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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 1984

Cassazione n. 09040/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1984 avverso la sentenza del 08/09/2021 del Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2021, il Tribunale di Lodi ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato, la pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e C 17.000 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'attività continuata di cessione di sostanza stupefacente e numerose persone, ed ha ordinato "la confisca e distruzione di quanto in sequestro".2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi di ricorso: - Violazione di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. erronea qualificazione giuridica del fatto, per mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen., assenza di motivazione in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al secondo motivo.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame, non ricorre un vizio denunciabile in questa sede.

Non ricorre, in altri termini, una errata qualificazione giuridica in relazione alla qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.

Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666).

Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Tale non è il caso in esame.

Il motivo, che non è deducibile in questa sede, è anche del tutto generico. 5.

È fondato, viceversa, il secondo motivo.

Va, anzitutto, rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01).

Va, altresì, rilevato che la sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato nella parte in cui ha disposto la confisca dei telefoni cellulari senza motivazione circa i presupposti per la sua. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la confisca "di quanto in sequestro" senza indicare l'oggetto e senza esplicitare in proposito alcuna motivazione.

In tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo.

A norma del primo comma dell'art. 240 cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato).

Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282).

Ne consegue che trattandosi di caso di confisca facoltativa, quella del telefono cellulare, ricorre il denunciato vizio di motivazione nel senso dell'assenza di motivazione.

Consegue che la sentenza impugnata che si limita a disporre la confisca di quanto in sequestro deve essere annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio per un nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Lodi.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.e P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1984 avverso la sentenza del 08/09/2021 del Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2021, il Tribunale di Lodi ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., all'imputato, la pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e C 17.000 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'attività continuata di cessione di sostanza stupefacente e numerose persone, ed ha ordinato "la confisca e distruzione di quanto in sequestro".2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi di ricorso: - Violazione di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. erronea qualificazione giuridica del fatto, per mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen., assenza di motivazione in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al secondo motivo. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel caso in esame, non ricorre un vizio denunciabile in questa sede. Non ricorre, in altri termini, una errata qualificazione giuridica in relazione alla qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tale non è il caso in esame. Il motivo, che non è deducibile in questa sede, è anche del tutto generico. 5. È fondato, viceversa, il secondo motivo. Va, anzitutto, rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena nella parte in cui ha disposto la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 - 01). Va, altresì, rilevato che la sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato nella parte in cui ha disposto la confisca dei telefoni cellulari senza motivazione circa i presupposti per la sua. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la confisca "di quanto in sequestro" senza indicare l'oggetto e senza esplicitare in proposito alcuna motivazione. In tema di patteggiamento, l'applicabilità della confisca, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo. A norma del primo comma dell'art. 240 cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i cd. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111; Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282). Ne consegue che trattandosi di caso di confisca facoltativa, quella del telefono cellulare, ricorre il denunciato vizio di motivazione nel senso dell'assenza di motivazione. Consegue che la sentenza impugnata che si limita a disporre la confisca di quanto in sequestro deve essere annullata limitatamente a tale statuizione con rinvio per un nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Lodi. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.e P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Sentenza Cassazione n. 09040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris