Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17094/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1675 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4313/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/12/2024 R.G.N. 1639/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 915/2024 il Tribunale di Roma avevarigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale questi avevaNumero registro generale 5177/2025chiesto: di accertare e dichiarare l’illegittimità, la nullitàN, umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026l’annullabilità, l’inefficacia del licenziamento disciplinare peDrat a pubblicazione 31/05/2026giusta causa intimatogli il 22.5.2023 dalla convenuta AMAs.p.a.; di condannare quest’ultima alla reintegrazione dellavoratore nel posto di lavoro, con qualifica, mansioni eretribuzione possedute al momento del recesso e al pagamentodi tutte le retribuzioni nelle more dovute nella misura indicatao, in subordine, al pagamento in suo favore delle indennitàmassime previste dalla legge.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal lavoratorecontro la suddetta sentenza e in sua riforma, dichiaraval’illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] ed ordinavaad [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrare lo stesso nel posto di lavoro;condannava AMA al pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione globale (per l’importo indicato) nellamisura di dodici mensilità, oltre interessi legali sull’importoannualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dallamaturazione al soddisfo, nonché al versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziale come per legge.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito, dopo aversintetizzato i cinque motivi d’appello del lavoratore, osservavapreliminarmente che, con la contestazione disciplinare del13.3.2023, era stato addebitato al lavoratore: 1) di aver inseritoa sistema, nel periodo dal 7.7.2021 al 9.6.2022, nella suaqualità di TOT, scontrini relativi a rifornimenti di carburanteeffettuati dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergevanoanomalie, precisamente la mancata corrispondenza tra il mezzorifornito e il mezzo assegnato al lavoratore, ovverol’incompatibilità tra l’orario di servizio e quello di rifornimento;Numero registro generale 5177/20252) di aver omesso la registrazione a sistema di ricevute fiscali aN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026lui consegnate nei giorni 19.3.2022 e 24.8.2022, con Dlaat a pubblicazione 31/05/2026conseguente impossibilità di verificare la veridicità/correttezzadei rifornimenti e di registrare il relativo costo.4.

La Corte, quindi, riteneva pienamente condivisibilequanto evidenziato nella pronuncia appellata, e cioè che allavoratore era stato contestato di aver effettuato registrazionedi scontrini di rifornimento senza verificare la congruità dei datiin essi contenuti e non già di aver consentito o favorito in alcunmodo un utilizzo illecito delle carte carburante da parte delMiranda o di altri colleghi.5.

Per la Corte il fatto contestato, così delineato, potevadirsi, almeno parzialmente, sussistente.6.

In particolare, il fatto contestato e giudizialmenteaccertato come sussistente, identificabile nella erronearegistrazione di operazioni anomale per mancatacorrispondenza tra il mezzo assegnato e quello rifornito dalMiranda, non appariva riconducibile alle condotte di particolaregravità sanzionate con il licenziamento per giusta causa sullabase della disposizione di cui all’art. 68 del CCNL, risultandoviceversa riconducibile a quelle sanzionate con la multa, o conla sospensione da 3 a 5 giorni, oppure ancora con la sospensioneda 6 a 10 giorni; sicché la Corte d’appello riteneva competereal lavoratore la tutela di cui all’art. 18, comma quarto, l. n.300/1970 novellato, nei termini specificati in dispositivo.7.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.8.

Resiste l’intimato con controricorso.9.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Numero registro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026Data pubblicazione 31/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione dell’art. 68 del CCNL del lavoro dei serviziambientali – accordo di rinnovo del 18.5.2022, applicato dalladatrice di lavoro, con riferimento all’art. 368 n. 3 e 5 c.p.c.Illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio edomesso esame di fatti decisivi”.2.

Con il secondo motivo denuncia: “Error in iudicando edin procedendo per violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2697 c.c., conriferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio ed omesso esamedi fatti decisivi”.3.

Con il terzo motivo denuncia: “Error in iudicando ed inprocedendo per violazione del combinato disposto di cui agliartt. 115 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. cpc, 111Costit, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio.

Violazione dell’art.18 della L. n. 300 del 1970”.4.

Con il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.per illegittimità e/o nullità della sentenza, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.”.5.

Il primo motivo è in complesso infondato con rilevantiprofili d’inammissibilità.Numero registro generale 5177/20256.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversDoat a pubblicazione 31/05/2026la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).6.1.

Ebbene, la rubrica del primo motivo sopra trascritta siriferisce cumulativamente ai differenti mezzi di cui ai n. 3) e n.5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.; inoltre, accenna ad un“omesso esame di fatti decisivi”, per la verità non individuatianche nello sviluppo della censura (v. pagg. 11-14 del ricorso),e vi si deduce, ancora, un’anomalia motivazionale in chiave di“Illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio”, chedoveva essere fatta valere con l’ancor diverso mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. e che, comunque, non èchiarita nello svolgimento del motivo.7.

In realtà, per quanto è possibile desumeredall’illustrazione delle censure, la ricorrente si duoleessenzialmente di un’errata individuazione delle noNurmmereo r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026collettive di riferimento da parte dei giudici di secondo gNruamderoo .d i raccolta generale 17094/2026Data pubblicazione 31/05/20268.

Devesi, allora, ricordare che, come risulta dalla narrativache precede, i fatti complessivamente oggetto di contestazionecoprono un arco temporale compreso tra il 7.7.2021 e il24.8.2022: si tratta, pertanto, di fatti anche anterioriall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Invero, l’Ipotesi di Verbale di Accordo di Settore,sottoscritto dalle parti collettive il 18 maggio 2022, cui siriferisce la ricorrente (la quale lo ha prodotto anche in questasede di legittimità), circa “il rinnovo dei CCNL 10 luglio 2016 e6 dicembre 2016”, prevedeva nell’incipit che “il presente CCNLdecorre dal 1° gennaio 2022 ed avrà vigore fino a tutto il 31dicembre 2024”.Mette conto aggiungere che la nota di AMA (pure quiprodotta dalla ricorrente), con la quale fu comminato illicenziamento, nel suo “oggetto” si riferiva al “CCNL vigente” enel suo testo, per quanto qui interessa, all’ “art. 68 punto 3 lett.G c) del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercentiservizi ambientali (UTILITALIA)”.Trattasi di ipotesi, prevista dal “nuovo” CCNL suddetto, di“violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri chepossano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all’impresa o aterzi”.9.

Ciò rilevato, la Corte territoriale, prima di trarre leproprie conclusioni, aveva, tra l’altro, considerato: Individuatoil regime di tutela temporalmente applicabile nel caso di specienell’art. 18 della L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n.92 del 2012 (sulla base del fatto che l’inizio del rapporto, comeNumero registro generale 5177/2025provato dalla busta paga di maggio 2023 in atti, è da collocarsNi umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026alla data del 1.3.2003, per intervenuta cessione del contratto dDait a pubblicazione 31/05/2026lavoro), nella scelta tra la tutela indennitaria di cui al V commapropria delle ipotesi in cui la sanzione espulsiva non superi ilgiudizio di proporzionalità rispetto al fatto contestatosussistente (come nel caso di specie) e quella reintegratoria pura fronte di una condotta in concreto accertata ma riconducibilead una previsione collettiva di sanzione solo conservativa(seconda parte del comma IV), questo Collegio osserva che lalett.

F del comma 1 dell’art. 68 del CCNL dispone che illicenziamento senza preavviso “si applica nei confronti delpersonale colpevole di mancanze relative a doveri, anche nonparticolarmente richiamati nel presente contratto, le quali sianodi entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoriadel rapporto, come ad esempio: insubordinazione seguita da viedi fatto; furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beniaziendali o di terzi; condanne per reati riferiti a comportamenticontrari all’etica e al vivere comune, quali i reati associativi, idelitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati peri quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni;danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi; è fattasalva altresì l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 4 del presenteCCNL” (cioè l’assenza ingiustificata pari o superiore a 4giorni). .9.1.

Orbene, com’è agevole riscontrare, la Corte d’appellonella propria motivazione si è riferita all’art. 68 del CCNL deiservizi ambientali del 10 luglio 2016, che, sotto la rubrica“Provvedimenti disciplinari” alla lett. f) del comma 1, contemplail “licenziamento senza preavviso”, ed ha quindi trascritto(fedelmente) il dettato del seguente comma 3 del medesimoNumero registro generale 5177/2025articolo, il quale specifica appunto in quali casi “si applica” iNl umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026“provvedimento di cui al comma 1, lettera f)”.

Data pubblicazione 31/05/202610.

Osserva, allora, questo Collegio che il richiamo a taliprevisioni collettive del 2016, anteriori, quindi, a quelle delCCNL del 2022 su citato, non può credersi erroneo in una dupliceprospettiva.10.1.

In primo luogo, come già evidenziato, parte dellecondotte ascritte, benché contestate e sanzionate ormai nellavigenza del nuovo CCNL anche circa l’apparato sanzionatorio,erano, a termini di contestazione disciplinare, anterioriall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di decorrenza del nuovo CCNL).10.2.

In secondo luogo, l’art. 68 del CCNL del 2022 (con larubrica “[OSCURATO:PERSONA]”), al § 3 circa le “SANZIONIESPULSIVE”, sub lett.

G), rubricata “Mancanze punibili con illicenziamento senza preavviso”, recita: “Si incorre nellasanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ognimancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia conl’impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamatidal presente CCNL di entità tale da non consentire laprosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come diseguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo: …”.

Segue,difatti, in tale norma collettiva un nutrito elenco di ipotesi, trale quali quella sub c., richiamata nella comunicazione delrecesso datoriale.10.3.

Come è evidente, allora, tale norma collettiva piùrecente in tema di “licenziamento senza preavviso” èsostanzialmente riproduttiva di quella corrispondente del 2016perché come la precedente evoca pressoché esplicitamente lanozione legale di giusta causa di cui all’art. 2119, comma primo,Numero registro generale 5177/2025primo periodo, c.c., enunciando poi una serie di ipotesNi umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026esemplificative, solo più numerose di quelle in precedenzDaat a pubblicazione 31/05/2026indicate, ma pur sempre riportate “a titolo indicativo e nonesaustivo”.Per conseguenza, il non aver la Corte richiamatoespressamente (anche) la previsione più recente ed applicabileratione temporis alla massima parte delle condotte addebitatenon assume rilievo effettivo.11.

Del resto, la stessa Corte, subito dopo il passaggiomotivazionale sopra trascritto, ha considerato: Il fattocontestato e giudizialmente accertato come sussistente,identificabile nella erronea registrazione di operazioni anomaleper mancata corrispondenza tra il mezzo assegnato e quellorifornito dal Miranda, non appare riconducibile alle condotte diparticolare gravità sanzionate con il licenziamento per giustacausa sulla base della richiamata disposizione ma soprattutto,circostanza questa determinante al fine dell’applicabilità dellarichiamata tutela reale di cui alla seconda parte del comma IV,appare altresì riconducibile a quelle sanzionate con la multa(“negligenza nell’esecuzione del lavoro assegnato”), o con lasospensione da 3 a 5 giorni (“inosservanza di leggi eregolamenti o obblighi di servizio … che avrebbero potuto recaredanno all’impresa ove l’evento non si è verificato”) o ancorasospensione da 6 a 10 giorni (“inosservanza di leggi oregolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamentecommesse anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terziove l’effetto voluto non si sia verificato”) .Invero, l’ipotesi della “negligenza nell’esecuzione del lavoroassegnato”, richiamata dalla Corte, è contemplata nell’art. 68del nuovo CCNL, nell’ambito del §

2. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 5177/2025sub lett.

B) f., appunto tra le “Mancanze punibili con la multa”;N umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026quella della “inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighDait a pubblicazione 31/05/2026di servizio che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezzadel servizio o danno all’impresa e alle persone, ove l’evento nonsi sia verificato”, è contemplata nel medesimo articolo e nellostesso §

2. sub lett.

D) b., tra le “Mancanze punibili con lasospensione del lavoro e dalla retribuzione da 3 a 5 giorni”, einfine l’ipotesi della “negligenza o inosservanza di leggi oregolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamentecommesse anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terziove l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che lamancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimentiperseguibile” è contemplata negli stessi articolo e paragrafo sublett.

E) e. tra le “Mancanze punibili con la sospensione dalservizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni”.E’, perciò, evidente che i giudici di secondo grado hannoconsiderato tre ipotesi ampie e latamente similari, a loro voltaaccostabili alla fattispecie concreta come accertata, ma tuttedelineate nel nuovo CCNL del 2022 (analoga descrittiva indettaglio, infatti, non era riscontrabile nel previgente art. 68 delgià cit.

CCNL del 10.7.2016).11.1.

Pertanto, come anticipato, alla luce dellechiarificazioni che precedono, il primo motivo si rivela privo difondamento.12.

Il secondo motivo è interamente inammissibile.13.

La ricorrente vi censura la parte di motivazione sopragià riportata (al § 11.) e l’ulteriore passaggio in cui la Cortedistrettuale ha considerato: Non vi è infatti alcun elemento perpoter affermare che l’omesso controllo al momento dellaNumero registro generale 5177/2025registrazione sia assistito dalla volontarietà e consapevolezzaN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026riscontrate dal giudice di primo grado quali elementi posti Daat a pubblicazione 31/05/2026fondamento del giudizio di particolare gravità della condotta che“ben poteva essere il modo di rifornire illecitamente un mezzonon appartenente all’AMA”.

Si tratta di affermazione priva disupporto probatorio in relazione tanto all’elemento dellavolontarietà della omissione quanto a quello della strumentalitàall’utilizzo del rifornimento a scopi estranei agli interessidatoriali, in favore di condotte appropriative di terzi. (v. pag.15 del ricorso).14.

In questo caso resta inestricabile la commistione dimezzi di ricorso eterogenei (nuovamente quelli di cui ai n. 3) en. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., cui si aggiunge ladeduzione di “Illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio ed omesso esame di fatti decisivi”).Difatti, la ricorrente opina essere la sentenza impugnata“ingiusta ed illegittima in quanto ha ritenuto non sussistente ilrequisito della volontarietà e consapevolezza dell’omessocontrollo dei rifornimenti effettuati e della corrispondenza tra ilmezzo assegnato e quello rifornito in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] almomento della loro registrazione sul gestionale da parte diquest’ultimo, pur essendo fatto pacifico la ammessavolontarietà della omissione dei controlli da parte dellavoratore” (così alla pag. 14 del ricorso).Ma tale critica, benché la ricorrente assuma che “non siintende sollecitare una rivalutazione delle prove in atti” (così apag. 18 del ricorso), come invece si trae chiaramente dallatrattazione della censura (v. in extenso pagg. 15-19 del ricorso),s’incentra in realtà su una complessiva rilettura, non solo delleprove assunte, ma di una serie di risultanze processuali,Numero registro generale 5177/2025comprese deduzioni e posizioni difensive assunte dalle parti, inN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026motivo in cui è dichiarata sin dall’inizio dalla stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contestuale ed indistinta deduzione di errores in iudicando ederrores in procedendo.15.

Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.16.

In punto d’inammissibilità, richiamandosi i principiespressi in precedenza (al § 6.), rileva il Collegio che in questocaso la ricorrente, pur riferendosi esclusivamente all’ipotesi dicui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (per la dedotta violazione di diversenorme di diritto processuale e sostanziale), si duoleprincipalmente di una “Illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio”, da denunciare invece ex art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza pertale vizio.17.

Impugna la ricorrente con tale motivo anche i seguentipassaggi motivazionali (anteriori alle parti di motivazione giàtrascritte e considerate nell’esaminare i precedenti motivi: v.pagg. 19-21 del ricorso): Fatte tali premesse e ritenuto che,quanto meno con riferimento alla prima parte delle condottecontestate (registrazione di scontrini attestanti una mancatacorrispondenza tra il mezzo assegnato al Miranda e quello dallostesso rifornito) il fatto contestato possa dirsi sussistente,occorre valutare, sulla base della domanda formulata dallavoratore già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primogrado e confluita nel quarto motivo di appello, la sussumibilitàdella condotta ascritta ad una delle fattispecie previste dallacontrattazione collettiva come punibili con la sola sanzioneconservativa.

La problematica così introdotta deve essere risoltaalla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza dilegittimità in materia, inaugurati da Cass. n. 11665 del 20N2um2e reo r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026ribaditi da Cass. n. 95 del 3 gennaio 2024, secondo cNuumi:e ro“ dIi nra ccolta generale 17094/2026tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tuteDlaat a pubblicazione 31/05/2026applicabile tra queste previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della L.n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, ilgiudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, ein concreto accertata giudizialmente, nella previsionecontrattuale che, con clausola generale ed elastica, puniscal’illecito con sanzione conservativa, né detta operazione diinterpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio diproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato,restando nei limiti dell’attuazione del principio diproporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso laprevisione del contratto collettivo” .Come anticipato, a tali osservazioni seguono gli sviluppi delragionamento decisorio della Corte qui già vagliati.18.

Assume anzitutto la ricorrente che “la Corte abbiadeciso di individuare il regime di tutela applicabile, rispetto allaillegittimità del licenziamento, ancor prima di statuirnel’illegittimità stessa, capovolgendo il ragionamento dellemedesime sentenze citate”.18.1.

Tale pretesa illogicità, tuttavia, non ricorreassolutamente nell’impugnata sentenza.In primo luogo, giova premettere che circa la secondacontestazione disciplinare, relativa all’omessa “registrazione asistema di ricevute fiscali a lui consegnate nei giorni 19.3.2022e 24.8.2022”, la Corte ha considerato: “Quanto poi alla mancataregistrazione di due scontrini, occorre convenire con parteappellante in ordine al fatto che, a parte la parziale illeggibilitàNumero registro generale 5177/2025delle due ricevute prodotte al documento 11 allegato allaN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026memoria di costituzione del giudizio di primo grado, non vi Dèat a pubblicazione 31/05/2026alcuna prova né documentale né testimoniale delladeterminante (a fronte della contestazione del [OSCURATO:PERSONA] dimancata consegna) circostanza per cui tali scontrini siano statieffettivamente consegnati al ricorrente ovvero, in conformitàalla prassi anzidetta, semplicemente lasciati nella disponibilitàdel TOT di turno su una scrivania accessibile a tutti.

Apparequindi fondato anche il quinto motivo di appello” (così all’iniziodella facciata 6 della sua sentenza).Pertanto, a fronte di caso in cui solo una parte (la prima)delle condotte addebitate è stata ritenuta sussistente sul pianofattuale, correttamente la Corte, in base ai premessi principi didiritto (ormai espressivi di un orientamento effettivamenteconsolidatosi nella giurisprudenza di legittimità), hasemplicemente inteso chiarire anzitutto che il compitoassegnatole in base all’appellatum e quindi al devolutum non siesauriva sul piano suddetto.19.

La ricorrente addebita alla Corte d’appello una“ulteriore illogicità”, perché, “nel motivare in ordine alla sceltadella tutela applicabile tra quelle previste dai commi 4 e 5dell’art. 18 S.L., applicabile al caso che ci occupa, inizialmentedichiara la “tutela indennitaria di cui al V comma propria delleipotesi in cui la sanzione espulsiva non superi il giudizio diproporzionalità rispetto al fatto contestato sussistente (come nelcaso di specie)”; indicandola, dunque, come tutela applicabile alcaso specifico, salvo poi applicare il IV comma dell’art. 18 SL”.Numero registro generale 5177/2025Ma, come ben risulta dalla completa lettura dei varNi umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026passaggi motivazionali nella loro effettiva successione, anchDeat a pubblicazione 31/05/2026detta pretesa illogicità non ricorre affatto.Nel punto (alla facciata 6 dell’impugnata sentenza) in cui laCorte si è riferita alla “scelta tra la tutela indennitaria di cui al Vcomma propria delle ipotesi in cui la sanzione espulsiva nonsuperi il giudizio di proporzionalità rispetto al fatto contestatosussistente (come nel caso di specie) e quella reintegratoria pura fronte di una condotta in concreto accertata ma riconducibilead una previsione collettiva di sanzione solo conservativa(seconda parte del comma IV)”, la Corte stessa non haall’evidenza ancora operato una scelta definitiva della tutela exart. 18 l. n. 300/1970 ritenuta nella specie applicabile.Tale scelta, invero, ha compiuto solo successivamente,quando, dopo ulteriori rilievi già considerati, ha ritenuto che il“fatto contestato e giudizialmente accertato come sussistente”(nei limiti in precedenza chiariti) “non appare riconducibile allecondotte di particolare gravità sanzionate con il licenziamentoper giusta causa sulla base della richiamata disposizione masoprattutto, circostanza questa determinante al finedell’applicabilità della richiamata tutela reale di cui alla secondaparte del comma IV, appare altresì riconducibile a quellesanzionate” con le misure conservative di cui s’è detto.20.

La ricorrente, inoltre, nell’ambito dello stesso terzomotivo, svolge ulteriori considerazioni (v. pagg. 22-24 delricorso), essenzialmente riferite alle norme collettive di cui s’ègià detto nell’esaminare il primo motivo, ma delle quali nel terzomotivo ora in esame non si denuncia la violazione o falsaapplicazione (o un’errata interpretazione).Numero registro generale 5177/202521.

Sul terreno strettamente motivazionale, comunqueN, umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026ancora una volta la decisione gravata non appare censurabile.D ata pubblicazione 31/05/2026Come già rilevato, la Corte territoriale, tra le altre, si èriferita all’ipotesi di “inosservanza di leggi o regolamenti o degliobblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche perprocurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l’effetto volutonon si sia verificato”, ipotesi rientrante nella fattispecie previstaalla lett.

E) e.La ricorrente, allora, assume che non si comprende perquale motivo, in realtà, il fatto contestato non sia riconducibilealla previsione dell’art. 68 F)(recte G) che, si ricorda, è costituitoda una clausola aperta, all’interno della quale le condottetipizzate sono solo esemplificative.

Tanto più che l’art. 60(n.d.r., recte: 68), lett.

G, sub c prevede una condotta moltosimile: “violazione deliberata di leggi, di regolamenti o deidoveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizioall’impresa o a terzi”.

Per cui non si comprende per quale motivola Corte non abbia inteso ricondurre a quest’ultima i fatticontestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] .Orbene, come si trae anche da un confronto tra dettaipotesi, quelle considerate dalla Corte di merito, e quella sublett.

F) g. (prevista tra le “Mancanze punibili con il licenziamentocon preavviso”), l’ipotesi più grave - come già notato,richiamata nella nota di licenziamento -, nella c.d. scala valorialedesumibile dalla fonte collettiva, si caratterizza per un dolointenzionale massimo perché riferito direttamente, non già acondotte negligenti o inosservanti, ma alla violazione in sé(“violazione deliberata”, recita la specifica previsione).La ricorrente, in ogni caso, non considera che la CNuomretreo r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026d’appello ha senz’altro escluso la prova di un tale Neulmeevroa dti ora ccolta generale 17094/2026finalismo specifico nelle condotte ritenute sussistenti.

Data pubblicazione 31/05/2026Non tiene conto, inoltre, che la Corte all’inizio della propriamotivazione, peraltro in parte qua condividendo analogo rilievodel primo giudice, aveva escluso ancor prima che al lavoratorefosse stato contestato in fatto “di aver consentito o favorito inalcun modo un utilizzo illecito delle carte carburante da partedel Miranda o di altri colleghi” (v. tra la facciata 3 e quella 4).22.

Privo di fondamento, infine, è il quarto motivo.23.

In questo caso, le anomalie motivazionali denunciatesul piano formale sono fatte correttamente valere “in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Trattasi, tuttavia, di vizi motivazionali già dedottinell’ambito del secondo motivo di ricorso in chiave di “illogicità”.Difatti, nel quarto motivo la ricorrente assume ancora unavolta che: … la Corte addirittura sembra invertire il ragionamentologico che dovrebbe condurre prima alla dichiarazione diillegittimità del licenziamento e poi alla scelta e verifica dellatutela applicabile, laddove la Corte di merito effettua unragionamento opposto, scegliendo la tutela applicabile ancorprima di dichiarare e motivare in ordine alla illegittimità dellicenziamento impugnato.Inoltre, la motivazione appare estremamentecontraddittoria nella parte in cui inizialmente, nella parte in cuiosserva “Individuato il regime di tutela temporalmenteapplicabile nel caso di specie nell’art. 18 della L. n. 300 del 1970(…) nella scelta tra la tutela indennitaria di cui al V coNmummeroa r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026propria delle ipotesi in cui la sanzione espulsiva non sNuupmeeror id i iral ccolta generale 17094/2026giudizio di proporzionalità rispetto al fatto contestatDoat a pubblicazione 31/05/2026sussistente (come nel caso di specie) e quella reintegratoria (…),questo Collegio osserva (…) e successivamente, errando comedetto anche nella lettura del CCNL, applica invece la tutelareintegratoria di cui al V (n.d.r.: recte: IV) comma art. 18 S.L. .Per disattendere tali rilievi, allora, è sufficiente rimandarea quanto considerato in precedenza (nei § 18.,

18.1. e

19. diquesta motivazione).24.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.

Con distrazione.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Numero registro generale 5177/2025Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprileN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/20262026.

Data pubblicazione 31/05/2026La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1675 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4313/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/12/2024 R.G.N. 1639/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 915/2024 il Tribunale di Roma avevarigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale questi avevaNumero registro generale 5177/2025chiesto: di accertare e dichiarare l’illegittimità, la nullitàN, umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026l’annullabilità, l’inefficacia del licenziamento disciplinare peDrat a pubblicazione 31/05/2026giusta causa intimatogli il 22.5.2023 dalla convenuta AMAs.p.a.; di condannare quest’ultima alla reintegrazione dellavoratore nel posto di lavoro, con qualifica, mansioni eretribuzione possedute al momento del recesso e al pagamentodi tutte le retribuzioni nelle more dovute nella misura indicatao, in subordine, al pagamento in suo favore delle indennitàmassime previste dalla legge.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal lavoratorecontro la suddetta sentenza e in sua riforma, dichiaraval’illegittimità del licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] ed ordinavaad [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrare lo stesso nel posto di lavoro;condannava AMA al pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione globale (per l’importo indicato) nellamisura di dodici mensilità, oltre interessi legali sull’importoannualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dallamaturazione al soddisfo, nonché al versamento dei contributiprevidenziali ed assistenziale come per legge.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito, dopo aversintetizzato i cinque motivi d’appello del lavoratore, osservavapreliminarmente che, con la contestazione disciplinare del13.3.2023, era stato addebitato al lavoratore: 1) di aver inseritoa sistema, nel periodo dal 7.7.2021 al 9.6.2022, nella suaqualità di TOT, scontrini relativi a rifornimenti di carburanteeffettuati dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], dai quali emergevanoanomalie, precisamente la mancata corrispondenza tra il mezzorifornito e il mezzo assegnato al lavoratore, ovverol’incompatibilità tra l’orario di servizio e quello di rifornimento;Numero registro generale 5177/20252) di aver omesso la registrazione a sistema di ricevute fiscali aN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026lui consegnate nei giorni 19.3.2022 e 24.8.2022, con Dlaat a pubblicazione 31/05/2026conseguente impossibilità di verificare la veridicità/correttezzadei rifornimenti e di registrare il relativo costo.4. La Corte, quindi, riteneva pienamente condivisibilequanto evidenziato nella pronuncia appellata, e cioè che allavoratore era stato contestato di aver effettuato registrazionedi scontrini di rifornimento senza verificare la congruità dei datiin essi contenuti e non già di aver consentito o favorito in alcunmodo un utilizzo illecito delle carte carburante da parte delMiranda o di altri colleghi.5. Per la Corte il fatto contestato, così delineato, potevadirsi, almeno parzialmente, sussistente.6. In particolare, il fatto contestato e giudizialmenteaccertato come sussistente, identificabile nella erronearegistrazione di operazioni anomale per mancatacorrispondenza tra il mezzo assegnato e quello rifornito dalMiranda, non appariva riconducibile alle condotte di particolaregravità sanzionate con il licenziamento per giusta causa sullabase della disposizione di cui all’art. 68 del CCNL, risultandoviceversa riconducibile a quelle sanzionate con la multa, o conla sospensione da 3 a 5 giorni, oppure ancora con la sospensioneda 6 a 10 giorni; sicché la Corte d’appello riteneva competereal lavoratore la tutela di cui all’art. 18, comma quarto, l. n.300/1970 novellato, nei termini specificati in dispositivo.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.8. Resiste l’intimato con controricorso.9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Numero registro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026Data pubblicazione 31/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione efalsa applicazione dell’art. 68 del CCNL del lavoro dei serviziambientali – accordo di rinnovo del 18.5.2022, applicato dalladatrice di lavoro, con riferimento all’art. 368 n. 3 e 5 c.p.c.Illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio edomesso esame di fatti decisivi”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Error in iudicando edin procedendo per violazione e falsa applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2697 c.c., conriferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio ed omesso esamedi fatti decisivi”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Error in iudicando ed inprocedendo per violazione del combinato disposto di cui agliartt. 115 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. cpc, 111Costit, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio. Violazione dell’art.18 della L. n. 300 del 1970”.4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.per illegittimità e/o nullità della sentenza, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.”.5. Il primo motivo è in complesso infondato con rilevantiprofili d’inammissibilità.Numero registro generale 5177/20256. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, èN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraversDoat a pubblicazione 31/05/2026la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loroeterogenee, prospetti relativamente alla medesima questionemotivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per imotivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primodei quali presuppone la non contestazione della ricostruzionefattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzionesulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possonocoesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità,così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegnodell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione diinestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).6.1. Ebbene, la rubrica del primo motivo sopra trascritta siriferisce cumulativamente ai differenti mezzi di cui ai n. 3) e n.5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c.; inoltre, accenna ad un“omesso esame di fatti decisivi”, per la verità non individuatianche nello sviluppo della censura (v. pagg. 11-14 del ricorso),e vi si deduce, ancora, un’anomalia motivazionale in chiave di“Illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio”, chedoveva essere fatta valere con l’ancor diverso mezzo di cuiall’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. e che, comunque, non èchiarita nello svolgimento del motivo.7. In realtà, per quanto è possibile desumeredall’illustrazione delle censure, la ricorrente si duoleessenzialmente di un’errata individuazione delle noNurmmereo r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026collettive di riferimento da parte dei giudici di secondo gNruamderoo .d i raccolta generale 17094/2026Data pubblicazione 31/05/20268. Devesi, allora, ricordare che, come risulta dalla narrativache precede, i fatti complessivamente oggetto di contestazionecoprono un arco temporale compreso tra il 7.7.2021 e il24.8.2022: si tratta, pertanto, di fatti anche anterioriall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Invero, l’Ipotesi di Verbale di Accordo di Settore,sottoscritto dalle parti collettive il 18 maggio 2022, cui siriferisce la ricorrente (la quale lo ha prodotto anche in questasede di legittimità), circa “il rinnovo dei CCNL 10 luglio 2016 e6 dicembre 2016”, prevedeva nell’incipit che “il presente CCNLdecorre dal 1° gennaio 2022 ed avrà vigore fino a tutto il 31dicembre 2024”.Mette conto aggiungere che la nota di AMA (pure quiprodotta dalla ricorrente), con la quale fu comminato illicenziamento, nel suo “oggetto” si riferiva al “CCNL vigente” enel suo testo, per quanto qui interessa, all’ “art. 68 punto 3 lett.G c) del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercentiservizi ambientali (UTILITALIA)”.Trattasi di ipotesi, prevista dal “nuovo” CCNL suddetto, di“violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri chepossano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all’impresa o aterzi”.9. Ciò rilevato, la Corte territoriale, prima di trarre leproprie conclusioni, aveva, tra l’altro, considerato: Individuatoil regime di tutela temporalmente applicabile nel caso di specienell’art. 18 della L. n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n.92 del 2012 (sulla base del fatto che l’inizio del rapporto, comeNumero registro generale 5177/2025provato dalla busta paga di maggio 2023 in atti, è da collocarsNi umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026alla data del 1.3.2003, per intervenuta cessione del contratto dDait a pubblicazione 31/05/2026lavoro), nella scelta tra la tutela indennitaria di cui al V commapropria delle ipotesi in cui la sanzione espulsiva non superi ilgiudizio di proporzionalità rispetto al fatto contestatosussistente (come nel caso di specie) e quella reintegratoria pura fronte di una condotta in concreto accertata ma riconducibilead una previsione collettiva di sanzione solo conservativa(seconda parte del comma IV), questo Collegio osserva che lalett. F del comma 1 dell’art. 68 del CCNL dispone che illicenziamento senza preavviso “si applica nei confronti delpersonale colpevole di mancanze relative a doveri, anche nonparticolarmente richiamati nel presente contratto, le quali sianodi entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoriadel rapporto, come ad esempio: insubordinazione seguita da viedi fatto; furto e/o appropriazione nel luogo di lavoro di beniaziendali o di terzi; condanne per reati riferiti a comportamenticontrari all’etica e al vivere comune, quali i reati associativi, idelitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica ed i reati peri quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a 5 anni;danneggiamento volontario di beni aziendali o di terzi; è fattasalva altresì l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 4 del presenteCCNL” (cioè l’assenza ingiustificata pari o superiore a 4giorni). .9.1. Orbene, com’è agevole riscontrare, la Corte d’appellonella propria motivazione si è riferita all’art. 68 del CCNL deiservizi ambientali del 10 luglio 2016, che, sotto la rubrica“Provvedimenti disciplinari” alla lett. f) del comma 1, contemplail “licenziamento senza preavviso”, ed ha quindi trascritto(fedelmente) il dettato del seguente comma 3 del medesimoNumero registro generale 5177/2025articolo, il quale specifica appunto in quali casi “si applica” iNl umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026“provvedimento di cui al comma 1, lettera f)”. Data pubblicazione 31/05/202610. Osserva, allora, questo Collegio che il richiamo a taliprevisioni collettive del 2016, anteriori, quindi, a quelle delCCNL del 2022 su citato, non può credersi erroneo in una dupliceprospettiva.10.1. In primo luogo, come già evidenziato, parte dellecondotte ascritte, benché contestate e sanzionate ormai nellavigenza del nuovo CCNL anche circa l’apparato sanzionatorio,erano, a termini di contestazione disciplinare, anterioriall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di decorrenza del nuovo CCNL).10.2. In secondo luogo, l’art. 68 del CCNL del 2022 (con larubrica “[OSCURATO:PERSONA]”), al § 3 circa le “SANZIONIESPULSIVE”, sub lett. G), rubricata “Mancanze punibili con illicenziamento senza preavviso”, recita: “Si incorre nellasanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ognimancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia conl’impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamatidal presente CCNL di entità tale da non consentire laprosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come diseguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo: …”. Segue,difatti, in tale norma collettiva un nutrito elenco di ipotesi, trale quali quella sub c., richiamata nella comunicazione delrecesso datoriale.10.3. Come è evidente, allora, tale norma collettiva piùrecente in tema di “licenziamento senza preavviso” èsostanzialmente riproduttiva di quella corrispondente del 2016perché come la precedente evoca pressoché esplicitamente lanozione legale di giusta causa di cui all’art. 2119, comma primo,Numero registro generale 5177/2025primo periodo, c.c., enunciando poi una serie di ipotesNi umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026esemplificative, solo più numerose di quelle in precedenzDaat a pubblicazione 31/05/2026indicate, ma pur sempre riportate “a titolo indicativo e nonesaustivo”.Per conseguenza, il non aver la Corte richiamatoespressamente (anche) la previsione più recente ed applicabileratione temporis alla massima parte delle condotte addebitatenon assume rilievo effettivo.11. Del resto, la stessa Corte, subito dopo il passaggiomotivazionale sopra trascritto, ha considerato: Il fattocontestato e giudizialmente accertato come sussistente,identificabile nella erronea registrazione di operazioni anomaleper mancata corrispondenza tra il mezzo assegnato e quellorifornito dal Miranda, non appare riconducibile alle condotte diparticolare gravità sanzionate con il licenziamento per giustacausa sulla base della richiamata disposizione ma soprattutto,circostanza questa determinante al fine dell’applicabilità dellarichiamata tutela reale di cui alla seconda parte del comma IV,appare altresì riconducibile a quelle sanzionate con la multa(“negligenza nell’esecuzione del lavoro assegnato”), o con lasospensione da 3 a 5 giorni (“inosservanza di leggi eregolamenti o obblighi di servizio … che avrebbero potuto recaredanno all’impresa ove l’evento non si è verificato”) o ancorasospensione da 6 a 10 giorni (“inosservanza di leggi oregolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamentecommesse anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terziove l’effetto voluto non si sia verificato”) .Invero, l’ipotesi della “negligenza nell’esecuzione del lavoroassegnato”, richiamata dalla Corte, è contemplata nell’art. 68del nuovo CCNL, nell’ambito del § 2. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 5177/2025sub lett. B) f., appunto tra le “Mancanze punibili con la multa”;N umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026quella della “inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighDait a pubblicazione 31/05/2026di servizio che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezzadel servizio o danno all’impresa e alle persone, ove l’evento nonsi sia verificato”, è contemplata nel medesimo articolo e nellostesso § 2. sub lett. D) b., tra le “Mancanze punibili con lasospensione del lavoro e dalla retribuzione da 3 a 5 giorni”, einfine l’ipotesi della “negligenza o inosservanza di leggi oregolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamentecommesse anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terziove l’effetto voluto non si sia verificato e sempre che lamancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimentiperseguibile” è contemplata negli stessi articolo e paragrafo sublett. E) e. tra le “Mancanze punibili con la sospensione dalservizio e dalla retribuzione da 6 a 10 giorni”.E’, perciò, evidente che i giudici di secondo grado hannoconsiderato tre ipotesi ampie e latamente similari, a loro voltaaccostabili alla fattispecie concreta come accertata, ma tuttedelineate nel nuovo CCNL del 2022 (analoga descrittiva indettaglio, infatti, non era riscontrabile nel previgente art. 68 delgià cit. CCNL del 10.7.2016).11.1. Pertanto, come anticipato, alla luce dellechiarificazioni che precedono, il primo motivo si rivela privo difondamento.12. Il secondo motivo è interamente inammissibile.13. La ricorrente vi censura la parte di motivazione sopragià riportata (al § 11.) e l’ulteriore passaggio in cui la Cortedistrettuale ha considerato: Non vi è infatti alcun elemento perpoter affermare che l’omesso controllo al momento dellaNumero registro generale 5177/2025registrazione sia assistito dalla volontarietà e consapevolezzaN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026riscontrate dal giudice di primo grado quali elementi posti Daat a pubblicazione 31/05/2026fondamento del giudizio di particolare gravità della condotta che“ben poteva essere il modo di rifornire illecitamente un mezzonon appartenente all’AMA”. Si tratta di affermazione priva disupporto probatorio in relazione tanto all’elemento dellavolontarietà della omissione quanto a quello della strumentalitàall’utilizzo del rifornimento a scopi estranei agli interessidatoriali, in favore di condotte appropriative di terzi. (v. pag.15 del ricorso).14. In questo caso resta inestricabile la commistione dimezzi di ricorso eterogenei (nuovamente quelli di cui ai n. 3) en. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., cui si aggiunge ladeduzione di “Illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio ed omesso esame di fatti decisivi”).Difatti, la ricorrente opina essere la sentenza impugnata“ingiusta ed illegittima in quanto ha ritenuto non sussistente ilrequisito della volontarietà e consapevolezza dell’omessocontrollo dei rifornimenti effettuati e della corrispondenza tra ilmezzo assegnato e quello rifornito in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] almomento della loro registrazione sul gestionale da parte diquest’ultimo, pur essendo fatto pacifico la ammessavolontarietà della omissione dei controlli da parte dellavoratore” (così alla pag. 14 del ricorso).Ma tale critica, benché la ricorrente assuma che “non siintende sollecitare una rivalutazione delle prove in atti” (così apag. 18 del ricorso), come invece si trae chiaramente dallatrattazione della censura (v. in extenso pagg. 15-19 del ricorso),s’incentra in realtà su una complessiva rilettura, non solo delleprove assunte, ma di una serie di risultanze processuali,Numero registro generale 5177/2025comprese deduzioni e posizioni difensive assunte dalle parti, inN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026motivo in cui è dichiarata sin dall’inizio dalla stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]contestuale ed indistinta deduzione di errores in iudicando ederrores in procedendo.15. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.16. In punto d’inammissibilità, richiamandosi i principiespressi in precedenza (al § 6.), rileva il Collegio che in questocaso la ricorrente, pur riferendosi esclusivamente all’ipotesi dicui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (per la dedotta violazione di diversenorme di diritto processuale e sostanziale), si duoleprincipalmente di una “Illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio”, da denunciare invece ex art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza pertale vizio.17. Impugna la ricorrente con tale motivo anche i seguentipassaggi motivazionali (anteriori alle parti di motivazione giàtrascritte e considerate nell’esaminare i precedenti motivi: v.pagg. 19-21 del ricorso): Fatte tali premesse e ritenuto che,quanto meno con riferimento alla prima parte delle condottecontestate (registrazione di scontrini attestanti una mancatacorrispondenza tra il mezzo assegnato al Miranda e quello dallostesso rifornito) il fatto contestato possa dirsi sussistente,occorre valutare, sulla base della domanda formulata dallavoratore già in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primogrado e confluita nel quarto motivo di appello, la sussumibilitàdella condotta ascritta ad una delle fattispecie previste dallacontrattazione collettiva come punibili con la sola sanzioneconservativa. La problematica così introdotta deve essere risoltaalla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza dilegittimità in materia, inaugurati da Cass. n. 11665 del 20N2um2e reo r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026ribaditi da Cass. n. 95 del 3 gennaio 2024, secondo cNuumi:e ro“ dIi nra ccolta generale 17094/2026tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tuteDlaat a pubblicazione 31/05/2026applicabile tra queste previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della L.n. 300 del 1970, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, ilgiudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, ein concreto accertata giudizialmente, nella previsionecontrattuale che, con clausola generale ed elastica, puniscal’illecito con sanzione conservativa, né detta operazione diinterpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio diproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato,restando nei limiti dell’attuazione del principio diproporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso laprevisione del contratto collettivo” .Come anticipato, a tali osservazioni seguono gli sviluppi delragionamento decisorio della Corte qui già vagliati.18. Assume anzitutto la ricorrente che “la Corte abbiadeciso di individuare il regime di tutela applicabile, rispetto allaillegittimità del licenziamento, ancor prima di statuirnel’illegittimità stessa, capovolgendo il ragionamento dellemedesime sentenze citate”.18.1. Tale pretesa illogicità, tuttavia, non ricorreassolutamente nell’impugnata sentenza.In primo luogo, giova premettere che circa la secondacontestazione disciplinare, relativa all’omessa “registrazione asistema di ricevute fiscali a lui consegnate nei giorni 19.3.2022e 24.8.2022”, la Corte ha considerato: “Quanto poi alla mancataregistrazione di due scontrini, occorre convenire con parteappellante in ordine al fatto che, a parte la parziale illeggibilitàNumero registro generale 5177/2025delle due ricevute prodotte al documento 11 allegato allaN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026memoria di costituzione del giudizio di primo grado, non vi Dèat a pubblicazione 31/05/2026alcuna prova né documentale né testimoniale delladeterminante (a fronte della contestazione del [OSCURATO:PERSONA] dimancata consegna) circostanza per cui tali scontrini siano statieffettivamente consegnati al ricorrente ovvero, in conformitàalla prassi anzidetta, semplicemente lasciati nella disponibilitàdel TOT di turno su una scrivania accessibile a tutti. Apparequindi fondato anche il quinto motivo di appello” (così all’iniziodella facciata 6 della sua sentenza).Pertanto, a fronte di caso in cui solo una parte (la prima)delle condotte addebitate è stata ritenuta sussistente sul pianofattuale, correttamente la Corte, in base ai premessi principi didiritto (ormai espressivi di un orientamento effettivamenteconsolidatosi nella giurisprudenza di legittimità), hasemplicemente inteso chiarire anzitutto che il compitoassegnatole in base all’appellatum e quindi al devolutum non siesauriva sul piano suddetto.19. La ricorrente addebita alla Corte d’appello una“ulteriore illogicità”, perché, “nel motivare in ordine alla sceltadella tutela applicabile tra quelle previste dai commi 4 e 5dell’art. 18 S.L., applicabile al caso che ci occupa, inizialmentedichiara la “tutela indennitaria di cui al V comma propria delleipotesi in cui la sanzione espulsiva non superi il giudizio diproporzionalità rispetto al fatto contestato sussistente (come nelcaso di specie)”; indicandola, dunque, come tutela applicabile alcaso specifico, salvo poi applicare il IV comma dell’art. 18 SL”.Numero registro generale 5177/2025Ma, come ben risulta dalla completa lettura dei varNi umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026passaggi motivazionali nella loro effettiva successione, anchDeat a pubblicazione 31/05/2026detta pretesa illogicità non ricorre affatto.Nel punto (alla facciata 6 dell’impugnata sentenza) in cui laCorte si è riferita alla “scelta tra la tutela indennitaria di cui al Vcomma propria delle ipotesi in cui la sanzione espulsiva nonsuperi il giudizio di proporzionalità rispetto al fatto contestatosussistente (come nel caso di specie) e quella reintegratoria pura fronte di una condotta in concreto accertata ma riconducibilead una previsione collettiva di sanzione solo conservativa(seconda parte del comma IV)”, la Corte stessa non haall’evidenza ancora operato una scelta definitiva della tutela exart. 18 l. n. 300/1970 ritenuta nella specie applicabile.Tale scelta, invero, ha compiuto solo successivamente,quando, dopo ulteriori rilievi già considerati, ha ritenuto che il“fatto contestato e giudizialmente accertato come sussistente”(nei limiti in precedenza chiariti) “non appare riconducibile allecondotte di particolare gravità sanzionate con il licenziamentoper giusta causa sulla base della richiamata disposizione masoprattutto, circostanza questa determinante al finedell’applicabilità della richiamata tutela reale di cui alla secondaparte del comma IV, appare altresì riconducibile a quellesanzionate” con le misure conservative di cui s’è detto.20. La ricorrente, inoltre, nell’ambito dello stesso terzomotivo, svolge ulteriori considerazioni (v. pagg. 22-24 delricorso), essenzialmente riferite alle norme collettive di cui s’ègià detto nell’esaminare il primo motivo, ma delle quali nel terzomotivo ora in esame non si denuncia la violazione o falsaapplicazione (o un’errata interpretazione).Numero registro generale 5177/202521. Sul terreno strettamente motivazionale, comunqueN, umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/2026ancora una volta la decisione gravata non appare censurabile.D ata pubblicazione 31/05/2026Come già rilevato, la Corte territoriale, tra le altre, si èriferita all’ipotesi di “inosservanza di leggi o regolamenti o degliobblighi di servizio, deliberatamente commesse, anche perprocurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l’effetto volutonon si sia verificato”, ipotesi rientrante nella fattispecie previstaalla lett. E) e.La ricorrente, allora, assume che non si comprende perquale motivo, in realtà, il fatto contestato non sia riconducibilealla previsione dell’art. 68 F)(recte G) che, si ricorda, è costituitoda una clausola aperta, all’interno della quale le condottetipizzate sono solo esemplificative. Tanto più che l’art. 60(n.d.r., recte: 68), lett. G, sub c prevede una condotta moltosimile: “violazione deliberata di leggi, di regolamenti o deidoveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizioall’impresa o a terzi”. Per cui non si comprende per quale motivola Corte non abbia inteso ricondurre a quest’ultima i fatticontestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] .Orbene, come si trae anche da un confronto tra dettaipotesi, quelle considerate dalla Corte di merito, e quella sublett. F) g. (prevista tra le “Mancanze punibili con il licenziamentocon preavviso”), l’ipotesi più grave - come già notato,richiamata nella nota di licenziamento -, nella c.d. scala valorialedesumibile dalla fonte collettiva, si caratterizza per un dolointenzionale massimo perché riferito direttamente, non già acondotte negligenti o inosservanti, ma alla violazione in sé(“violazione deliberata”, recita la specifica previsione).La ricorrente, in ogni caso, non considera che la CNuomretreo r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026d’appello ha senz’altro escluso la prova di un tale Neulmeevroa dti ora ccolta generale 17094/2026finalismo specifico nelle condotte ritenute sussistenti. Data pubblicazione 31/05/2026Non tiene conto, inoltre, che la Corte all’inizio della propriamotivazione, peraltro in parte qua condividendo analogo rilievodel primo giudice, aveva escluso ancor prima che al lavoratorefosse stato contestato in fatto “di aver consentito o favorito inalcun modo un utilizzo illecito delle carte carburante da partedel Miranda o di altri colleghi” (v. tra la facciata 3 e quella 4).22. Privo di fondamento, infine, è il quarto motivo.23. In questo caso, le anomalie motivazionali denunciatesul piano formale sono fatte correttamente valere “in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Trattasi, tuttavia, di vizi motivazionali già dedottinell’ambito del secondo motivo di ricorso in chiave di “illogicità”.Difatti, nel quarto motivo la ricorrente assume ancora unavolta che: … la Corte addirittura sembra invertire il ragionamentologico che dovrebbe condurre prima alla dichiarazione diillegittimità del licenziamento e poi alla scelta e verifica dellatutela applicabile, laddove la Corte di merito effettua unragionamento opposto, scegliendo la tutela applicabile ancorprima di dichiarare e motivare in ordine alla illegittimità dellicenziamento impugnato.Inoltre, la motivazione appare estremamentecontraddittoria nella parte in cui inizialmente, nella parte in cuiosserva “Individuato il regime di tutela temporalmenteapplicabile nel caso di specie nell’art. 18 della L. n. 300 del 1970(…) nella scelta tra la tutela indennitaria di cui al V coNmummeroa r egistro generale 5177/2025Numero sezionale 1675/2026propria delle ipotesi in cui la sanzione espulsiva non sNuupmeeror id i iral ccolta generale 17094/2026giudizio di proporzionalità rispetto al fatto contestatDoat a pubblicazione 31/05/2026sussistente (come nel caso di specie) e quella reintegratoria (…),questo Collegio osserva (…) e successivamente, errando comedetto anche nella lettura del CCNL, applica invece la tutelareintegratoria di cui al V (n.d.r.: recte: IV) comma art. 18 S.L. .Per disattendere tali rilievi, allora, è sufficiente rimandarea quanto considerato in precedenza (nei § 18., 18.1. e 19. diquesta motivazione).24. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge. Con distrazione.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Numero registro generale 5177/2025Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 aprileN umero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 17094/20262026. Data pubblicazione 31/05/2026La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 17094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris