CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, decidendo a all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente a tale punto; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziando le ragioni della prognosi negativa espressa in merito alla futura condotta dell'imputato per le modalità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]_al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 apr