CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20241/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 24/2024, depositatail 22/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7720/2024Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 20241/2026Data pubblicazione 16/06/20261 Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha rigettato ilreclamo e, per l’effetto, confermato la sentenza n. 117/2023, resa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di apertura della liquidazionegiudiziale di M.b.srl in liquidazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA].1.1 Rilevava la Corte distrettuale che la notifica del ricorso e del decreto difissazione dell’udienza di audizione del debitore era regolarmenteavvenuta mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale della sedesociale risultante dal registro delle imprese, in conformità al dispostodell’art. 40, co. 8, 2° periodo, del CCII.1.2 Affermava che, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente,i debiti della società erano superiori ad € 30.000 e lo stato di insolvenza,essendo stata la società posta in liquidazione, era evidenziato dal fatto chela debitrice nulla aveva allegato sulla natura delle attività liquidabili, sullaloro stima più probabile, sulle possibilità concrete di smobilizzo, sui tempidella effettiva liquidabilità, non consentendo alla Corte la valutazioneprognostica positiva (sulla effettiva possibilità di soddisfacimento deicreditori previa realizzazione delle attività), che la debitrice invocava.1.3 Soggiungeva che la debitrice non aveva provato, come era suo onere,il mancato superamento della soglia dell’indebitamento di € 500.000nell’ultimo dei tre esercizi.2 [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato due motivi; il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto istanza di decisione, con memoriadepositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7720/2024Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 20241/2026Data pubblicazione 16/06/20261.Il primo motivo denuncia violazione dell’ art.132 n.4 c.p.c. - motivazionemancante o meramente apparente per contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili - nullità della sentenza (art.360, 1 comma n.4,c.p.c.).1.1 Si sostiene che le argomentazioni poste a fondamento della decisione,nella parte in cui si chiarisce che la verifica della sussistenza dei requisitidi non assoggettabilità a liquidazione giudiziaria può essere acquisita inogni modo, sono inconciliabili con il rigetto del reclamo per mancanza delbilancio 2022 pur in presenza di documentazione contabile equipollente(libro inventari e libro giornale 2022) e si risolvono in un discorsomotivazionale dal carattere meramente apparente.2 Il secondo motivo denuncia omesso esame di prove e documenti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’ art. 2,lett. d) n.3 d.lgs 14/2019 e 115 e 116, c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 e5 c.p.c. In particolare la sentenza non avrebbe preso in considerazione lescritture contabili del 2022 e gli altri documenti che attestavano, anche apartire dal 2015, il mancato raggiungimento della soglia dei 500.000 eurodi debiti per l’assoggettamento a liquidazione giudiziaria e non avrebbefatto corretta applicazione delle norme che impongono al Giudice di porrea fondamento della decisione le prove offerte dalle parti e di valutarecorrettamente non solo le prove ma anche le mancate contestazioni oammissioni delle parti.3 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 132, co. 1, n.4) c.p.c. per avere la corte d’appello – con sentenza viziata da nullità econ motivazione inesistente e/o apparente per contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili – rigettato il reclamo per mancanza del bilanciorelativo al 2022, pur avendo statuito, in astratto, la possibilità di verificarein ogni modo la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità aNumero registro generale 7720/2024Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 20241/2026Data pubblicazione 16/06/2026liquidazione giudiziale e nonostante la presenza, in concreto, didocumentazione contabile equipollente. Il secondo motivo denunzial’omesso esame di prove e documenti decisivi per il giudizio e la violazionedell’art. 2, co. 1, lett. d) CCII e artt. 115-116 c.p.c., per avere il collegioomesso di considerare l’esistenza di dati contabili relativi al 2022, comeasseritamente dimostrato per tabulas (avuto speciale riguardo al libroinventari, al libro giornale e al registro iva riferibili alle annualità 2016-2022), e inoltre per aver omesso le risultanze da ciò desumibili,pienamente attendibili – diversamente da quanto sostenuto dal giudice aquo - e comprovanti il mancato raggiungimento della soglianormativamente prescritta dall’art. 2, co. 1, lett. d), n. 3 CCII. I motiviunitariamente considerati si risolvono in una critica di merito. La corted’appello ha correttamente motivato la propria valutazione sulla prova,stante il mancato assolvimento dell’onere gravante sul debitore circa lacompiuta individuazione dell’attivo costituente l’asset liquidabile inraffronto con il passivo accumulato, e anche considerata la parte piùconsistente del patrimonio netto come rappresentata dai bilanci del 2019,2020 e 2021, con utili portati a nuovo. In sostanza ha escluso, come delresto aveva fatto il tribunale, che fosse stata data la provadell’insussistenza della condizione di assoggettamento alla procedura.Secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di prova dellasussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, co. 2, l.f., orientamentoche risulta replicabile anche rispetto al CCII, ai fini della prova anzidetta(a) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto adepositare costituiscono strumento privilegiato, in quanto idonei a chiarirela situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; (b) i bilanci dannoluogo solo a una presunzione semplice della corrispondenza al vero diquanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale, essendocomunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudenteapprezzamento ex art. 116 c.p.c. (Cass. n. 11218/2021, Cass. n.Numero registro generale 7720/2024Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 20241/2026Data pubblicazione 16/06/202610253/2022); (c) la valutazione di attendibilità della documentazioneprodotta al fine di dimostrare il ricorrere dei requisiti di nonassoggettabilità alla procedura rientra però nel giudizio di fatto demandatoal giudice di merito e non può essere rivista in cassazione ovecongruamente motivata (Cass. n. 41101/2021) ».[OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Nulla è da statuire in ordine alle spese del presente giudizio non avendogli evocati svolto attività difensiva.4 Sussistono, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presentesede, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., come espressamente previstodall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamenteapplicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per iquali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi del comma 4della medesima disposizione.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Numero registro generale 7720/2024Numero sezionale 2132/2026Numero di raccolta generale 20241/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 maggio 2026.Il Presidente