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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2024

Cassazione n. 21822/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 46274/23 Croce OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "Motivi nuovi e memoria ex art. 611 c.p.p." in data 6 aprile 2024; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato (ribadite con la citata memoria) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio (pure riproposto con la memoria citata), oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha logicamente argomentato in ordine al lieve scostamento dal minimo edittale per la pena base (pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 46274/23 Croce OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché i "Motivi nuovi e memoria ex art. 611 c.p.p." in data 6 aprile 2024; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato (ribadite con la citata memoria) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio (pure riproposto con la memoria citata), oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha logicamente argomentato in ordine al lieve scostamento dal minimo edittale per la pena base (pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 21822/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris