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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 02233/2026

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ibunale di Firenze visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA] trattato con rito cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1-bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 16/11/2015 (fascicolo pervenuto in Corte di cassazione il 22 ottobre 2025) che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha autorizzato il prevenuto ad allontanarsi dalla propria abitazione, in cui si trova ristretto agli arresti domiciliari, per svolgere attività lavorativa.

2. La misura cautelare risulta applicata dal Gip del Tribunale di Prato in relazione a molteplici episodi di furto aggravato e due rapine.

3. Il Pubblico ministero ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione adducendo che il Tribunale aveva ritenuto di accogliere l’istanza dell’indagato in assenza di idonea documentazione e omettendo di svolgere alcuna argomentazione in ordine agli elementi da cui poter ricavare lo stato di assoluta indigenza dell’arrestato.

4. Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Si tratta, invero, di un’impugnazione che attiene a ordinanza cautelare adottata dal Gip del Tribunale di Prato il 23 ottobre 2015 ed eseguita in data 2 novembre 2015, in relazione alla quale, per come si evince dal relativo certificato del DAP, la misura è successivamente cessata, stante anche la definizione nel merito del relativo procedimento.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso, li7 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Firenze visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del Pubblico ministero udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA] trattato con rito cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1-bis, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 16/11/2015 (fascicolo pervenuto in Corte di cassazione il 22 ottobre 2025) che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha autorizzato il prevenuto ad allontanarsi dalla propria abitazione, in cui si trova ristretto agli arresti domiciliari, per svolgere attività lavorativa. 2. La misura cautelare risulta applicata dal Gip del Tribunale di Prato in relazione a molteplici episodi di furto aggravato e due rapine. 3. Il Pubblico ministero ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione adducendo che il Tribunale aveva ritenuto di accogliere l’istanza dell’indagato in assenza di idonea documentazione e omettendo di svolgere alcuna argomentazione in ordine agli elementi da cui poter ricavare lo stato di assoluta indigenza dell’arrestato. 4. Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Si tratta, invero, di un’impugnazione che attiene a ordinanza cautelare adottata dal Gip del Tribunale di Prato il 23 ottobre 2015 ed eseguita in data 2 novembre 2015, in relazione alla quale, per come si evince dal relativo certificato del DAP, la misura è successivamente cessata, stante anche la definizione nel merito del relativo procedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Così deciso, li7 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris