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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22477/2026

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te d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo di ricorso con cui deduce erronea applicazione della legge penalein relazione agli artt. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e 640 c.p., nonché mancanza e manifestaillogicità della motivazione è manifestamente infondato alla luce del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità – e di cui il giudice del merito ha fatto correttaapplicazione – a mente del quale «In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fattoche il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere lacondotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta losbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica delreato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere diallegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catenacausale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova» (La Corte hariconosciuto il concorso nella truffa del soggetto intestatario della Postepay su cui venivanoaccreditate le somme di denaro costituenti il profitto carpito con la condotta decettiva).»(Sez.2, n. 41812 del 18/11/2025, Pm in proc.

Matrone, non mass.; Sez. 2, n. 16493 del07/05/2026, Carné, non mass.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il motivo di ricorso con cui deduce erronea applicazione della legge penalein relazione agli artt. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e 640 c.p., nonché mancanza e manifestaillogicità della motivazione è manifestamente infondato alla luce del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità – e di cui il giudice del merito ha fatto correttaapplicazione – a mente del quale «In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fattoche il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere lacondotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta losbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica delreato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere diallegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catenacausale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova» (La Corte hariconosciuto il concorso nella truffa del soggetto intestatario della Postepay su cui venivanoaccreditate le somme di denaro costituenti il profitto carpito con la condotta decettiva).»(Sez.2, n. 41812 del 18/11/2025, Pm in proc. Matrone, non mass.; Sez. 2, n. 16493 del07/05/2026, Carné, non mass.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris