CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi de(ricorQ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e compiuta motivazione sul punto della sussistenza del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) con condotta consistita nell'effettuare manovre di guida pericolose per i carabinieri e per gli altri utenti della strada nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r ;tore [OSCURATO:PERSONA] ente