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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18090/2026

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difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.9065/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) ha impugnato lasentenza della c.t.p. di Roma che aveva respinto il ricorso proposto neiconfronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n.RM0227582, concernente la rendita catastale per l'anno 2013dell'immobile sito nel Comune di Formello, in via degli Olmetti n. 2B e 2C,con destinazione laboratorio/ufficio.L'avviso era stato originato da una precedente denuncia di variazioneDOCFA da parte della società per cambio di destinazione d'uso da C/2 aC/3, ristrutturazione e variazione toponomastica, con la quale venivasoppresso il sub 220 e veniva costituito il sub 541, graffato con il

542. Inquesta fase la società proponeva il classamento in categoria C/3, classe U,consistenza 421 mq, rendita catastale euro 695,77.L'Agenzia delle Entrate, in sede di autotutela, aveva rettificato lacategoria in D/7 e attribuiva rendita catastale pari a euro 3480 e, inseguito, aveva notificato, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della legge n.342 del 2000, l'avviso di accertamento qui impugnato.2.

Tornando all'atto di appello, esso era fondato principalmente suldenunciato vizio di motivazione e sulla ritenuta necessità di sopralluogo,nella specie non avvenuto, nonché sulla critica al criterio di stimautilizzato.Il giudice di merito lo aveva respinto, ritenendo l'atto idoneamentemotivato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare,Cass. n. 19691 del 2018.Si è poi evidenziato come la metodologia comparativa utilizzata, su cuinon vi era stata contestazione da parte del contribuente, non richiedessenecessariamente alcun sopralluogo, operando sulla base degli stessielementi forniti dal contribuente con la procedura DOCFA e non rilevandosidirettamente attraverso un accesso, come avviene in caso di stima diretta.Per quanto concerneva, poi, la destinazione in classe D, si evidenziò comeNumero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026il contribuente nulla avesse allegato, limitandosi sostanzialmente adeccepire il difetto di motivazione.3.

Avverso questa decisione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorsoaffidato a quattro censure.

Resiste con controricorso l’Agenzia delleEntrate.La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va osservato che, qualora nel giudizio di meritol'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura delloStato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazioneeffettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escluderel'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà,concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nelcaso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, siaper effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.Tanto è avvenuto nella specie.2.

Con il primo motivo è denunciata la violazione ex articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per vizio di motivazione dell’avviso catastale.

Ilgiudice di merito avrebbe errato nel ritenere congruamente motivatol’avviso nonostante lo stesso fosse, in tesi, privo dei dati fattuali e deglielementi di diritto che avevano condotto l’amministrazione ad attribuireall’immobile la categoria D/7.

L’Agenzia avrebbe disatteso le indicazionidate dal contribuente, con conseguente obbligo di una motivazione piùanalitica, idonea a chiarire le ragioni per le quali la proposta delcontribuente era stata respinta.2.1.

Il motivo è infondato.Con esso viene reiterata l'eccezione di carente motivazione dell'avvisosenza considerare che quest'ultimo (peraltro neppure trascritto in ricorso)Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026interveniva all'esito di una procedura DOCFA attivata dalla parte privata,così da rendersi applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimitàsecondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre): “in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia unadiversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso”.

Analogamente si afferma in Cass. n.12777/18, secondo cui: “in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesidall’ufficio e l’eventuale discrasia derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergentevalutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.Nella concretezza del caso che ci occupa, emerge dalla stessa narrativadella ricorrente che la maggiore rendita venne attribuita dall'Ufficioall'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fattoemergenti dalla DOCFA, senza immutazione o contestazione circa lo statodei luoghi così come descritto dalla richiedente l'aggiornamento catastale.Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026La decisione impugnata è quindi conforme ai consolidati principi diquesta Corte, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dallaricorrente, nella specie sono rimasti immutati gli elementi di valutazionesottoposti dal contribuente all’attenzione dell’amministrazione e l’attoconteneva tutti gli elementi necessari (identificativi catastali, ubicazione,classificazione dell’immobile, rendita catastale, la motivazione “variazionedi classamento” e la perizia di stima sulla quale era fondata la renditaaccertata; vedi pag. 4 primo capoverso della sentenza).3.

Con la seconda censura si denuncia, ex articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c., il vizio di motivazione per falsa applicazione di norme di diritto,in particolare dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 nonchédell'articolo 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in difetto di sopralluogo.La decisione qui impugnata risulta corretta in diritto, essendosi inproposito stabilito (Cass. n. 374/17) che: “In tema di estimo catastale, larevisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie nonrichiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo ènecessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia divariazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenzesottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diaccertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile”.Nel senso della non-necessità di sopralluogo in assenza di variazioniedilizie e stante l’assenza di un obbligo di contraddittorioendoprocedimentale si è espressa anche Cass. n. 21923/12, la quale haaggiunto – in termini – che l’esigenza di visita-sopralluogo va senz’altroesclusa “quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia divariazione catastale presentata dal contribuente”, secondo quanto sidesume dall'art. 11, comma 1^, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella leggen. 154 del 1988; disposizione che, dunque, la Commissione tributariaregionale ha correttamente applicato.Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con specifico riguardo agli immobili della tipologia qui dedotta, si èparimenti stabilito che una cosa è l’obbligo (insussistente) di sopralluogo,ed altro quello (qui osservato) di ‘stima diretta’: “In tema di classamento,l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare,e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire,come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante"stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di unprevio sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersidella valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentaliin suo possesso” (Cass. n. 8529/19; così n. 9291/21).4.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inteso comeomessa considerazione delle argomentazioni difensionali contenutenell’atto di appello.Innanzitutto, va rimarcato che la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n.32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n.20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881).Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026L’omesso esame di un motivo di appello, o meglio di argomentazionidifensionali ad esso relative, non rientra nel paradigma normativo innanziindicato.Il motivo è quindi respinto.5.

Con la quarta censura è denunciato il vizio di motivazione dellasentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere la sentenza nullaper motivazione apparente.Il motivo è infondato.È orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass.

SS.UU. nn.8053/2014 e 8054/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareNumero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U, n. 16159/2018, che menziona Cass. Sez. n. 22232/2016;conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229/2016, 22230/2016, 22231/2016.

Imedesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U. n. 766/2017;Cass.

Sez.

U, n. 14430/2017; Cass. Sez.

U n. 9557/2018).Nello stesso solco anche Cass. Sez.

U n. 34476/2019, che ha avuto mododi ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».

Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell'art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), e riconducibile all'ipotesi dinullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento delprocesso, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum.5.1.

Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento, ilmotivo è palesemente infondato, essendo chiaro il percorso logico delNumero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026giudice di merito che ha portato alla reiezione dell’appello comeemergente dal par. 1 della ricostruzione dei fatti di causa.6.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite sonoliquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.9065/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) ha impugnato lasentenza della c.t.p. di Roma che aveva respinto il ricorso proposto neiconfronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n.RM0227582, concernente la rendita catastale per l'anno 2013dell'immobile sito nel Comune di Formello, in via degli Olmetti n. 2B e 2C,con destinazione laboratorio/ufficio.L'avviso era stato originato da una precedente denuncia di variazioneDOCFA da parte della società per cambio di destinazione d'uso da C/2 aC/3, ristrutturazione e variazione toponomastica, con la quale venivasoppresso il sub 220 e veniva costituito il sub 541, graffato con il 542. Inquesta fase la società proponeva il classamento in categoria C/3, classe U,consistenza 421 mq, rendita catastale euro 695,77.L'Agenzia delle Entrate, in sede di autotutela, aveva rettificato lacategoria in D/7 e attribuiva rendita catastale pari a euro 3480 e, inseguito, aveva notificato, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della legge n.342 del 2000, l'avviso di accertamento qui impugnato.2. Tornando all'atto di appello, esso era fondato principalmente suldenunciato vizio di motivazione e sulla ritenuta necessità di sopralluogo,nella specie non avvenuto, nonché sulla critica al criterio di stimautilizzato.Il giudice di merito lo aveva respinto, ritenendo l'atto idoneamentemotivato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare,Cass. n. 19691 del 2018.Si è poi evidenziato come la metodologia comparativa utilizzata, su cuinon vi era stata contestazione da parte del contribuente, non richiedessenecessariamente alcun sopralluogo, operando sulla base degli stessielementi forniti dal contribuente con la procedura DOCFA e non rilevandosidirettamente attraverso un accesso, come avviene in caso di stima diretta.Per quanto concerneva, poi, la destinazione in classe D, si evidenziò comeNumero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026il contribuente nulla avesse allegato, limitandosi sostanzialmente adeccepire il difetto di motivazione.3. Avverso questa decisione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorsoaffidato a quattro censure. Resiste con controricorso l’Agenzia delleEntrate.La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va osservato che, qualora nel giudizio di meritol'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura delloStato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazioneeffettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escluderel'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà,concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi delpatrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nelcaso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, siaper effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.Tanto è avvenuto nella specie.2. Con il primo motivo è denunciata la violazione ex articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c. per vizio di motivazione dell’avviso catastale. Ilgiudice di merito avrebbe errato nel ritenere congruamente motivatol’avviso nonostante lo stesso fosse, in tesi, privo dei dati fattuali e deglielementi di diritto che avevano condotto l’amministrazione ad attribuireall’immobile la categoria D/7. L’Agenzia avrebbe disatteso le indicazionidate dal contribuente, con conseguente obbligo di una motivazione piùanalitica, idonea a chiarire le ragioni per le quali la proposta delcontribuente era stata respinta.2.1. Il motivo è infondato.Con esso viene reiterata l'eccezione di carente motivazione dell'avvisosenza considerare che quest'ultimo (peraltro neppure trascritto in ricorso)Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026interveniva all'esito di una procedura DOCFA attivata dalla parte privata,così da rendersi applicabile il fermo indirizzo interpretativo di legittimitàsecondo il quale (Cass. n. 31809/18 ed innumerevoli altre): “in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia unadiversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso”. Analogamente si afferma in Cass. n.12777/18, secondo cui: “in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesidall’ufficio e l’eventuale discrasia derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergentevalutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.Nella concretezza del caso che ci occupa, emerge dalla stessa narrativadella ricorrente che la maggiore rendita venne attribuita dall'Ufficioall'esito di una rideterminazione estimativa degli stessi elementi di fattoemergenti dalla DOCFA, senza immutazione o contestazione circa lo statodei luoghi così come descritto dalla richiedente l'aggiornamento catastale.Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026La decisione impugnata è quindi conforme ai consolidati principi diquesta Corte, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dallaricorrente, nella specie sono rimasti immutati gli elementi di valutazionesottoposti dal contribuente all’attenzione dell’amministrazione e l’attoconteneva tutti gli elementi necessari (identificativi catastali, ubicazione,classificazione dell’immobile, rendita catastale, la motivazione “variazionedi classamento” e la perizia di stima sulla quale era fondata la renditaaccertata; vedi pag. 4 primo capoverso della sentenza).3. Con la seconda censura si denuncia, ex articolo 360, comma 1, n.3, c.p.c., il vizio di motivazione per falsa applicazione di norme di diritto,in particolare dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 nonchédell'articolo 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in difetto di sopralluogo.La decisione qui impugnata risulta corretta in diritto, essendosi inproposito stabilito (Cass. n. 374/17) che: “In tema di estimo catastale, larevisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie nonrichiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo ènecessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia divariazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenzesottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diaccertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile”.Nel senso della non-necessità di sopralluogo in assenza di variazioniedilizie e stante l’assenza di un obbligo di contraddittorioendoprocedimentale si è espressa anche Cass. n. 21923/12, la quale haaggiunto – in termini – che l’esigenza di visita-sopralluogo va senz’altroesclusa “quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia divariazione catastale presentata dal contribuente”, secondo quanto sidesume dall'art. 11, comma 1^, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella leggen. 154 del 1988; disposizione che, dunque, la Commissione tributariaregionale ha correttamente applicato.Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con specifico riguardo agli immobili della tipologia qui dedotta, si èparimenti stabilito che una cosa è l’obbligo (insussistente) di sopralluogo,ed altro quello (qui osservato) di ‘stima diretta’: “In tema di classamento,l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare,e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire,come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante"stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di unprevio sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersidella valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentaliin suo possesso” (Cass. n. 8529/19; così n. 9291/21).4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, inteso comeomessa considerazione delle argomentazioni difensionali contenutenell’atto di appello.Innanzitutto, va rimarcato che la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n.32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n.20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).Numero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026L’omesso esame di un motivo di appello, o meglio di argomentazionidifensionali ad esso relative, non rientra nel paradigma normativo innanziindicato.Il motivo è quindi respinto.5. Con la quarta censura è denunciato il vizio di motivazione dellasentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere la sentenza nullaper motivazione apparente.Il motivo è infondato.È orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. SS.UU. nn.8053/2014 e 8054/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareNumero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U, n. 16159/2018, che menziona Cass. Sez. n. 22232/2016;conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229/2016, 22230/2016, 22231/2016. Imedesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. n. 766/2017;Cass. Sez. U, n. 14430/2017; Cass. Sez. U n. 9557/2018).Nello stesso solco anche Cass. Sez. U n. 34476/2019, che ha avuto mododi ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Pertanto, la mancanza della motivazione,rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell'art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992), e riconducibile all'ipotesi dinullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel senso che allapremessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento delprocesso, segue l'enunciazione della decisione, senza alcunaargomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista comeparte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè diriconoscerla come giustificazione del decisum.5.1. Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento, ilmotivo è palesemente infondato, essendo chiaro il percorso logico delNumero registro generale 19390/2019Numero sezionale 4532/2026Numero di raccolta generale 18090/2026Data pubblicazione 05/06/2026giudice di merito che ha portato alla reiezione dell’appello comeemergente dal par. 1 della ricostruzione dei fatti di causa.6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite sonoliquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18090/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris