIETA] nel mercato del latte fresco. Mediante la seconda doglianza del ricorso incidentale, la controricorrente stigmatizza la violazione della legge 30 luglio 1994 n. 474, della legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17 co. 51, degli artt. 1218 e 2598 co. 1 n. 1 e n. 3 c.c. del parere motivato della Commissione UE del 23 marzo 1998, per errata qualificazione della situazione soggettiva fatta valere dall’interveniente [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza gravata, secondo la deducente, non avrebbe tenuto in debita considerazione le predette norme,la cui finalità sarebbe quella di impedire che le partecipazioni azionarie delle PA siano cedute in violazione della normativa speciale fondata sull’aggiudicazione delle stesse al miglior offerente, a seguito di un confronto comparativo tra coloro che avevano partecipato alla procedura di gara ex art. 1418 c.c., normativa inderogabile come altresì ribadito nel parere motivato della Commissione UE del 23 marzo 1998 . Con la terza censura la ricorrente incidentale si duole che la sentenza gravata avesse in parte accolto il primo motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA], in aperto contrasto con il giudicato amministrativo predetto; in particolar modo, la decisione avrebbe omessodi rilevare come la domanda della società ricorrente era di fatto inammissibile, essendo la sua pretesa contraria alla richiamata normativa speciale che disciplina in modo inderogabile l’acquisto delle azioni della P.A. Con la quarta censura la controricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere cassata laddove aveva accolto parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], riformando la pronunzia di primo grado nella parte in cui aveva riscontrato la mancanza di un titolo astrattamente idoneo per l’acquisto a non domino delle azioni conferite da Cirio nel capitale sociale della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA]. Invero il giudice amministrativo, come anche già rilevato nel terzo motivo incidentale, non aveva dichiarato la nullità dei contratti per violazione del solo secondo comma dell’art. 1418 c.c. ma anche in base al primo comma, ovverosia per violazione di norme imperative, quali quelle di cui alla l. n. 474/1994 per la vendita delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni. Da ciò la totale inammissibilità dei motivi di gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. Con il quinto motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nella clausola espressamente prevista nel contratto concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Cirio ove veniva dato atto che “in data 14 marzo 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 703 del 4 marzo 1997”, clausola avente la finalità di evitare che in futuro potesse essere invocata la buona fede da parte dell’acquirente delle azioni. Con il sesto mezzo si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. per contraddittorietà della decisione impugnata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1156/2010 “per non aver considerato che l’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] delle azioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta acquistate da [OSCURATO:SOCIETA] era stato da essa effettuato, in qualità di assuntore del concordato preventivo, a seguito di una trattativa diretta con il Commissario delle suddette imprese, collocate in amministrazione straordinaria”. Mediante la settima doglianza del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione della legge n. 474/1994, avendo i giudici di secondo grado omesso di considerare che l’acquisto delle azioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] non era titolo idoneo all’acquisto della proprietà ex art. 1153 c.c. Con l’ultima censura la resistente si duole delle statuizioni della Corte d’appello in merito alla richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] di acquisto delle partecipazioni per usucapione decennale. Con essa sostanzialmente si lamenta che la Corte d’appello non abbia applicato alla fattispecie il giudicato amministrativo del Consiglio di Stato derivante dalla decisione n. 1156/2010, con la connessa valorizzazione della legge n. 474/1994, sia ai fini della legittimità dell’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sia ai fini dell’efficacia riflessa del predetto giudicato rispetto alle vicende successive alla vendita delle azioni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Gli otto motivi, suscettibili di uno scrutinio congiunto perché avvinti dai medesimi presupposti logico-giuridici, sono inammissibili. Giova premettere che il Comune di Roma aveva disposto la dismissione delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA] attraverso una licitazione privata, a cui è seguita la stipula del contratto ed il successivo atto transattivo. L’intero iter procedimentale è poi stato dichiarato nullo, in un giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA]: l’interesse della predetta società però, nel caso di specie, ha riguardato e si è esaurito del tutto nell’ambito della fase giurisdizionale amministrativa, conclusasi con il giudizio di ottemperanza, in esito al quale il Consiglio di Stato (con sentenza n. 1570 del 2012) ha dato sfogo alle istanze risarcitorie di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla procedura ed alla successiva transazione dichiarate nulle con la sentenza n. 1165/2010. In altri termini, una volta ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento della violazione della par condicio e della illegittimità degli atti di gara, nonché il risarcimento del danno, in sede civile non residua alcun interesse giuridicamente rilevante a partecipare al processo civile in corso. Infatti, l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito solo ove l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto (Sez. 2, n. 25145 del 26 novembre2014; Sez. 1, n. 364 del 10 gennaio 2014). Ed, invece, è senz’altro di mero fatto l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia a che [OSCURATO:PERSONA], in tesi tornata a possedere le azioni, indìca un nuovo bando di gara, sia a rafforzare, attraverso la titolarità delle azioni, la sua garanzia risarcitoria già riconosciuta in sede amministrativa: si tratta al più di una aspettativa che non giustifica la partecipazione al presente giudizio, non ricorrendo una situazione giuridica dipendente da quella oggetto del processo fra le parti originarie. E’ in tal senso consolidata l’opinione della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, al fine di legittimare un intervento adesivo dipendente, presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato (Sez. 1, n. 21472 del 19 settembre 2013). In particolare, con l’intervento adesivo dipendente l’interventore non introduce nel processo una domanda propria che ampli il thema decidendum fra le parti principali (originarie), ma si limita ad interloquire nella lite tra altri già pendente, che è -e rimane - l’unica dibattuta nel processo, cosicché egli si limita a prestare la propria adesione alla domanda o all’eccezione di una delle parti,già in giudizio, per un proprio interesse, in ragione dei riflessi che possono derivare nei suoi confronti dall’emananda sentenza, tendendo a provocare un giudicato inter alios che sia di giovamento almeno in via mediata anche all’interventore stesso, mentre la soccombenza della parte adiuvata produrrebbe per lui effetti svantaggiosi (Sez. 5, n. 4690 del 22 febbraio 2025). In sostanza, l’intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall’interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato), e tale interesse che muove il terzo va ravvisato - quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto – nella misura in cui la decisione resa inter partes verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite (cfr. Sez. 2, n. 2516 del 18 ottobre 1967; conf. Sez. 2, n. 25135 del 14 dicembre 2015 in motiv.). Nel caso di specie, esclusa ogni valenza del giudicato amministrativo in un giudizio civile pendente fra parti principali affatto diverse, non può che riconoscersi in capo a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità al più di un’aspettativa di fatto in relazione alla eventualità che il Comune di Roma, a distanza di quasi trenta anni dalla delibera n. 132 dell’otto luglio 1996, decida di rievocare il potere discrezionale nel senso di indire una gara per il conferimento del pacchetto azionario della [OSCURATO:SOCIETA]. In altri termini, la posizione della società interveniente non ha neanche i caratteri dell’interesse legittimo pretensivo, essendo difficilmente configurabile l’ipotesi che detta società, destinataria peraltro del risarcimento riconosciutole dal giudice amministrativo, possa pretendere, anche avanti alla competente sede giurisdizionale, una riedizione del potere amministrativo mediante una nuova gara. Appare dunque ineccepibile il rilievo della Corte d’appello che ha escluso l’ammissibilità dell’intervento, sia perché non si tratta di un intervento principale, che avrebbe presupposto un’azione autonoma (art. 105 comma 1° c.p.c.), sia perché neppure si tratta di un intervento adesivo dipendente, in mancanza di un rapporto giuridico fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] “essendo rimessa alla discrezionalità di [OSCURATO:PERSONA] l’iniziativa di bandire una nuova gara, ed essendo di mero fatto l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a non competere con [OSCURATO:SOCIETA] sul mercato locale del latte” (art. 105 comma 2° c.p.c.). D’altronde, come rileva perspicuamente [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorso al ricorso incidentale, in nessuno dei motivi [OSCURATO:PERSONA] contrasta la correttezza della ricostruzione in punto di diritto da parte dei giudici di merito e dunque la stessa ratio decidendidella sentenza impugnata. Per concludere l’argomento, la Corte deve occuparsi della richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c., formalizzata da [OSCURATO:SOCIETA] proprio nel controricorso al ricorso incidentale. La domanda non può trovare accoglimento. La condanna ex art. 96, comma 1° o 3° c.p.c. (rispettivamente ad istanza di parte o d’ufficio) è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendicon un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna richiede l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Sez. U., n. 22405 del 13 settembre 2018; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023; Sez. 2, n. 38528 del 6 dicembre 2021; Sez. 3, n. 10327 del 30 aprile 2018). Nella specie, il ricorso incidentale non manifesta nessuna delle anomalie evidenziate dalla giurisprudenza. Non è ravvisabile alcun abuso della potestas agendi, dato che [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso impugnare il diniego di interesse a partecipare al giudizio civile, sulla scorta del promovimento del parallelo giudizio amministrativo e dell’esito di quest’ultimo, né si può dire che i motivi dedotti fossero manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privi di autosufficienza. Una volta delibate le questioni preliminari legate al ricorso incidentale, occorre scrutinare il ricorso principale della [OSCURATO:SOCIETA]. Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente principale assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1153 c.c. in correlazione con gli artt. 1147, 1159, 1160, 1162 c.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 co. 2 c.c. e, sotto altro profilo , deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e/o 4 c.p.c. La sentenza di secondo grado sarebbe erronea, laddove aveva confermato la ratio decidendi del giudice di prime cure quanto all’assenza della buona fede dell’acquirente quale presupposto di efficacia dell’acquisto a non domino,ai sensi dell’art. 1153 c.c., al momento del trasferimento delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:PERSONA] (successivo dante causa della [OSCURATO:SOCIETA]), alla quale le azioni erano state conferite dalla controllante Cirio che le aveva a sua volta acquistate da [OSCURATO:PERSONA]. Osservache la buona fede rilevante ai fini dell’art. 1153 cc consiste nella incolpevole ignoranza di acquistare da chi non è proprietario e perciò di ledere l’altrui diritto dominicale e non nella ignoranza della lesione di un qualsivoglia diritto (contrattuale) altrui. A dire della ricorrente, la mera consapevolezza della lesione di qualsiasi diritto contrattuale altrui non incide sulla buonafede rilevante ai sensi dell’art. 1153 cc. A tal riguardo, la motivazione data dalla Corte distrettuale sarebbe laconica e meramente apparente laddove affermava che: “il tribunale ha correttamente sottolineato che, essendo [OSCURATO:SOCIETA] controllata da Cirio, vi era “stretta connessione anche fisica fra i membri del Cda di Cirio e di [OSCURATO:SOCIETA]”. Quindi gli organi di [OSCURATO:SOCIETA] non potevano non essere a conoscenza, alla data del 1.5.1999 del grave inadempimento contrattuale di Cirio al patto di non trasferimento infraquinquennale”. Attraverso la seconda censura, la società ricorrente deduce la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione al principio di allegazione, e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione al principio dell’onere della prova, e degli artt. 24, 111 Cost. e 101 c.p.c. in relazione al principio del contraddittorio ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1153 e 1147 c.c., in relazione al principio di presunzione della buona fede, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. e, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147 co. 3 e 1153 c.c., in relazione al principio di verifica della buona fede con riferimento al momento dell’acquisto, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1153 e 1147 c.c. alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di concretizzazione della clausola generale di buona fede, del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi ed infine dell’art. 1421 c.c., per totale fraintendimento della sua portata sistematica ex art. 360 co. 1 n. c.p.c. Sempre in ordine alla ritenuta assenza di buona fede, di cui al motivo che precede, la ricorrente censura la sentenza di secondo grado sotto altri plurimi profili. In primis la [OSCURATO:SOCIETA] rileva come, secondo la stessa Corte distrettuale, il fatto dimostrativo della mala fede di [OSCURATO:SOCIETA], consistente nella consapevolezza o colpevole ignoranza della illegittimità degli atti amministrativi prodromici alla originaria cessione delle azioni da [OSCURATO:PERSONA] a Cirio e della conseguente nullità di tale cessione, non fosse stato mai dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e neppure nella comparsa di costituzione e risposta depositata in appello. Secondo la ricorrente, ciò che dunque rileverebbe è “se la Corte di Appello potesse o meno sostituire, quale fatto idoneo a vincere la presunzione di buona fede di [OSCURATO:SOCIETA], quello dedotto dalla parte [OSCURATO:PERSONA] (consapevolezza della violazione contrattuale e della conseguente possibilità di risoluzione) con altro e diverso fatto che il giudice d’appello ha preteso rilevare d’ufficio (consapevolezza della nullità contrattuale)”. Con riguardo ad altro e diverso profilo, la sentenza gravata avrebbe altresì violato il principio “pacificamente applicabile anche quando in un giudizio si discute, come nel presente, della buona fede del precedente acquirente e dante causa di una delle parti, nella specie [OSCURATO:SOCIETA]”, secondo cui la buona fede, rilevante anche ex artt. 1153 e 1147 c.c., si presume, dovendo, di contro, la mala fede essere specificamente provata ed allegata dalla controparte. La Corte d’appello, infatti, al fine di negare la buona fede suddetta, si sarebbe limitata a rilevare quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in appello, ovvero la coincidenza soggettiva fra Cirio ed [OSCURATO:SOCIETA] e null’altro. In realtà, secondo la ricorrente non sarebbe basta to dimostrare la conoscenza delle operazioni negoziali come tali, quanto che le suddette operazioni fossero idonee arendere il titolo di acquisto della proprietà nullo. In definitiva, sarebbe stato onere di [OSCURATO:PERSONA] allegare e dimostrare in concreto o la conoscenza della causa di invalidità da parte di Cirio ovvero che l’affidamento circa la validità del contratto non fosse incolpevole, onere non assolto dalla resistente. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché hanno riguardo alla prima fase della complessa vicenda, conclusa con l’ingresso delle azioni nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. Va subito chiarito che tesi della ricorrente secondo cui la buona fede rilevante ai fini dell’art. 1153 cc va rapportata unicamente alla lesione “dell’altrui diritto dominicale” non trova corrispondenza nel dato normativo (cfr. art. 1147 cc) e quindi non è condivisibile. La Corte d’appello ha così motivato sul punto: “La buona fede al momento della consegna si riferisce alla mancanza di conoscenza dell’esistenza di diritti altrui sulla cosa, quindi al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera giuridica altrui (Cass. N. 8918/1991, n. 3097/1988). La nozione di buona fede rilevante ai sensi dell’art. 1153 c.c. si ricava dall’art.1147 c.c., che disciplina il possesso in buona fede dei beni mobili, ed è incompatibile con la colpa grave di colui che non si sia accorto della lesione dell’altrui diritto, avendo omesso di usare la minima diligenza propria di ogni persona avveduta (Cass. N. 7202/1995). Il t ribunale ha correttamente sottolineato che, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] controllata interamente da Cirio, vi era “stretta connessione anche fisica fra i membri del Cda di Cirio e di [OSCURATO:SOCIETA]”. Quindi gli organi di [OSCURATO:SOCIETA] non potevano non essere a conoscenza, alla data del 1.5. 1999, del grave inadempimento contrattuale della Cirio al patto di non trasferimento infraquinquennale. Nel motivo di appello la [OSCURATO:SOCIETA] ha evidenziato che, anche a voler ammettere la consapevolezza da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell’inadempimento di Cirio, questa implicava al più la previsione della conseguente applicabilità di una clausola penale, mentre l’eventualità dell’esercizio dell’azione di risoluzione era meramente ipotetica e in ogni caso la risoluzione avrebbe avuto effetti solamente tra le parti, in virtù dell’art. 1456 c.c. Nella prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA], solo la dichiarazione della nullità della cessione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] aveva comportato che [OSCURATO:SOCIETA] si fosse trovata ad acquistare a non domino, ma ex ante mancava alcun elemento che potesse indurre la [OSCURATO:SOCIETA] ad ipotizzare che anni dopo l’acquisto di Cirio e la successiva transazione sarebbero stati dichiarati nulli. Nonostante il tribunale faccia riferimento solo alla consapevolezza dell’esistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, deve ritenersi, come dedotto nella comparsa di [OSCURATO:PERSONA] costituzione e risposta all’appello, che [OSCURATO:SOCIETA], in quanto espressione della controllante Cirio, era a conoscenza di tutte le operazioni contrattuali poste in essere da questa. La coincidenza dell’elemento soggettivo è elemento non contestato in quanto non espressamente censurato dall’appellante. Il conferimento del pacchetto azionario in favore di [OSCURATO:SOCIETA] d’altronde trova causa appunto nel precedente accordo del 2.2.1999 con cui Cirio si era impegnata a trasferire a [OSCURATO:SOCIETA], seppure tramite conferimento in [OSCURATO:SOCIETA]., interamente controllata da Cirio, la partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA].. L’assenza di terzietà di [OSCURATO:SOCIETA] si desume anche dalla partecipazione di quest’ultima alla transazione del 2.7.1999, definita espressamente come parzialmente novativa del precedente contratto di compravendita del 1996, dato che [OSCURATO:SOCIETA], in quanto conferitaria del pacchetto azionario, assumeva gli obblighi già precedentemente assunti da Cirio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come contestualmente anche [OSCURATO:SOCIETA], o la sua designata, si impegnava a subentrare negli obblighi una volta acquisito il pacchetto.Anche il contratto in pari data, avente a oggetto il trasferimento delle azioni alla [OSCURATO:PERSONA], vede come parti contraenti Cirio ed [OSCURATO:SOCIETA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] dall’altro. Deve quindi ritenersi che qualsiasi profilo di nullità conoscibile daCirio era conoscibile anche da [OSCURATO:SOCIETA] la quale, sebbene non fosse parte del contratto originario, agiva come alter ego della Cirio. Nella sentenza n. 7119/2007 del [OSCURATO:PERSONA], e ancor di più in quella confermativa n. 1156/2010 del Consiglio di Stato, le cause di nullità sono molto chiaramente esplicate nei seguenti termini. Sebbene la scelta del contraente Cirio fosse stata preceduta da una trattativa privata, questa era seguita all’invito a partecipare a una procedura concorsuale informale che doveva essere caratterizzata dai principi della trasparenza e della par condicio dei partecipanti, con la conseguente inammissibilità di una rinegoziazione del contratto in quanto elusiva di tali regole. Infatti nel caso in esame, mentre nello schema di patti parasociali era prevista una penale pari al prezzo di vendita, nel testo definitivo del contratto stipulato con Cirio, nonostante il prezzo di cessione fosse di 80 miliardi di lire, la penale era ridotta a un miliardo di lire. L’originario ingente importo della penale aveva influito sicuramente, in senso deterrente, sulla determinazione dei vari partecipanti al procedimento di dismissione. Nella sentenza n. 1156/2010 (c. pagg. 35 e ss.) il Consiglio di Stato chiarisce che la violazione del regolamento contrattualeè stata realizzata proprio attraverso la modifica della legge di gara anteriormente alla stipula del contratto, ma al termine della prima fase di selezione. La violazione delle norme imperative finalizzate ad assicurare i valori di buon andamento di imparzialità dell’azione amministrativa, comportando il difetto della capacità di agire dell’amministrazione, si era riflessa sull’atto di alienazione, con la conseguente nullità contrattuale prevista dall’art. 1418, comma 2, c.c.. La stessa sorte è stata riconosciuta al successivo atto aggiuntivo e transattivo, ritenuto nullo, non solo perché fondato su un contratto nullo per contrarietà a norme imperative, ma anche perché avente a oggetto diritti indisponibili secondo la delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 132/1996. [OSCURATO:PERSONA], in quanto parte di tutti gli atti che avevano caratterizzato la vicenda per cui è causa – dalla procedura concorsuale, alla vendita delle azioni, alla transazione, e fino al trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] – aveva tutti gli elementi per ipotizzare al sussistenza di un vizio genetico del contratto di cessione delle azioni e quindi per sapere che [OSCURATO:PERSONA], a causa di tale vizio, non aveva mai cessato di essere l’effettivo dominus della partecipazione azionaria, a prescindere dall’atteggiamento di quest’ultima di iniziale disinteresse a far valere la nullità del contratto e della transazione. Per quanto sopra esposto deve quindi essere esclusa la buona fede della [OSCURATO:SOCIETA], quale controllata della Cirio. L’appellante attribuisce rilievo, ai fini della sussistenza della buona fede, all’atteggiamento inerte di [OSCURATO:PERSONA], ma non considera che la nullità può essere fatta valere da chiunque e una volta accertata comporta la necessità di applicare gli effettivi restitutori”. Orbene, nella sequenza delle cessioni (Comune di Roma –Cirio, Cirio – [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA]), correttamente la Corte territoriale ha individuato nella [OSCURATO:SOCIETA] il soggetto del quale indagare il profilo psicologico. La mancanza di buona fede è stata apprezzata in relazione ad una precisa situazione di fatto, di cui la sentenza impugnata ha fornito una compiuta disamina. Come è noto, il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione (Sez. 2, n.18345 del 4 luglio 2024; Sez. 2, n. 22585 del 10 settembre 2019). Pertanto, a fronte della predetta motivazione e della valutazione di fatto che ne deriva, la decisione dei giudici di secondo grado non è censurabile ed il motivo, che è volto chiaramente asollecitare il riesame delle prove, risulta inammissibile. Come ha costantemente statuito questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione il libero convincimento del giudice di merito riguardo allepresunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale (Sez. 1, n. 10253 del 19 aprile 2021;Sez. 2, n. 11032 del 5 aprile 2022 in motiv.). Conseguentemente, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U.,n. 34476 del 27 d icembre 2019 ; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Con il terzo mezzo, viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt.1153 e 1147 c.c. in combinato con l’art. 111 c.p.c. e sotto altro profilo con gli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e degli artt. 3-7 l. n. 1034/1971, vigente all’epoca dei fatti, circa le attribuzioni della giustizia amministrativa ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Tale motivo riguarda l’indagine sull’efficacia del secondo acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 1153 c.c. ed in particolar modo il profilo della sussistenza o meno della buona fede dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA] in virtù dell’omologazione del concordato preventivo. A tal fine, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare il secondo motivo d’appello, ritenendo che dovesse escludersi la suddetta buona fede poiché la stessa società, tramite il prospetto informativo, aveva appreso che era pendente il giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA]. Così operando, i giudici di seconde cure avrebbero da una parte violato l’art.1153 c.c. con riguardo alla nozione di buona fede dell’acquirente a non domino e dall’altra le disposizioni sulle presunzioni semplici ed in particolare sul requisito della gravità, precisione e concordanza dei fatti noti e della relativa inferenza presuntiva di cui all’art. 2729 co. 1 c.c. Gli stessi non avrebbero altresì tenuto in debita considerazione alcune circostanze rilevanti, in primisil fatto che all’epoca dell’acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] nessuno avesse rivendicato la proprietà della partecipazione, nemmeno [OSCURATO:PERSONA], e che il mancato esercizio del diritto protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al predetto titolare, potesse essere una circostanza idonea a far sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo. Nel caso di specie, a dire della ricorrente, dovrebbe dunque “trovare applicazione analogica, per quel che qui interessa e nel senso della conferma della buona fede di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle informazioni che essa poteva ricevere dal “prospetto informativo” al momento del suo acquisto, la giurisprudenza sull’errore scusabile…alla stregua della quale deve per definizione escludersi la mala fede di chi abbia riposto affidamento ed ispirato la propria condotta ad una ragionevole e non definitivamente smentita opzione solutoria di controversia interpretativa”. Il motivo è fondato sotto il profilo della correttezza del ragionamento presuntivo. Occorre invero considerare che, rispetto al secondo acquisto a non domino, la sussistenza della buona fede va riferita all’acquirente “[OSCURATO:PERSONA]” nella qualità di assuntore del concordato, ai sensi dell’art. 4-bisdel D.L. n. 347/2003, a cui le azioni erano state trasferite dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dei principi di cui all’art. 1147 c.c., è in buona fede il possessore che ha acquistato la materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto, purché la sua ignoranza non dipenda da colpa grave. In materia di possesso la buona fede si presume, ancorché si tratti di una presunzione iuris tantum, e conseguentemente grava su chi contesti la buona fede del possessore l’onere di provarne la mancanza; inoltre, non occorre che la buona fede perduri per tutto il tempo del possesso, essendo sufficiente che vi sia al momento dell’acquisto. Secondo autorevole dottrina, la buona fede oggettiva costituisce un criterio generale di determinazione della prestazione in quanto amplia la sfera degli interessi che il debitore deve perseguire, ma integra altresì la sfera del comportamento dovuto sul piano di una doverosità attenuata, senza superare i limiti di un apprezzabile sacrificio: in questo senso, la buona fede va distinta rispetto al canone di diligenza, che è invece il criterio di determinazione della prestazione specificamente dovuta dal debitore ed esprime una doverosità piena. A sua volta, la giurisprudenza di questa Suprema Corte sul tema ha posto una serie di punti fermi. Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità (Sez. 3, n. 19502 del 19 luglio 2019). La buona fede che rileva, ex art. 1153 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quella di cui all'art. 1147 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 di quest'ultima norma, essa non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede (Sez. 2, n. 1593 del 20 gennaio 2017). In caso di acquisto "a non domino" di cosa mobile non registrata, dalla presunzione, derivante dal principio posto dall'art. 1147 cod. civ., che l'acquirente sia stato in buona fede, consegue, per colui che intenda contrastare tale presunzione, l'onere di fornire elementi idonei alla formulazione non del mero sospetto di una situazione di illegittimo possesso, ma di un dubbio derivante da circostanze serie, concrete e non ipotetiche (Sez. 2, n. 26400 del 16 dicembre 2009). La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (Sez. 3, n. 10182 del 4 maggio 2009). Dall’esame delle massime di cui sopra emerge, per un verso, che una cosa è la buona fede contrattuale, ossia la diligenza (art. 1175 c.c.), altra cosa è la buona fede come ignoranza (non conoscenza) di ledere l’altrui diritto (art. 1147 c.c.). La distinzione concettuale trova riscontro anche sul piano probatorio, giacché la presunzione iuris tantumè applicabile solo nel secondo caso. Orbene, sul punto in discussione la sentenza impugnata così si esprime (pag. 14): “In esecuzione del concordato omologato tutte le attività di sedici società dell’originario gruppo [OSCURATO:SOCIETA], tra le quali la [OSCURATO:PERSONA], erano state trasferite alla nuova [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di assuntore nella procedura di concordato; quindi alla nuova [OSCURATO:SOCIETA] era stata trasferita la partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia l’assenza di buona fede in questo caso si rivela anche con maggior evidenza, dato che la [OSCURATO:SOCIETA], tramite il prospetto informativo, aveva appreso che era pendente il giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la retrocessione delle azioni in capo a [OSCURATO:PERSONA] e quindi pure aveva gli elementi necessari per valutare i profili di nullità di tutti gli atti che avevano portato all’acquisto delle azioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]”. In altri termini, la Corte d’appello ha individuato quale unico indizio idoneo a superare la presunzione di buona fede della nuova [OSCURATO:SOCIETA] il mero riferimento al prospetto informativo dal quale aveva appreso la pendenza del contenzioso amministrativo: ebbene, un tale rilievo non appare essere un elemento dirimente, trattandosi di una mera informazione sull’esistenza di un contenzioso e considerata (all’epoca) l’incertezza circa l’esito finale della causa e le sue conseguenze. La Corte d’appello non ha adeguatamente valutato che, rispetto a questa seconda cessione del pacchetto azionario, [OSCURATO:PERSONA] era una parte terza, estranea da un punto di vista civilistico, sicché in nessun caso sarebbe stato possibile applicare il principio dell’ordinaria diligenza, richiamato dall’art. 1175 c.c. (Sez. 3, n. 15750 del 27 luglio 2015; Sez. 1, n. 20324 del 15 ottobre 2004). D’altronde, per ritornare al discorso sull’elemento psicologico della nuova [OSCURATO:SOCIETA], al momento dell’assunzione del concordato [OSCURATO:PERSONA] non solo non aveva ricusato gli accordi stipulati in seguito alla cessione, ma era stata parte consapevole (previa delibera di autorizzazione del Consiglio comunale) dell’atto transattivo, stipulato il 7 luglio 1999, che prendeva atto della violazione dei patti parasociali e stabiliva il pagamento della penale, prevista come conseguenza (quindici miliardi di lire, invece della somma originaria di un miliardo di lire). Così, una volta che si consideri l’operatività della presunzione di buona fede e la necessità che la prova contraria non sia legata ad un mero sospetto, ossia ad elementi puramente ipotetici ed astratti, emerge con chiarezza la mera apparenza della motivazione impugnata e la violazione delle regole sul ragionamento presuntivo (in particolare, gravità indiziaria), essendosi la Corte limitata a far coincidere la colpa grave con la conoscibilità di un mero prospetto informativo, del quale si dava atto dell’esistenza di un contenzioso. La sentenza va dunque cassata per un nuovo esame sulla buona fede in relazione al trasferimento in virtù del concordato. La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1153 e 1147 c.c. e della clausola generale di “buona fede” in relazione all’acquisto a non domino nonché per violazione degli ulteriori principi richiamati nella epigrafe del primo, del secondo e del terzo motivo in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., avendo la Corte distrettuale errato nel rigettare il quinto motivo di gravame e dunque la domanda risarcitoria, ritenendo infondati i primi tre motivi d’appello della ricorrente. La quinta censura del ricorso principale, direttamente dipendente dall’accoglimento del terzo motivo nonché ad esso condizionata, attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1153, 1147, 1150 e 1152 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado disatteso la richiesta della [OSCURATO:SOCIETA] volta alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della indennità ex art. 1150 c.c., corrispondente ai miglioramenti ed al conseguente aumento di valore della partecipazione e, consequenzialmente, all’accertamento del diritto ex 1152 c.c. di ritenzione della cosa fino alla corresponsione della detta indennità. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 co. 1° c.c. anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 2022 co. 1 e 2346 co. 1°, 2355 co. 4° c.c., ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nonché, in via gradata, la nullità della sentenza gravata per violazione degli artt. 75, 99, 101 e 102 c.p.c. e dei principi in tema di legittimazione passiva, nonché dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2022 co. 1° e 2023 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo i giudici di secondo grado rigettato, erroneamente, l’eccezione formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui le azioni CDL, di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la materiale restituzione, non fossero quelle originarie, trattandosi invece di nuove e diverse azioni. In particolar modo, la Corte d’appello avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 948 co. 1° c.c., ritenendo lo stesso applicabile nonostante l’insussistenza del requisito della eadem res. Infatti le azioni in possesso della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero costituite da nuove e diverse azioni, emesse in favore della stessa il 3 ottobre 2005 all’esito del trasferimento operato in suo favore in esecuzione del concordato del [OSCURATO:PERSONA]; nessuna restituzione delle azioni oggetto della vendita da [OSCURATO:PERSONA] a Cirioe successivamente da Cirio a [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto configurarsi, neppure in astratto, poiché tali titoli non risulterebbero allo stato più esistenti, in quanto annullati unitamente al relativo certificato azionario, ai sensi dell’art. 2022 co.1 c.c. Non risulterebbe pertanto cambiata solamente l’intestazione dei certificati azionari, ma anche il loro contenuto. Inoltre, secondo la ricorrente, anche laddove si dovesse ritenere sussistente la eadem res, la decisione impugnata violerebbe comunque il principio della legittimazione passiva o comunque finirebbe col pronunciare extra petita “dal momento che, a tutto voler concedere, ha pronunciato sopra la domanda inerente all’obbligazione di facere mai proposta, essendo di contro stata proposta quella ….di consegnare”. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale restano assorbiti dall’accoglimento del precedente, mentre il sesto segue la stessa sorte, dipendendone la delibazione dalla decisione in ordine alla sussistenza o no della buona fede in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. ed in via gradata la violazione e falsa applicazione degli artt. 820, 821 e 1148 c.c. in relazione agli artt. 2247, 2350 e 2433 c.c. ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per aver la Corte distrettuale accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] volto alla restituzione di tutti i dividendi percepiti, sulla base dell’erronea valutazione che i dividendi avessero la natura di frutto civile e che, nel caso di specie, potesse applicarsi l’artt. 1148 c.c. La decisione impugnata, inoltre, avrebbe violato gli artt. 112 e 342 c.p.c. avendo censurato la sentenza di primo grado sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’appello incidentale. I giudici di secondo grado, infatti, avrebbero ritenuto fondata la domanda restitutoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’art. 1148 c.c. “la cui applicabilità, però, era stata espressamente esclusa dalla stessa amministrazione convenuta, che, in sede di gravame, aveva dedotto come il giudice di primo grado avesse erroneamente qualificato la propria domanda come “domanda di restituzione di frutti””. Il settimo motivo è fondato, per quanto di ragione. La Corte d’appello ha affermato: “ In realtà il riferimento al richiamo, già effettuato nel primo grado di giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'orientamento prevalente della dottrina che assimila i dividendi ai frutti, in una lettura complessiva e sostanziale dell'atto di appello, palesa la volontà dell'ente di non aderire alla interpretazione del giudice di primo grado sul punto, tenuto conto della mancanza dell'ostacolo derivante dalla necessità di una previa delibera assembleare perritenere maturati effettivamente i frutti, e pertanto la questione in diritto può essere oggetto di riesame in questa sede di gravame……In realtà dal punto di vista economico, gli utili, intesi come differenza tra ricavi e costi di un'impresa, vengono prodotti dalla società giorno per giorno con l'esercizio dell'attività imprenditoriale che sfrutta e mette a reddito i capitali conferiti dai soci, e non solo al momento. della delibera di approvazione del bilancio, anche se l'andamento della gestione viene contabilmente valutato solo al termine dell'esercizio. L'attribuzione del dividendo al socio, pur se condizionato dalla delibera di distribuzione, ha causa nella qualità di azionista, cioè nell'aver fornito alla società i conferimenti col cui impiego essa ha conseguito, nell'esercizio considerato, l'utile poi accertato con l'approvazione del bilancio e di cui si è deliberata la distribuzione. Ildividendo è cosi assimilabile a uno dei corrispettivi del conferimento. L'art. 2247 c.c. testualmente prevede che il conferimento di beni e servizi nel patrimonio sociale è appunto finalizzato alla ripartizione degli utili. Non si rinvengono quindi ostacoli testuali per discostarsi dall'orientamento dottrinario che attribuisce ai dividendi la natura di frutto civile. Tale impostazione peraltro appare sostanzialmente in linea con la ratio dell'art. 1148 c.c. che attribuisce a colui che agisce in rivendica il diritto a riottenere non solo il bene, ma anche le utilità che il bene ha prodotto a causa della sua redditività”. La ricorrente censura tale passo della sentenza impugnata, sotto il duplice profilo della mancanza di una domanda ad hoc da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell’erroneo inquadramento dei dividendi come frutti civili. La doglianza non può essere condivisa per la parte che richiama la violazione dell’art. 112 c.p.c., giacché gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione devecontenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U. n. 36481 del 13 dicembre 2022). La Corte d’appello ha reso una valutazione di fatto, in esito all’esame degli atti, a cui non potrebbe sostituirsi il giudice di legittimità. Il motivo va invece accolto con riferimento alla ricostruzione della disciplina dei dividendi operata dai giudici distrettuali. Secondo la legge, la ripartizione degli utili o dividendi agli azionisti (artt. 2350, 2432, 2433 c.c.) è frazionata in periodi di tempo chiamati esercizi e corrispondenti ad un anno: essi rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa. In precedenza, gli azionisti godono di una semplice aspettativa: non èdunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società (Sez. 1, n. 2020 del 29 gennaio 2008). Al contrario, i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione, ossia giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e dunque presentano il carattere della periodicità e non possono essere concettualmente equiparati ai dividendi ed a tutti quei “premi”, che costituiscono invece un aumento di valore della resconferita, dipendente dal caso. Ed anche la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che i frutti civili, i quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri,non corrispondono agli utili ricavati dall'esercizio nell'immobile di una impresa commerciale, in quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell'impresa, cioè il prodotto che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale(Sez. 2, n. 1528 del 21 febbraio 1985). Il concetto di frutti civili come corrispettivo del godimento della res è stato invece recentemente ribadito da Sez. 2, n. 31105 dell’8 novembre 2023 e da Sez. 2, n. 17876 del 3 luglio 2019. In definitiva, l’art. 1148 c.c. non può essere applicato al caso di specie, giacché i dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire, il che testimonia, ancor una volta, l’assenza per essi del requisito dell’automaticità, funzionale al concetto giuridico di frutti, civili o naturali che siano. La sentenza va quindi cassatasul punto. Con l’ultimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, per travisamento della prova e motivazione apparente, ritenendo erroneo il quantum richiesto dalla Corte d’appello quale importo dei dividendi che la [OSCURATO:SOCIETA] è tenuta a restituire a [OSCURATO:PERSONA]. Dall’esame della documentazione in atti, versata dalla stessa resistente, risulterebbe invero che “la misura dei dividendi da restituire sia pari ad € 41.383.596,00, ma è, invece, al più, possibile evincere un totale complessivo di tali dividendi, come effettivamente deliberati e distribuiti, pari a € 34.364.108,25”. L’ottavo motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente. Alla cassazione della sentenza impugnata in relazione ai due motivi accolti consegue il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese dell’intero giudizio, si atterrà al seguente principiodi diritto: “I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire”. “Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa”. Per effetto della inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui al