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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23325/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 30685/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: notifica - prova avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1691/11/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni 2010, del quale contestava la mancata notifica, avendone ottenuto notizia solo a seguito di accesso agli atti presso l’Ufficio; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quan to intempestivo, avendo accertato la corretta notificazione dell’atto impugnato; tal pronuncia era appellata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza qui impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c. 1 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 140, 214, 215 c.p.c., degli artt. 2719 e 2697 c.c. anche con riferimento all’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuta corretta e legittima la notificazione dell’avviso di accertamento, come provata dall’Amministrazione finanziaria nei gradi di merito per mezzo delle copie degli atti del procedimento notificatorio; - il motivo è inammissibile per plurime ragioni; - in primo luogo, esso, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c., non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, confermando la decisione impugnata, ha, con accertamento in fatto insuscettibile di essere attinto dal denunciato vizio di violazione di legge, rilevato che la notifica di cui si controverte è avvenuta direttamente per mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890/1982 per compiuta giacenza; inoltre la lamentata violazione delle norme di cui in rubrica in tema di disconoscimento collide con l’accertamento in fatto del giudice tributario d’appello in punto di difetto di formale tempestivo disconoscimento da parte del contribuente (si vedano in argomento, tra le molte, Cass.Sez.5, Ord. n. 23426 del 26/10/2020; anche in termini vedasi Cass. Sez. 6 - 3 , Ord. n. 23902 del 11/10/2017; quindi Cass. Sez. 5 , Sent. n. 29642 del 14/11/2019; Cass. Sez.5,Ord. n . 23426 del 26/10/2020); - inoltre, le fasi di tal procedimento sono anche riassunte con chiarezza e in modo analitico a pag. 4 della motivazione; - secondariamente, il motivo risulta difettoso di autosufficienza; parte ricorrente, infatti, non trascrive in ricorso per cassazione gli atti dei gradi del merito dai quali si evinca la proposizione in primo grado – ribadita in appello – di tal analitico e circostanziato disconoscimento; - in ogni caso, poi, il disconosciment o sul quale il motivo è , in parte qua,articolato , comunque non avrebbe potuto riguardare la sottoscrizione del ricevente l’atto in quanto non sussistente in concreto, poiché la notifica risulta perfezionata con la compiuta giacenza, ma solo gli atti di notifica che risultano perfezionati a mezzo posta; - e a fronte delle risultanze di tali atti, aventi pubblica fede, l’invocato disconoscimento resterebbe comunque privo di rilevanza probatoria, e non potrebbe esser né ammesso né tantomeno valutato poiché tali atti sono avvinti da pubblica fede e per demolirne la vis probatoria il contribuente doveva ricorrere al procedimento di querela di falso che in questo caso non risulta esser stato neppure proposto (in argomento, Cass. Sez.5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018); - quanto poi al disconoscimento delle copie prodotte in giudizio dall’[OSCURATO:PERSONA], questa Corte afferma costantemente in primo luogo che (in termini si veda, tra le molte, Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018 ) nella ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti lanotifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso didisconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi diprova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della suanotifica; - secondariamente, si è precisato come (tre le molte, Cass.Sez.5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020 ;Cass.

Sez. 5 , Sentenzan. 16557 del 20/06/2019) in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso; - sotto questo specifico profilo, la CTR ha ritenuto “generiche in punto di produzione documentale dell’Ufficio la doglianza dell’appellante che sarebbero state prodotte solo delle fotocopie, in mancanza di uno specifico disconoscimento”, con ciò facendo, nel concreto, esatta applicazione dei sopradetti principi; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi dichia rato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30685/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: notifica - prova avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1691/11/20 depositata in data 17/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni 2010, del quale contestava la mancata notifica, avendone ottenuto notizia solo a seguito di accesso agli atti presso l’Ufficio; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quan to intempestivo, avendo accertato la corretta notificazione dell’atto impugnato; tal pronuncia era appellata dal sig. [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza qui impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 140, 214, 215 c.p.c., degli artt. 2719 e 2697 c.c. anche con riferimento all’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuta corretta e legittima la notificazione dell’avviso di accertamento, come provata dall’Amministrazione finanziaria nei gradi di merito per mezzo delle copie degli atti del procedimento notificatorio; - il motivo è inammissibile per plurime ragioni; - in primo luogo, esso, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c., non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, confermando la decisione impugnata, ha, con accertamento in fatto insuscettibile di essere attinto dal denunciato vizio di violazione di legge, rilevato che la notifica di cui si controverte è avvenuta direttamente per mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890/1982 per compiuta giacenza; inoltre la lamentata violazione delle norme di cui in rubrica in tema di disconoscimento collide con l’accertamento in fatto del giudice tributario d’appello in punto di difetto di formale tempestivo disconoscimento da parte del contribuente (si vedano in argomento, tra le molte, Cass.Sez.5, Ord. n. 23426 del 26/10/2020; anche in termini vedasi Cass. Sez. 6 - 3 , Ord. n. 23902 del 11/10/2017; quindi Cass. Sez. 5 , Sent. n. 29642 del 14/11/2019; Cass. Sez.5,Ord. n . 23426 del 26/10/2020); - inoltre, le fasi di tal procedimento sono anche riassunte con chiarezza e in modo analitico a pag. 4 della motivazione; - secondariamente, il motivo risulta difettoso di autosufficienza; parte ricorrente, infatti, non trascrive in ricorso per cassazione gli atti dei gradi del merito dai quali si evinca la proposizione in primo grado – ribadita in appello – di tal analitico e circostanziato disconoscimento; - in ogni caso, poi, il disconosciment o sul quale il motivo è , in parte qua,articolato , comunque non avrebbe potuto riguardare la sottoscrizione del ricevente l’atto in quanto non sussistente in concreto, poiché la notifica risulta perfezionata con la compiuta giacenza, ma solo gli atti di notifica che risultano perfezionati a mezzo posta; - e a fronte delle risultanze di tali atti, aventi pubblica fede, l’invocato disconoscimento resterebbe comunque privo di rilevanza probatoria, e non potrebbe esser né ammesso né tantomeno valutato poiché tali atti sono avvinti da pubblica fede e per demolirne la vis probatoria il contribuente doveva ricorrere al procedimento di querela di falso che in questo caso non risulta esser stato neppure proposto (in argomento, Cass. Sez.5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018); - quanto poi al disconoscimento delle copie prodotte in giudizio dall’[OSCURATO:PERSONA], questa Corte afferma costantemente in primo luogo che (in termini si veda, tra le molte, Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 25292 del 11/10/2018 ) nella ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti lanotifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso didisconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi diprova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della suanotifica; - secondariamente, si è precisato come (tre le molte, Cass.Sez.5, Ordinanza n. 23426 del 26/10/2020 ;Cass. Sez. 5 , Sentenzan. 16557 del 20/06/2019) in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso; - sotto questo specifico profilo, la CTR ha ritenuto “generiche in punto di produzione documentale dell’Ufficio la doglianza dell’appellante che sarebbero state prodotte solo delle fotocopie, in mancanza di uno specifico disconoscimento”, con ciò facendo, nel concreto, esatta applicazione dei sopradetti principi; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi dichia rato inammissibile; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito, che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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