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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 10387/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 788-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2741/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 14/01/2016 R.G. n. 1725/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 788/2017 Pag.Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dipendenti dell’I.N.P.S. indicati in epigrafe agivano in giudizio nei confronti dell’Istituto, avanti al Tribunale di Bari, per ottenere l’accertamento del diritto ad essereinquadrati, agli effetti giuridici ed economici, nella posizione C3 del Profilo di ispettore di vigilanza a noma del c.c.i. del comparto enti pubblici non economici del 16.2.1999; esponevano che: provenivano dalla posizione C1 ed avevano partecipato ad una procedura di selezione interna per l’immissione di 700 unità nel profilo di profilo di ispettore di vigilanza; approvata la graduatoria erano risultati idonei, oltre il 700° posto; ampliato l’organico di 500 unità i predetti erano stati ‘ripescati’con determinazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; erano stati, quindi, avviati, unitamente ai 700 vincitori, ad un corso di formazione all’esito del quale vi era stata una selezione, superata da tutti gli odierni ricorrenti; con determinazione del 6.6.2002 era stato loro attribuito il profilo di vigilanza; l’attività era regolarmente iniziata ed era stato loro consegnato il tesserino che li abilitava alle funzioni di vigilanza; tuttavia, l’INPS non aveva riconosciuto l’inquadramento in C3 assumendo che la loro posizione ricadeva nell’ambito del c.c.n.l. del 2001 secondo il quale la posizione ordinamentale da riconoscere era quella di C1; i dipendenti avevano chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto all’inquadramento in C3 a far data dal 6.6.2002e ciò sulla base del c.c.i.e. alla data di approvazione della graduatoria; in ogni caso avevano chiesto il riconoscimento delle differenze retributive sulla base delle mansioni effettivamente svolte nel periodo controverso;

2. il Tribunale respingeva la domanda;

3. in parziale riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Bari accertava il diritto al superiore inquadramento con decorrenza dal 6 giugno 2003, e cioè da quando i ricorrenti avevano maturato il requisito minimo di un anno di permanenza nel profilo C1 secondo la previsione del contratto collettivo integrativo per l’anno 2001, sottoscritto il 25 luglio 2001; riteneva, inoltre, che gli appellanti avessero anche diritto al trattamento economico per le mansioni superiori di livello C3 per il periodo dal giugno 2002 (così in motivazione) al giugno 2004 (quando l’Istituto aveva assegnato l’inquadramento richiesto), sul rilievo del positivo e fruttuoso esercizio delle funzioni ispettive da parte dei predetti e condannava l’INPS al pagamento delle differenze retributive rivenienti R.G.N. 788/2017 Pag.dall’espletamento di mansioni sussumibili nella posizione C3 dal 6.6.2003 (così in dispositivo) fino all’effettivo inquadramento nella suddetta posizione oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto, con due motivi;

4. i dipendenti sono rimasti intimati.

Considerato che:

1. con il primo motivo l’I.N.P.S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e ss. e, anche con riferimento al contratto collettivo nazionale integrativo INPS per l’anno 2001, nella parte dedicata alla “Attività di vigilanza: organizzazione, competenze e funzioni”, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alle differenze retributive tra la posizione C1 e quella C3 dalla data di immissione nell’attività di vigilanza senza tener conto del fatto che, nello specifico, si era trattato solo di un tirocinio e non di un’attività ispettiva autonoma;

2. con il secondo motivo l’INPS denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; censura la sentenza impugnata per il travisamento della prova e per aver desunto da questa impropriamente lo svolgimento di attività di vigilanza in piena autonomia;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile; il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delledeclaratori e dei profili professionali contenutenel contratto collettivo integrativo di ente; l’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sicché per i contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss.”; il ricorrente per cassazione, del resto, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare R.G.N. 788/2017 Pag.in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità; in ogni caso la Corte territoriale, proprio tenendo conto delle declaratorie delle posizioni C3 e C1 e degli elementi differenziali come in questa sede ribaditi dall’INPS, ha ritenuto che, nella specie, sulla base delle deposizioni testimoniali era da escludere che gli intimati avessero svolto, dopo l’assegnazione dei compiti di vigilanza, un periodo di tirocinio mediante affiancamento agli ispettori più anziani ed avevano svolto le stesse funzioni, con la medesima autonomia, degli ispettori inquadrati in C3; in particolare, da quanto accertato in sede di merito emerge che agli originari ricorrenti erano stati affidati sin da subito e direttamente incarichi ispettivi sulla base di predeterminati programmi di visite, incarichi svolti in modo del tutto autonomo, “con un budget di produzione uguale agli ispettori C3”; nel complessivo argomentare della Corte territoriale, dunque, il fatto che nel corso delle verifiche i predetti fossero stati accompagnati da colleghi più anziani non assumeva specifico rilievo nel senso di un rapporto affidatario/tirocinante (così argomentato dalla già citata deposizione testimoniale specificamente riportata da cui si evinceva che “l’attività ispettiva veniva svolta in azienda sempre in coppia e mai da soli”); trattasi di accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità:

4. anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile; la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliisCass., Sez.

U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez.

U, n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; a ben guardare il motivo, nonostante la denunciata violazione di legge, si si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non R.G.N. 788/2017 Pag.più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012; si aggiunga, quale ulteriore argomento di inammissibilità del rilievo, che è stato anche da questa Corte precisato che l’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., o n. 4 dello stesso comma, per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (v.

Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; Cass. 17 maggio 2022, n. 15777);

7. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

8. nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; 9.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 788-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2741/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 14/01/2016 R.G. n. 1725/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 788/2017 Pag.Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dipendenti dell’I.N.P.S. indicati in epigrafe agivano in giudizio nei confronti dell’Istituto, avanti al Tribunale di Bari, per ottenere l’accertamento del diritto ad essereinquadrati, agli effetti giuridici ed economici, nella posizione C3 del Profilo di ispettore di vigilanza a noma del c.c.i. del comparto enti pubblici non economici del 16.2.1999; esponevano che: provenivano dalla posizione C1 ed avevano partecipato ad una procedura di selezione interna per l’immissione di 700 unità nel profilo di profilo di ispettore di vigilanza; approvata la graduatoria erano risultati idonei, oltre il 700° posto; ampliato l’organico di 500 unità i predetti erano stati ‘ripescati’con determinazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; erano stati, quindi, avviati, unitamente ai 700 vincitori, ad un corso di formazione all’esito del quale vi era stata una selezione, superata da tutti gli odierni ricorrenti; con determinazione del 6.6.2002 era stato loro attribuito il profilo di vigilanza; l’attività era regolarmente iniziata ed era stato loro consegnato il tesserino che li abilitava alle funzioni di vigilanza; tuttavia, l’INPS non aveva riconosciuto l’inquadramento in C3 assumendo che la loro posizione ricadeva nell’ambito del c.c.n.l. del 2001 secondo il quale la posizione ordinamentale da riconoscere era quella di C1; i dipendenti avevano chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto all’inquadramento in C3 a far data dal 6.6.2002e ciò sulla base del c.c.i.e. alla data di approvazione della graduatoria; in ogni caso avevano chiesto il riconoscimento delle differenze retributive sulla base delle mansioni effettivamente svolte nel periodo controverso; 2. il Tribunale respingeva la domanda; 3. in parziale riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Bari accertava il diritto al superiore inquadramento con decorrenza dal 6 giugno 2003, e cioè da quando i ricorrenti avevano maturato il requisito minimo di un anno di permanenza nel profilo C1 secondo la previsione del contratto collettivo integrativo per l’anno 2001, sottoscritto il 25 luglio 2001; riteneva, inoltre, che gli appellanti avessero anche diritto al trattamento economico per le mansioni superiori di livello C3 per il periodo dal giugno 2002 (così in motivazione) al giugno 2004 (quando l’Istituto aveva assegnato l’inquadramento richiesto), sul rilievo del positivo e fruttuoso esercizio delle funzioni ispettive da parte dei predetti e condannava l’INPS al pagamento delle differenze retributive rivenienti R.G.N. 788/2017 Pag.dall’espletamento di mansioni sussumibili nella posizione C3 dal 6.6.2003 (così in dispositivo) fino all’effettivo inquadramento nella suddetta posizione oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto, con due motivi; 4. i dipendenti sono rimasti intimati. Considerato che: 1. con il primo motivo l’I.N.P.S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e ss. e, anche con riferimento al contratto collettivo nazionale integrativo INPS per l’anno 2001, nella parte dedicata alla “Attività di vigilanza: organizzazione, competenze e funzioni”, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto il diritto alle differenze retributive tra la posizione C1 e quella C3 dalla data di immissione nell’attività di vigilanza senza tener conto del fatto che, nello specifico, si era trattato solo di un tirocinio e non di un’attività ispettiva autonoma; 2. con il secondo motivo l’INPS denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU; censura la sentenza impugnata per il travisamento della prova e per aver desunto da questa impropriamente lo svolgimento di attività di vigilanza in piena autonomia; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile; il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delledeclaratori e dei profili professionali contenutenel contratto collettivo integrativo di ente; l’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sicché per i contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss.”; il ricorrente per cassazione, del resto, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare R.G.N. 788/2017 Pag.in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità; in ogni caso la Corte territoriale, proprio tenendo conto delle declaratorie delle posizioni C3 e C1 e degli elementi differenziali come in questa sede ribaditi dall’INPS, ha ritenuto che, nella specie, sulla base delle deposizioni testimoniali era da escludere che gli intimati avessero svolto, dopo l’assegnazione dei compiti di vigilanza, un periodo di tirocinio mediante affiancamento agli ispettori più anziani ed avevano svolto le stesse funzioni, con la medesima autonomia, degli ispettori inquadrati in C3; in particolare, da quanto accertato in sede di merito emerge che agli originari ricorrenti erano stati affidati sin da subito e direttamente incarichi ispettivi sulla base di predeterminati programmi di visite, incarichi svolti in modo del tutto autonomo, “con un budget di produzione uguale agli ispettori C3”; nel complessivo argomentare della Corte territoriale, dunque, il fatto che nel corso delle verifiche i predetti fossero stati accompagnati da colleghi più anziani non assumeva specifico rilievo nel senso di un rapporto affidatario/tirocinante (così argomentato dalla già citata deposizione testimoniale specificamente riportata da cui si evinceva che “l’attività ispettiva veniva svolta in azienda sempre in coppia e mai da soli”); trattasi di accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità: 4. anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile; la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliisCass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; a ben guardare il motivo, nonostante la denunciata violazione di legge, si si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non R.G.N. 788/2017 Pag.più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012; si aggiunga, quale ulteriore argomento di inammissibilità del rilievo, che è stato anche da questa Corte precisato che l’errore determinato dall’inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., o n. 4 dello stesso comma, per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (v. Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; Cass. 17 maggio 2022, n. 15777); 7. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 8. nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; 9.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti
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