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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 22433/2026

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ale di Bergamo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona della [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamentealla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, conprovvedimento del 25 novembre 2025, ha preso atto che [OSCURATO:PERSONA]– destinatario di un decreto penale di condanna per violazione degli artt. 81 cod.pen. e 189 commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – attivando la proceduraprevista dall’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., aveva chiesto la sostituzionedella pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis della legge24 novembre 1981 n. 689 senza proporre opposizione contro il decreto penale dicondanna.Il G.i.p. ha rilevato che, nel decreto penale di condanna, la pena detentiva(sostituita con la pena pecuniaria di specie corrispondente) era stata indicata inmesi quattordici di reclusione ed era stata ridotta a mesi sette ai sensidell’art. 459, comma 2, cod. proc. pen.

Ha rilevato, inoltre, che il decreto penalenon era stato opposto e ha sostituito la pena detentiva di mesi sette di reclusionecon 210 giorni di lavoro di pubblica utilità.Col medesimo provvedimento, «rilevato che, per mero errore materiale(trattandosi di statuizione, invece, obbligatoria)» nel decreto penale di condannanon era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida, il G.i.p. ha disposto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. lacorrezione dell’errore e ha ordinato «la sospensione della patente di guidadell’imputato per anni due e mesi sei».La durata della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata nellamisura minima prevista dalla legge ed in specie: in anni uno per il reato di cuiall’art. 189, comma 6, cod. strada; in anni uno e mesi sei per il reato di cuiall’art. 189, comma 7, cod. strada.2.

Per mezzo difensori di fiducia muniti di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] proposto tempestivo ricorso contro l’ordinanza di correzione dell’erroremateriale contenuta nel provvedimento del 25 novembre 2025.Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per esserestata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida, non prevista nel decreto penale di condanna, facendo ricorso allaprocedura della correzione dell’errore materiale.

Osserva la difesa che la proceduradi cui all’art. 130 cod. proc. pen. è applicabile quando in un provvedimento sonostate omesse statuizioni obbligatorie e di natura accessoria, ma soltanto nel casoin cui tali statuizioni abbiano contenuto predeterminato e non anche quando (comenel caso di specie) la determinazione della durata della sanzione sia affidata allavalutazione discrezionale del giudice.In tesi difensiva, anche se l’applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida consegue ex lege alla condannaper i reati di cui all’art. 189, comma 6 e comma 7, cod. strada, il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto disporla ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., perché si tratta diuna sanzione che non è predeterminata nel quantum e deve essere graduata inbase a parametri di congruità, sicché la sua omissione non è frutto di un erroremateriale, ma di un vero e proprio errore di giudizio.

In sintesi, secondo i difensoridel ricorrente, pur avendo determinato la durata della sanzione amministrativaaccessoria nella misura minima prevista dalla legge, il [OSCURATO:PERSONA] ha comunquemodificato il contenuto sostanziale di una decisione che non era stata impugnata.3.

Con memoria in data 21 maggio 2026, il Procuratore generale della Cortedi cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,«limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida, disposta con l’integrazione del decreto penale, effettuata exart.130 cod. proc. pen.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che la procedura di correzione dell’errore materiale previstadall’art. 130 cod. proc. pen. consente soltanto di eliminare errori od omissioni chenon determinano nullità e la cui rimozione non comporti una modificazioneessenziale di decisioni già assunte.

Come autorevolmente affermato dal massimoConsesso di legittimità: «L’errore, quale che sia la causa che possa averlodeterminato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà delgiudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione» e tuttavia, per quantoampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile dicorrezione, la decisione «nella sua organica unità e nelle sue essenziali componentinon può subire interventi correttivi».

Pertanto, l’applicabilità dell’art. 130 cod.proc. pen., deve ritenersi esclusa quando la correzione si risolve nella modificaessenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, mentre sonoammissibili, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione giàassunta, «gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzarel’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibilecontenuto». (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Rv. 198543).Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la correzione di un errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. siaammissibile solo quando l’intervento del giudice abbia natura tecnico-esecutiva evincolata, ma sia preclusa ogniqualvolta l’errore incida sul processo formativo dellavolontà, perché in tal caso l’emenda si traduce nella sostituzione o nellamodificazione della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv.272658; Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258836).Con riferimento al tema dell’omessa applicazione di pene accessorieobbligatorie per legge, questa Corte di legittimità ha ritenuto che le stessepossono essere applicate con la procedura della correzione dell’errore materialesoltanto se conseguono “ex lege” alla condanna e sono già predeterminate nellaspecie e nella durata sicché, nell’applicarle, il giudice non deve compiere alcunavalutazione discrezionale, né in ordine all’applicazione, né in relazione alla durata,né in relazione alla specie della sanzione.

Solo in questo caso, infatti, «l’omissionenon è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citataprocedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto,in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata» (Sez. 1, n. 23196 del28/04/2004, Rv. 228250; Sez. 6, n. 16034 del 26/03/2009, Rv. 243527)In applicazione di questi principi, con riferimento a casi nei quali la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriaper legge, era stata omessa, si è affermato che la mancata applicazione di unasanzione accessoria «graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, nonpuò rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura previstadall’art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sospensione della patente diguida conseguente alla commissione del delitto di cui all’art. 589, comma secondocod. pen.) (Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012, Rv. 253970).Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, affermando che«l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabilediscrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cuiall’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio,tale da comportare una modifica sostanziale della decisione» (Sez. 4, n. 6588 del01/02/2023, Rv. 284156).Nella medesima prospettiva è stato recentemente affermato che «l’omessairrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista“ex lege” non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto,come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod.proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi dilacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l’incompletezza deldispositivo nei suoi elementi essenziali» (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024,dep. 2025, Rv. 287510).

La sentenza appena citata ha chiarito, inoltre, che «lapossibilità di emendare, in sede di legittimità, l’illegalità della pena, nella suaspecie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l’errore sia in dannodell’imputato, stante l’insuperabilità del divieto di “reformatio in peius”.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente all’irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo neldispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta conla motivazione del provvedimento).3.

Nel caso oggetto del presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] procedente non ha fattobuon governo dei principi sopra richiamati perché, ricorrendo alla procedura dellacorrezione di errore materiale, ha integrato il dispositivo del decreto penale dicondanna n.1508/2024 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo il 27 settembre2024 disponendo, sia pure nella misura minima prevista dalla legge, una sanzioneaccessoria, omessa in precedenza, che era obbligatoria nell’an, ma discrezionalenel quantum.La violazione di legge, conseguente alla applicazione dell’art. 130 cod. proc.pen. al di fuori dei casi previsti dalla legge, è tanto più evidente se si considerache il decreto penale di condanna non è stato opposto e la sostituzione della penadetentiva con quella del lavoro di pubblica utilità è stata chiesta ai sensidell’art.459, comma 1 ter cod. proc. pen., sicché il [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a decideresoltanto su tale sostituzione.A ciò deve aggiungersi: che il decreto penale di condanna “corretto” dalGiudice è stato emesso il 17 settembre 2024 ed è stato notificato all’imputato il16 aprile 2025; che, già in data 18 marzo 2025, per mezzo dei difensori muniti diprocura speciale, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di sostituzione della pena; chela decisione sulla sostituzione è stata adottata il 25 novembre 2025 e, in quellastessa data, è stata disposta la correzione dell’errore materiale; che, pertanto, lacorrezione ha avuto ad oggetto un decreto penale di condanna che, non essendostato opposto, era ormai irrevocabile in ogni parte e poteva essere modificato solosostituendo la pena detentiva col lavoro di pubblica utilità, per essere stata quellasostituzione tempestivamente richiesta.A questo proposito è utile ricordare che, secondo un condivisibileorientamento giurisprudenziale, il decreto penale di condanna è un provvedimentogiurisdizionale il cui «contenuto decisorio […] lo rende assimilabile alla sentenzadi condanna» sicché, ai sensi dell’art. 111 Cost., il Pubblico Ministero puòimpugnarlo proponendo ricorso per Cassazione (così, in motivazione, Sez. 4,n. 34653 del 03/06/2010, Rv. 248073; Sez. 4, n. 5087 del 21/01/2011,Rv. 249573).

Nel caso di specie, dunque, il decreto penale di condanna cui siriferisce il provvedimento di correzione di errore materiale avrebbe potuto essereimpugnato dal PM che avrebbe potuto dedurre violazione di legge per non esserestata disposta «contestualmente alla pena per guida in stato di ebbrezza, lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida checonsegue di diritto alla condanna» (Sez. 4, n. 34653 del 03/06/2010, Rv. 248073).Si deve ricordare, allora, che le sezioni Unite di questa Corte, hannoriconosciuto al PM la possibilità di impugnare sentenze di condanna che abbianoomesso di applicare una pena accessoria.

Hanno affermato, infatti: «la sentenzadi condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile percassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblicache del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.» (Sez.

U,n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754 – 01).

Con la medesima sentenza, tuttavia,le Sezioni Unite hanno chiarito che, se l’errore riguarda una sentenza di condannapassata in giudicato, «spetta al giudice dell’esecuzione, su iniziativa del pubblicoministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att.cod. proc. pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminatanella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen.,non potendo trovare applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 47502 del29/09/2022, Rv. 283754 – 03).

Hanno ribadito dunque che, in presenza di unprovvedimento irrevocabile di condanna che abbia omesso di disporre una penaaccessoria, la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. non può trovareapplicazione e può procedersi nelle forme dell’incidente di esecuzione, su iniziativadel PM, a condizione che l’omissione riguardi una pena predeterminata nelladurata.Nel caso di specie, dunque, poiché il decreto penale di condanna non era statoimpugnato dal PM, all’omessa applicazione della sanzione amministrativaaccessoria non avrebbe potuto porsi rimedio neppure nelle forme dell’incidente diesecuzione, essendo stata omessa l’applicazione di una sanzione (quella dellasospensione della patente di guida prevista dall’art. 189, commi 6 e 7 Cod. strada)la cui durata non è predeterminata dalla legge.4.

Per quanto esposto, l’ordinanza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Bergamo in data 25 novembre 2025 deve essereannullata senza rinvio nella parte in cui, correggendo un preteso errore materialenel decreto penale di condanna n. 1508/2024 del 27 settembre 2024, ha dispostola sospensione della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di annidue e mesi sei.

Di conseguenza, questa statuizione deve essere eliminata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla dispostasospensione della patente di guida; statuizione che elimina.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Bergamo.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, in persona della [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamentealla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, conprovvedimento del 25 novembre 2025, ha preso atto che [OSCURATO:PERSONA]– destinatario di un decreto penale di condanna per violazione degli artt. 81 cod.pen. e 189 commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – attivando la proceduraprevista dall’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., aveva chiesto la sostituzionedella pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis della legge24 novembre 1981 n. 689 senza proporre opposizione contro il decreto penale dicondanna.Il G.i.p. ha rilevato che, nel decreto penale di condanna, la pena detentiva(sostituita con la pena pecuniaria di specie corrispondente) era stata indicata inmesi quattordici di reclusione ed era stata ridotta a mesi sette ai sensidell’art. 459, comma 2, cod. proc. pen. Ha rilevato, inoltre, che il decreto penalenon era stato opposto e ha sostituito la pena detentiva di mesi sette di reclusionecon 210 giorni di lavoro di pubblica utilità.Col medesimo provvedimento, «rilevato che, per mero errore materiale(trattandosi di statuizione, invece, obbligatoria)» nel decreto penale di condannanon era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida, il G.i.p. ha disposto, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. lacorrezione dell’errore e ha ordinato «la sospensione della patente di guidadell’imputato per anni due e mesi sei».La durata della sanzione amministrativa accessoria è stata determinata nellamisura minima prevista dalla legge ed in specie: in anni uno per il reato di cuiall’art. 189, comma 6, cod. strada; in anni uno e mesi sei per il reato di cuiall’art. 189, comma 7, cod. strada.2. Per mezzo difensori di fiducia muniti di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] proposto tempestivo ricorso contro l’ordinanza di correzione dell’erroremateriale contenuta nel provvedimento del 25 novembre 2025.Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per esserestata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida, non prevista nel decreto penale di condanna, facendo ricorso allaprocedura della correzione dell’errore materiale. Osserva la difesa che la proceduradi cui all’art. 130 cod. proc. pen. è applicabile quando in un provvedimento sonostate omesse statuizioni obbligatorie e di natura accessoria, ma soltanto nel casoin cui tali statuizioni abbiano contenuto predeterminato e non anche quando (comenel caso di specie) la determinazione della durata della sanzione sia affidata allavalutazione discrezionale del giudice.In tesi difensiva, anche se l’applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida consegue ex lege alla condannaper i reati di cui all’art. 189, comma 6 e comma 7, cod. strada, il [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe potuto disporla ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., perché si tratta diuna sanzione che non è predeterminata nel quantum e deve essere graduata inbase a parametri di congruità, sicché la sua omissione non è frutto di un erroremateriale, ma di un vero e proprio errore di giudizio. In sintesi, secondo i difensoridel ricorrente, pur avendo determinato la durata della sanzione amministrativaaccessoria nella misura minima prevista dalla legge, il [OSCURATO:PERSONA] ha comunquemodificato il contenuto sostanziale di una decisione che non era stata impugnata.3. Con memoria in data 21 maggio 2026, il Procuratore generale della Cortedi cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,«limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida, disposta con l’integrazione del decreto penale, effettuata exart.130 cod. proc. pen.».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che la procedura di correzione dell’errore materiale previstadall’art. 130 cod. proc. pen. consente soltanto di eliminare errori od omissioni chenon determinano nullità e la cui rimozione non comporti una modificazioneessenziale di decisioni già assunte. Come autorevolmente affermato dal massimoConsesso di legittimità: «L’errore, quale che sia la causa che possa averlodeterminato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà delgiudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione» e tuttavia, per quantoampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile dicorrezione, la decisione «nella sua organica unità e nelle sue essenziali componentinon può subire interventi correttivi». Pertanto, l’applicabilità dell’art. 130 cod.proc. pen., deve ritenersi esclusa quando la correzione si risolve nella modificaessenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta, mentre sonoammissibili, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione giàassunta, «gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzarel’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibilecontenuto». (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Rv. 198543).Muovendo da queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche la correzione di un errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. siaammissibile solo quando l’intervento del giudice abbia natura tecnico-esecutiva evincolata, ma sia preclusa ogniqualvolta l’errore incida sul processo formativo dellavolontà, perché in tal caso l’emenda si traduce nella sostituzione o nellamodificazione della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv.272658; Sez. 3, n. 7785 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258836).Con riferimento al tema dell’omessa applicazione di pene accessorieobbligatorie per legge, questa Corte di legittimità ha ritenuto che le stessepossono essere applicate con la procedura della correzione dell’errore materialesoltanto se conseguono “ex lege” alla condanna e sono già predeterminate nellaspecie e nella durata sicché, nell’applicarle, il giudice non deve compiere alcunavalutazione discrezionale, né in ordine all’applicazione, né in relazione alla durata,né in relazione alla specie della sanzione. Solo in questo caso, infatti, «l’omissionenon è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citataprocedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto,in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata» (Sez. 1, n. 23196 del28/04/2004, Rv. 228250; Sez. 6, n. 16034 del 26/03/2009, Rv. 243527)In applicazione di questi principi, con riferimento a casi nei quali la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriaper legge, era stata omessa, si è affermato che la mancata applicazione di unasanzione accessoria «graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, nonpuò rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura previstadall’art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sospensione della patente diguida conseguente alla commissione del delitto di cui all’art. 589, comma secondocod. pen.) (Sez. 4, n. 49236 del 12/12/2012, Rv. 253970).Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, affermando che«l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabilediscrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cuiall’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio,tale da comportare una modifica sostanziale della decisione» (Sez. 4, n. 6588 del01/02/2023, Rv. 284156).Nella medesima prospettiva è stato recentemente affermato che «l’omessairrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista“ex lege” non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto,come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod.proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi dilacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l’incompletezza deldispositivo nei suoi elementi essenziali» (Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024,dep. 2025, Rv. 287510). La sentenza appena citata ha chiarito, inoltre, che «lapossibilità di emendare, in sede di legittimità, l’illegalità della pena, nella suaspecie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l’errore sia in dannodell’imputato, stante l’insuperabilità del divieto di “reformatio in peius”.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata,limitatamente all’irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo neldispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta conla motivazione del provvedimento).3. Nel caso oggetto del presente ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] procedente non ha fattobuon governo dei principi sopra richiamati perché, ricorrendo alla procedura dellacorrezione di errore materiale, ha integrato il dispositivo del decreto penale dicondanna n.1508/2024 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo il 27 settembre2024 disponendo, sia pure nella misura minima prevista dalla legge, una sanzioneaccessoria, omessa in precedenza, che era obbligatoria nell’an, ma discrezionalenel quantum.La violazione di legge, conseguente alla applicazione dell’art. 130 cod. proc.pen. al di fuori dei casi previsti dalla legge, è tanto più evidente se si considerache il decreto penale di condanna non è stato opposto e la sostituzione della penadetentiva con quella del lavoro di pubblica utilità è stata chiesta ai sensidell’art.459, comma 1 ter cod. proc. pen., sicché il [OSCURATO:PERSONA] era chiamato a decideresoltanto su tale sostituzione.A ciò deve aggiungersi: che il decreto penale di condanna “corretto” dalGiudice è stato emesso il 17 settembre 2024 ed è stato notificato all’imputato il16 aprile 2025; che, già in data 18 marzo 2025, per mezzo dei difensori muniti diprocura speciale, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda di sostituzione della pena; chela decisione sulla sostituzione è stata adottata il 25 novembre 2025 e, in quellastessa data, è stata disposta la correzione dell’errore materiale; che, pertanto, lacorrezione ha avuto ad oggetto un decreto penale di condanna che, non essendostato opposto, era ormai irrevocabile in ogni parte e poteva essere modificato solosostituendo la pena detentiva col lavoro di pubblica utilità, per essere stata quellasostituzione tempestivamente richiesta.A questo proposito è utile ricordare che, secondo un condivisibileorientamento giurisprudenziale, il decreto penale di condanna è un provvedimentogiurisdizionale il cui «contenuto decisorio […] lo rende assimilabile alla sentenzadi condanna» sicché, ai sensi dell’art. 111 Cost., il Pubblico Ministero puòimpugnarlo proponendo ricorso per Cassazione (così, in motivazione, Sez. 4,n. 34653 del 03/06/2010, Rv. 248073; Sez. 4, n. 5087 del 21/01/2011,Rv. 249573). Nel caso di specie, dunque, il decreto penale di condanna cui siriferisce il provvedimento di correzione di errore materiale avrebbe potuto essereimpugnato dal PM che avrebbe potuto dedurre violazione di legge per non esserestata disposta «contestualmente alla pena per guida in stato di ebbrezza, lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida checonsegue di diritto alla condanna» (Sez. 4, n. 34653 del 03/06/2010, Rv. 248073).Si deve ricordare, allora, che le sezioni Unite di questa Corte, hannoriconosciuto al PM la possibilità di impugnare sentenze di condanna che abbianoomesso di applicare una pena accessoria. Hanno affermato, infatti: «la sentenzadi condanna che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile percassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblicache del Procuratore generale a norma dell’art. 608 cod. proc. pen.» (Sez. U,n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754 – 01). Con la medesima sentenza, tuttavia,le Sezioni Unite hanno chiarito che, se l’errore riguarda una sentenza di condannapassata in giudicato, «spetta al giudice dell’esecuzione, su iniziativa del pubblicoministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att.cod. proc. pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminatanella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen.,non potendo trovare applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47502 del29/09/2022, Rv. 283754 – 03). Hanno ribadito dunque che, in presenza di unprovvedimento irrevocabile di condanna che abbia omesso di disporre una penaaccessoria, la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. non può trovareapplicazione e può procedersi nelle forme dell’incidente di esecuzione, su iniziativadel PM, a condizione che l’omissione riguardi una pena predeterminata nelladurata.Nel caso di specie, dunque, poiché il decreto penale di condanna non era statoimpugnato dal PM, all’omessa applicazione della sanzione amministrativaaccessoria non avrebbe potuto porsi rimedio neppure nelle forme dell’incidente diesecuzione, essendo stata omessa l’applicazione di una sanzione (quella dellasospensione della patente di guida prevista dall’art. 189, commi 6 e 7 Cod. strada)la cui durata non è predeterminata dalla legge.4. Per quanto esposto, l’ordinanza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Bergamo in data 25 novembre 2025 deve essereannullata senza rinvio nella parte in cui, correggendo un preteso errore materialenel decreto penale di condanna n. 1508/2024 del 27 settembre 2024, ha dispostola sospensione della patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di annidue e mesi sei. Di conseguenza, questa statuizione deve essere eliminata. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla dispostasospensione della patente di guida; statuizione che elimina.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22433/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris