CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22530-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. CULLIA Michele, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] d’Ippona alla [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’AvvocatoFrancesco Barbieri. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del curatore pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con la qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 58 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione ex art. 98 l. fall. al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., col quale il G.D. aveva escluso le sue due domande d i ammissione d ei crediti, per complessivi 135.586 euro, vantati in corrispettivo di lavori d’appalto. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l’ opposizione, rilevandoche: a) il contratto prodotto da [OSCURATO:PERSONA] era privo di data certa anteriore al Fallimento e la certezza della data non poteva trarsi dallasua apposizione sulla fattura n. 5 del 2018, contenente l’elencazione dettagliata delle opere eseguite, trattandosi di un documento formato dalla stessa opponente;b) la prova del credito non poteva essere desunta neppure dalla certificazione contabile rilasciata dal direttore dei lavori, perché sottoscritta solo dal professionista e dall’impresa appaltatrice; c) la prova testimoniale articolata in ordine all’avvenuta esecuzione dei lavori appaltati non era ammissibile, tenuto conto dei limiti previsti dall’art. 2721 cod. civ., della qualità delle parti e dellanatura e de l l’importo del contratto. 2.Il decreto è stato impugnat o da E dil Max s .r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il F allimento Casa del Sole ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, “con connessa violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2704 e 2700 c.c.” , avendo il tribunale omesso di considerare che la fattura n. 5 del15 maggio 2018 aveva data certa anteriore al fallimento, in quanto munita di attestazione di conformità del [OSCURATO:PERSONA] 29 maggio successivo.2. Col secondo e il terzo motivo la ricorrente, nel denunciare, rispettivamente, la violazione dell’art. 132, 4° comma c.p.c. e degli artt.2721 c.c. e 246 c.p.c., lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. 3.1. Il giudice del merito ha in primo luogo omesso di tener conto che la certificazione di conformità apposta dal notaio sulla copia della fattura prodotta dalla ricorrente, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale e perciò costituente,ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., atto pubblico facente piena prova sino a querela di falso della sua corrispondenza alle scritture contabili della società, era idonea a conferire certezza della data al documento fiscale. 3.1. Vero è che la fattura,in quanto formata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], non poteva di per sé far prova dell’effettiva esecuzione dei lavori, ma era elemento documentale che non poteva essere tralasciato ai fini della valutazione di ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati sul punto dalla ricorrente:i limiti di valore sanciti dall’art. 2721, comma 1, c.c. non attengono infatti all’ordine pubblico, sicché il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ben può ammettere la prova orale per il valore eccedente tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto “e di ogni altra circostanza rilevante” (Cass. 21411/022). 3.2. Ciò premesso, risulta fondata la censura con la quale [OSCURATO:PERSONA] la mera apparenza della motivazione con la quale il tribunale, senza considerare l’ avvenuta emissione della fattura, ha negato ingresso alla prova testimoniale da essa dedotta: il giudice del merito si è infatti limitato a richiamare, con argomentazione tautologica, il disposto dell’art. 2721, comma 1, cit., ma non ha spiegato perché, a fronte deifatti, specifici e chiari , oggetto dei capitoli (indubbiamente decisivi ai fini del l’accoglimento dell’opposizione)ostavano all’ammissione non meglio precisat e “qualità delle partie natura del contratto” , e ha pure ome sso di tener conto della particolare attendibilità di uno dei testi da escutere, indicato nella persona del direttore dei lavori, ovvero del professionista incaricato dalla stessa committente di verificarne la realizzazione e di redigere la contabilità 3.3 Resta da aggiungere che , contrariam e nte a quanto sostenuto dal Fallimento, la ricorrente non era tenuta a censurare l’eventuale, diversa motivazione, non richiamata nel decreto impugnato, sulla quale si fondava l’ordinanza istruttoria di diniego di ammissione della prova. 4.Il decreto impugnato va pertanto cassato , con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del present