CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41166/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Alberto ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen., confermando la pena irrogatale in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che tutti i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita idoneità della condotta a configurare il delitto di calunnia (pag. 6-7 sent.), per non tacere della circostanza che le doglianze formulate si svolgono prevalentemente in punto di fatto, tese come tali a conseguire una indebita rivalutazione delle risultanze probatorie; idem è a dirsi, infine, delle invocate ma non riconosciute attenuanti generiche (pag. 8) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] ctanzo D E POSITATA CANCli 02 NOV 2022 [OSCURATO:PERSONA]