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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08141/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], parte civile avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 28/5/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 19/6/2020 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili in relazione all'imputazione del reato di cui all'art. 629 cod. pen 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte d'Appello che ha dedotto il seguente motivo.1.1.

Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese dal teste Garofalo.

2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. In data 24 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.

4. In data 25 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nel motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce il vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese dal teste Garofalo rilevando, in specifico, che la Corte territoriale le avrebbe lette in modo parziale attribuendo così rilievo all'affermazione dell'imputato che la somma richiesta dalla persona offesa in restituzione del prestito era del 25% superiore a quella ricevuta.

La doglianza è fondata.

1.1. Il giudice d'appello, qualora ritenga di riformare la sentenza di primo grado, è tenuto in via preliminare a valutare se i motivi sollecitino una diversa ed alternativa lettura di prove di contenuto dichiarativo ovvero si riferiscono all'attendibilità della persona che le ha rese.

In tali specifici casi, come ora previsto dall'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. ed enucleato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, al fine di addivenire ad una pronuncia di riforma, è necessario che sia disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

In tutti gli altri casi -cioè qualora la diversa ed opposta conclusione si fondi su di una diversa lettura di prove di natura documentale, ovvero si riferisca ad una diversa valutazione del medesimo compendio indiziario costituito da elementi o accertamenti materiali o, da ultimo, si riferisca all'attribuzione ai fatti di una diversa qualificazione giuridica- il giudice dell'appello (salva la possibilità di ritenere comunque assolutamente necessario procedere ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delle ragioni che hanno determinato il "ribaltamento" della precedente decisione, fornendo sul punto la c.d. motivazione rafforzata.

La sentenza di appello, che riformi integralmente la sentenza di primo grado, infatti, per non incorrere nel vizio di motivazione deve confutare specificamente, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, evidenziando così l'incompletezza ovvero l'incoerenza della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083.

In senso solo apparentemente difforme, cfr. Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595, che in realtà evidenzia che non è necessaria la motivazione rafforzata nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, e Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110 e Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, Lento, Rv. 270721, nella specifica ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di primo grado di condanna e circa la necessità o meno di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Tanto premesso.

2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, ha ritenuto provate le accuse e, dichiarato prescritto il reato di lesioni personali, ha condannato l'imputato per il reato di estorsione.

Nella motivazione della sentenza il giudice ha dato conto di avere analizzato tutte le prove emerse nel corso del dibattimento quali testimonianze, verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini e referti del pronto soccorso e ha proceduto, applicando correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle prove, ad una attenta verifica della gravità e precisione di ognuna di esse e della complessiva tenuta delle stesse.

Il ragionamento seguito dal primo giudice è stato puntualmente esposto, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.e, alla verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e la valutazione di ogni elemento, anche quelli evidenziati dalla difesa, appariva adeguato, coerente, ed esente da vizi logici.3.

La Corte territoriale, in assenza di nuovi o ulteriori elementi, valorizzando esclusivamente una parte delle dichiarazioni rese dal Garofalo e le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato solo nel corso del giudizio di appello, ha omesso di confrontarsi con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado.

La motivazione della sentenza di appello, infatti, si limita a utilizzare una parte di una frase del Garofalo, che appare decontestualizzata dal complesso delle dichiarazioni, per concludere che questa "rende quanto meno credibile la versione dell'imputato secondo la quale ...".

Né, d'altro canto, appare risolutivo l'argomento circa la mancata restituzione della somma comunque dovuta dal ricorrente alla persona offesa in quanto tale conclusione, fondata sull'affermazione che "questa potrebbe essere spiegata con la successiva rottura dei rapporti conseguente a quello screzio e alla denuncia", risulta essere il risultato di una mera congettura.

In tal modo, in conclusione, la sentenza impugnata, nella quale il ragionamento si fonda su di una valutazione parziale degli elementi emersi, non risulta avere la necessaria "forza persuasiva superiore" rispetto alla sentenza di primo grado.

Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA], parte civile avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 28/5/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 19/6/2020 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili in relazione all'imputazione del reato di cui all'art. 629 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Corte d'Appello che ha dedotto il seguente motivo.1.1. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese dal teste Garofalo. 2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. In data 24 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato. 4. In data 25 novembre 2021 sono pervenute le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nel motivo di ricorso l'organo dell'accusa deduce il vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese dal teste Garofalo rilevando, in specifico, che la Corte territoriale le avrebbe lette in modo parziale attribuendo così rilievo all'affermazione dell'imputato che la somma richiesta dalla persona offesa in restituzione del prestito era del 25% superiore a quella ricevuta. La doglianza è fondata. 1.1. Il giudice d'appello, qualora ritenga di riformare la sentenza di primo grado, è tenuto in via preliminare a valutare se i motivi sollecitino una diversa ed alternativa lettura di prove di contenuto dichiarativo ovvero si riferiscono all'attendibilità della persona che le ha rese. In tali specifici casi, come ora previsto dall'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. ed enucleato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, al fine di addivenire ad una pronuncia di riforma, è necessario che sia disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tutti gli altri casi -cioè qualora la diversa ed opposta conclusione si fondi su di una diversa lettura di prove di natura documentale, ovvero si riferisca ad una diversa valutazione del medesimo compendio indiziario costituito da elementi o accertamenti materiali o, da ultimo, si riferisca all'attribuzione ai fatti di una diversa qualificazione giuridica- il giudice dell'appello (salva la possibilità di ritenere comunque assolutamente necessario procedere ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto a dare conto, in modo puntuale e specifico, delle ragioni che hanno determinato il "ribaltamento" della precedente decisione, fornendo sul punto la c.d. motivazione rafforzata. La sentenza di appello, che riformi integralmente la sentenza di primo grado, infatti, per non incorrere nel vizio di motivazione deve confutare specificamente, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, evidenziando così l'incompletezza ovvero l'incoerenza della precedente valutazione, tale da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, B.D., Rv. 269523; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907: Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005, Baia, Rv. 232441; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083. In senso solo apparentemente difforme, cfr. Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595, che in realtà evidenzia che non è necessaria la motivazione rafforzata nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, e Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110 e Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, Lento, Rv. 270721, nella specifica ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di primo grado di condanna e circa la necessità o meno di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale). Tanto premesso. 2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale, ha ritenuto provate le accuse e, dichiarato prescritto il reato di lesioni personali, ha condannato l'imputato per il reato di estorsione. Nella motivazione della sentenza il giudice ha dato conto di avere analizzato tutte le prove emerse nel corso del dibattimento quali testimonianze, verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini e referti del pronto soccorso e ha proceduto, applicando correttamente i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle prove, ad una attenta verifica della gravità e precisione di ognuna di esse e della complessiva tenuta delle stesse. Il ragionamento seguito dal primo giudice è stato puntualmente esposto, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.e, alla verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e la valutazione di ogni elemento, anche quelli evidenziati dalla difesa, appariva adeguato, coerente, ed esente da vizi logici.3. La Corte territoriale, in assenza di nuovi o ulteriori elementi, valorizzando esclusivamente una parte delle dichiarazioni rese dal Garofalo e le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato solo nel corso del giudizio di appello, ha omesso di confrontarsi con l'articolata motivazione della sentenza di primo grado. La motivazione della sentenza di appello, infatti, si limita a utilizzare una parte di una frase del Garofalo, che appare decontestualizzata dal complesso delle dichiarazioni, per concludere che questa "rende quanto meno credibile la versione dell'imputato secondo la quale ...". Né, d'altro canto, appare risolutivo l'argomento circa la mancata restituzione della somma comunque dovuta dal ricorrente alla persona offesa in quanto tale conclusione, fondata sull'affermazione che "questa potrebbe essere spiegata con la successiva rottura dei rapporti conseguente a quello screzio e alla denuncia", risulta essere il risultato di una mera congettura. In tal modo, in conclusione, la sentenza impugnata, nella quale il ragionamento si fonda su di una valutazione parziale degli elementi emersi, non risulta avere la necessaria "forza persuasiva superiore" rispetto alla sentenza di primo grado. Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
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