CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della valutazione di tempestività della querela e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7 quanto ai motivi del [OSCURATO:PERSONA] e pag. 9 quanto al motivo del [OSCURATO:PERSONA]); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] leltrani [OSCURATO:PERSONA] r r. -0 [OSCURATO:PERSONA]