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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20107/2022

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zione di ORDINANZA regolamento di sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7239/'18) proposto da: confini [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00950330587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza S. Andrea della Valle, 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H13 E014Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R56 E014D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C47 E014M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M43 Z129C), tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, i primi due, in virtù di procura speciale rilasciata a nuovo procuratore con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo 2022 (rep.

N. 344) , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e la terza e la quarta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata al controricorso, tutti domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1212/2017 (pubblicata il 13 dicembre 2017 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 9 agosto 1997 la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taormina, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che era proprietaria e possieditrice di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], per accedere al quale esisteva una servitù di passaggio in favore della stessa società e di altri comproprietari compreso il convenuto, che era titolare del diritto di passaggio anche con automezzi sino a raggiungere la sua proprietà ma non oltre, e che si era reso necessario completare la recinzione del proprio fondo.

Pertanto chiedeva, ai sensi dell'art. 951 c.c., che venissero ristabiliti i confini tra il suo fondo e quello del citato [OSCURATO:PERSONA], invocando, in particolare, anche l'accertamento che quest'ultimo avesse il diritto di servirsi della stradella sul posto, anche con autoveicoli, solo fino al raggiungimento dei proprio immobile, con la conseguente esclusione del diritto di transito, di passaggio e di sosta lungo la strada che si protendeva oltre la sua proprietà.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva, sulla base dei prodotti titoli petitori, che venisse determinato il confine tra la proprietà della società attrice e la sua, ponendo riferimento alla controversia stradella, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al ripristino dell'originaria dimensione.

In via riconvenzionale, instava per la dichiarazione di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla stradella in questione sino allo slargo esistente dopo il suo fabbricato, nonché per la condanna dell'attrice ad effettuare le opere di contenimento delle acque piovane.

All'esito dell'istruzione probatoria, l'adito Tribunale, con sentenza n. 197/2011, rigettava la domanda principale ed accoglieva integralmente quella riconvenzionale.2.

Decidendo sull'appello avanzato dalla società attrice soccombente e nella costituzione dell'appellato, che insisteva per il rigetto del gravame, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1212/2017 (pubblicata il 13 dicembre 2017), respingeva l'appello, confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell'adottata decisione, la Corte peloritana, premessa la compatibilità dell'azione di regolamento di confini con l'eccezione di usucapione, riteneva - riportandosi alla sentenza di primo grado - che, sulla base degli esiti della prova testimoniale e della c.t.u., erano effettivamente emersi, per un verso, idonei riscontri probatori ai fini della rilevata fondatezza della domanda di acquisto per usucapione, formulata dal [OSCURATO:PERSONA], del diritto di servitù di passaggio sulla stradella come rivendicato, e, per altro verso, i presupposti per ravvisare la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta circa le cause di restringimento della stessa stradella, nonché l'assenza di opere di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA], resistito con controricorso dagli eredi del [OSCURATO:PERSONA], come indicati in intestazione.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 156 c.p.c., per inesistenza o, comunque, apparenza della motivazione dell'impugnata sentenza, adottata "per relationem" rispetto alla pronuncia di primo grado, senza recare argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dalla Corte di appello ai fini della formazione del proprio convincimento e, quindi, difettante dei requisiti richiesti per consentire un "minimum" di comprensibilità delle ragioni poste a sostegno del provvedimento adottato.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 111 Cost.), nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c..p.c. unitamente a quella dell'art. 2697 c.c., ovvero, in subordine, la violazione di legge per omessa pronuncia e per travisamento delle risultanze della prova orale acquisita.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., in relazione agli artt. 2697, 2699 e 2770 c.c.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 per omessa pronuncia su una delle sue domande, ovvero su quella relativa all'accertamento del proprio diritto di recingere le superfici della sua proprietà, ricomprendentì il secondo tratto dì strada, ulteriore rispetto al primo, gravato per contratto da servitù di passaggio, in favore dello "stacco" di terreno acquistato dal [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., avuto riguardo all'asseríta illegittimità della sua condanna alle spese.

6. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto.

Invero - per come esattamente denunciato dalla ricorrente - la motivazione della sentenza di appello qui impugnata è del tutto apparente e non può essere considerata validamente svolta nemmeno "per relatonem" rispetto alla sentenza di primo grado, sulla quale risulta del tutto appiattita, senza che risulti rappresentato alcuno svolgimento logico-giuridico in risposta alle specifiche censure dell'atto di appello, così dovendosi qualificare del tutto apodittica.Non può, infatti, considerarsi una motivazione supportata dal benché minimo necessario percorso argomentativo, affermandosi in essa soltanto che l'appellante si era limitata a sollevare dubbi non comprovati in ordine alle testimonianze assunte (quando alla dichiarata usucapione) e che dalla c.t.u. era risultata la fondatezza delle eccezioni di parte convenuta in relazione alle cause di restringimento della strada, nonché l'assenza di opere di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche.

Deve, quindi, trovare conferma in questa sede il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 14786/2016, Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 2397/2021), alla stregua del quale la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", qualora si risolva in una acritica adesione alla decisione di primo grado e senza che emerga una effettiva valutazione, alla quale è tenuto il giudice di secondo grado, della infondatezza dei motivi del gravame specificamente prospettati ed adeguatamente svolti (come verificatosi nel caso di specie) dall'appellante a confutazione della sentenza di prime cure.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il derivante rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione di ORDINANZA regolamento di sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7239/'18) proposto da: confini [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00950330587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza S. Andrea della Valle, 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H13 E014Z), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R56 E014D), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C47 E014M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M43 Z129C), tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, i primi due, in virtù di procura speciale rilasciata a nuovo procuratore con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 31 marzo 2022 (rep. N. 344) , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e la terza e la quarta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata al controricorso, tutti domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 1212/2017 (pubblicata il 13 dicembre 2017 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 9 agosto 1997 la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taormina, [OSCURATO:PERSONA], esponendo che era proprietaria e possieditrice di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], per accedere al quale esisteva una servitù di passaggio in favore della stessa società e di altri comproprietari compreso il convenuto, che era titolare del diritto di passaggio anche con automezzi sino a raggiungere la sua proprietà ma non oltre, e che si era reso necessario completare la recinzione del proprio fondo. Pertanto chiedeva, ai sensi dell'art. 951 c.c., che venissero ristabiliti i confini tra il suo fondo e quello del citato [OSCURATO:PERSONA], invocando, in particolare, anche l'accertamento che quest'ultimo avesse il diritto di servirsi della stradella sul posto, anche con autoveicoli, solo fino al raggiungimento dei proprio immobile, con la conseguente esclusione del diritto di transito, di passaggio e di sosta lungo la strada che si protendeva oltre la sua proprietà. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva, sulla base dei prodotti titoli petitori, che venisse determinato il confine tra la proprietà della società attrice e la sua, ponendo riferimento alla controversia stradella, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al ripristino dell'originaria dimensione. In via riconvenzionale, instava per la dichiarazione di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla stradella in questione sino allo slargo esistente dopo il suo fabbricato, nonché per la condanna dell'attrice ad effettuare le opere di contenimento delle acque piovane. All'esito dell'istruzione probatoria, l'adito Tribunale, con sentenza n. 197/2011, rigettava la domanda principale ed accoglieva integralmente quella riconvenzionale.2. Decidendo sull'appello avanzato dalla società attrice soccombente e nella costituzione dell'appellato, che insisteva per il rigetto del gravame, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 1212/2017 (pubblicata il 13 dicembre 2017), respingeva l'appello, confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte peloritana, premessa la compatibilità dell'azione di regolamento di confini con l'eccezione di usucapione, riteneva - riportandosi alla sentenza di primo grado - che, sulla base degli esiti della prova testimoniale e della c.t.u., erano effettivamente emersi, per un verso, idonei riscontri probatori ai fini della rilevata fondatezza della domanda di acquisto per usucapione, formulata dal [OSCURATO:PERSONA], del diritto di servitù di passaggio sulla stradella come rivendicato, e, per altro verso, i presupposti per ravvisare la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta circa le cause di restringimento della stessa stradella, nonché l'assenza di opere di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la [OSCURATO:SOCIETA], resistito con controricorso dagli eredi del [OSCURATO:PERSONA], come indicati in intestazione. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 156 c.p.c., per inesistenza o, comunque, apparenza della motivazione dell'impugnata sentenza, adottata "per relationem" rispetto alla pronuncia di primo grado, senza recare argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dalla Corte di appello ai fini della formazione del proprio convincimento e, quindi, difettante dei requisiti richiesti per consentire un "minimum" di comprensibilità delle ragioni poste a sostegno del provvedimento adottato. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 111 Cost.), nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c..p.c. unitamente a quella dell'art. 2697 c.c., ovvero, in subordine, la violazione di legge per omessa pronuncia e per travisamento delle risultanze della prova orale acquisita. 3. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c., in relazione agli artt. 2697, 2699 e 2770 c.c. 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 per omessa pronuncia su una delle sue domande, ovvero su quella relativa all'accertamento del proprio diritto di recingere le superfici della sua proprietà, ricomprendentì il secondo tratto dì strada, ulteriore rispetto al primo, gravato per contratto da servitù di passaggio, in favore dello "stacco" di terreno acquistato dal [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., avuto riguardo all'asseríta illegittimità della sua condanna alle spese. 6. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto. Invero - per come esattamente denunciato dalla ricorrente - la motivazione della sentenza di appello qui impugnata è del tutto apparente e non può essere considerata validamente svolta nemmeno "per relatonem" rispetto alla sentenza di primo grado, sulla quale risulta del tutto appiattita, senza che risulti rappresentato alcuno svolgimento logico-giuridico in risposta alle specifiche censure dell'atto di appello, così dovendosi qualificare del tutto apodittica.Non può, infatti, considerarsi una motivazione supportata dal benché minimo necessario percorso argomentativo, affermandosi in essa soltanto che l'appellante si era limitata a sollevare dubbi non comprovati in ordine alle testimonianze assunte (quando alla dichiarata usucapione) e che dalla c.t.u. era risultata la fondatezza delle eccezioni di parte convenuta in relazione alle cause di restringimento della strada, nonché l'assenza di opere di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche. Deve, quindi, trovare conferma in questa sede il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 14786/2016, Cass. n. 20883/2019 e Cass. n. 2397/2021), alla stregua del quale la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", qualora si risolva in una acritica adesione alla decisione di primo grado e senza che emerga una effettiva valutazione, alla quale è tenuto il giudice di secondo grado, della infondatezza dei motivi del gravame specificamente prospettati ed adeguatamente svolti (come verificatosi nel caso di specie) dall'appellante a confutazione della sentenza di prime cure. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il derivante rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appe
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