CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2016
Cassazione n. 15125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Rovigo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rovigo — quale giudice che procede alla trattazione del procedimento in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen. - ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in versa T.X. con quella degli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge perché è erronea la valutazione del Tribunale sul punto che, in relazione allo status cautelare, si sia formato il cd. giudicato cautelare ostativo alla proposizione di istanze volte a conseguire misura diversa per effetto del decorso del tempo, tenuto conto che pende ricorso per cassazione avverso altra decisione proposta dall'imputato e che, pertanto, lì procedimento non può ritenersi definito; 3. Il ricorso, proposto per salturn in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio, provvedimento che va adottato senza formalità. Va infatti ribadito che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod proc pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili. (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv. 269418). P.Q.M. Converte li ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso, il 7 marzo 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente