CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAde-Ft- - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C7Iva ese Ange Cci1stanzo \-- Dr-730'3; f\.°79 N Cr`A, LERIA 1 9 2022 --------------- , -----------