CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23762/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 dal Tribunale di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senzarinvia dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 26 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Romarigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui erastata respinta l’istanza di concessione della liberazione anticipata, formulata ai sensi dell’art.54 legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), per le frazioni detentive semestrali compresetra il 16 ottobre 2008 e il 5 ottobre 2008, tra il 22 novembre 2010 e il 20 ottobre 2012, tra il17 maggio 2013 e il 27 ottobre 2013.Il provvedimento di rigetto veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Romasull’assunto che, in epoca successiva alle frazioni detentive semestrali oggetto di vaglioGiovanni [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso posto in essere ulteriori comportamenti criminosi, cherisultavano commessi nelle date del 15 novembre 2010, del 27 ottobre 2013 e del 21 marzo2017, che si ritenevano incompatibili, per il loro elevato disvalore, con il beneficiopenitenziario invocato e con il percorso rieducativo che vi è connesso.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per laconcessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato, ex art. 54 Ord. pen., cheerano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativoincongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dalricorrente durante l’esecuzione delle frazioni detentive controverse, alle quali non eranocorrelati cronologicamente i comportamenti criminosi richiamati nella decisione censurata.Si deduceva, in proposito, che i fatti di reato richiamati nel provvedimento censuratoerano stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in epoche non del tutto coincidenti con le frazionidetentive semestrali considerate, con la conseguenza che non era possibile formulare ungiudizio negativo sul processo rieducativo intrapreso dal ricorrente per l’arco temporale inesame, difettando la correlazione temporale necessaria alla concessione del beneficiopenitenziario invocato. Tale correlazione cronologica, peraltro, non poteva essere valutataisolatamente, ma doveva essere vagliata alla luce dell’apertura alla collaborazione con lagiustizia del condannato, avvenuta nel corso del 2019, per effetto della quale il condannatousufruiva del regime penitenziario della detenzione domiciliare a partire dal 2025.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre, innanzitutto, premettere che il ricorso in esame non individua singoli aspettidel provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare unarivalutazione dei presupposti del diniego della liberazione anticipata invocata da GiovanniMontella, ex art. 54 Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma inconformità delle emergenze processuali.L’ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti,penitenziaria, evidenziando che il diniego della liberazione anticipata richiesta da GiovanniMontella – relativamente alle frazioni detentive semestrali comprese tra il 16 ottobre 2008 e il5 ottobre 2008, tra il 22 novembre 2010 e il 20 ottobre 2012 e tra il 17 maggio 2013 e il 27ottobre 2013 – si imponeva, per effetto delle ulteriori condanne riportate dal ricorrente inepoca successiva ai periodi oggetto di vaglio per numerosi reati di elevato disvalore, che siritenevano oggettivamente incompatibili con il beneficio penitenziario invocato.Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, le condotte illecite poste in essere daMontella, che, tra gli altri, comprendevano i delitti commessi nelle date del 15 novembre2010, del 27 ottobre 2013 e del 21 marzo 2017, analiticamente vagliati nella decisionecensurata, apparivano incompatibili con il beneficio penitenziario della liberazione anticipatainvocato, tenuto conto dell’elevato disvalore di tali comportamenti criminosi, che siconcretizzavano in un arco temporale significativo. Si deduceva, in proposito, a pagina 2 delprovvedimento impugnato che la «commissione di reati fino al 2017 ed in epoca intermedia osuccessiva a quella dei semestri valutati dal giudice di prime cure è di gravità tale da lasciardedurre la mancata per partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nelperiodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce ed è inidonea a vanificarne lavalenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale».3. In questa cornice, deve rilevarsi che il provvedimento in esame si colloca nel solcoermeneutico, da tempo consolidato, secondo cui, nel valutare la sussistenza dei presuppostiper la concessione del beneficio penitenziario di cui all’art. 54 Ord. pen., si possonoutilizzare tutti gli elementi sintomatici da cui desumere l’assenza di partecipazione all’operadi rieducazione del condannato, valutandone la rilevanza anche in deroga al principio dellavalutazione frazionata semestrale.Non v’è dubbio, infatti, che trasgressioni comportamentali, se gravi e ripetute neltempo, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], possono ripercuotersi sui semestri antecedentio successivi a quello in cui si è concretizzata tale condotta, incidendo sulla partecipazioneall’opera di rieducazione del condannato, in quanto sintomatica dell’assenza di effetti positividel percorso trattamentale intrapreso, rispetto al quale non assume un rilievo decisivo, alcontrario di quanto dedotto nell’interesse del ricorrente, l’eventuale apertura allacollaborazione con la giustizia dell’istante (tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016,Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01).Ne discende che il Tribunale di sorveglianza di Roma estendeva correttamente glieffetti negativi delle condotte illecite commesse da [OSCURATO:PERSONA] in epoche diverse dalle frazionidetentive considerate, correlandoli al percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante iltrattamento intramurario e dopo il riconoscimento del beneficio penitenziario delladetenzione domiciliare, concesso a [OSCURATO:PERSONA] nel 2023.In questa direzione, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguitodal Tribunale di sorveglianza di Roma nel valutare la posizione detentiva del ricorrente, nonsi può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai finidella concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, dafrazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche aisemestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamentoparticolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno edincondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01; si veda, in senso sostanzialmenteconforme, anche Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406 - 01).Ne discende che, tenuto conto degli univoci indicatori soggettivi che si sono richiamati,che connotavano negativamente l’intero percorso rieducativo intrapreso da GiovanniMontella, il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava correttamente l’inidoneità dellaliberazione anticipata invocata dal condannato ad assolvere alle finalità di prevenzionespeciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato,con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]