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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:61
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0053

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 9 GIUGNO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] è alle dipendenze della Commissione e, prima della «fusione», dirigeva un servizio specializzato dell'Euratom incaricato di eseguire lavori di sicurezza negli impianti nucleari.

Dopo la «fusione», il ricorrente desiderava che questo servizio fosse trasformato in divisione — che avrebbe dovuto essere alle sue dipendenze — eventualmente aspirava anche ad essere posto a capo di un'altra divisione ed in ogni caso, riteneva che gli spettasse la promozione al erado A

3. Tra il 1968 e il 1969 egli si rivolse ripetutamente alla Commissione con richiesta in questo senso, ma senza successo.

Ora il [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della decisione 21 maggio 1970, con cui il presidente della Commissione ha respinto la richiesta del dipendente in data 16 febbraio 1970.

Nel corso del procedimento la Commissione eccepisce la tardività del ricorso, eccezione che pare fondata.

Avete già infatti più volte sancito l'irricevibilità dei ricorsi promossi nei confronti di decisioni esplicite che confermano le decisioni implicite diventate esecutive perché non tempestivamente impugnate.

Anzi, recentemente, nella sentenza Bode del 26 maggio 1971, avete respinto per mancanza d'interesse un ricorso contro una decisione esplicita, che confermava una decisione implicita, pur se il ricorso era stato proposto nei termini prescritti.

Ritengo che questi principi siano perfettamente applicabili alla fattispecie: con lettera 16 febbraio 1970, pervenuta al massimo il 18 febbraio, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al presidente della Commissione di riparare al pregiudizio arrecato alla sua carriera, sia promuovendolo, sia corrispondendogli un'indennità.

A norma dell'art. 91, n. 2, 2 o comma, dello statuto, il silenzio del presidente si trasformava in decisione negativa il 18 o il 19 aprile, quindi il termine d'impugnazione scadeva il 20 o il 21 giugno 1970.

Il ricorso pero è giunto in cancelleria solo il 28 agosto 1970.

Il ricorrente riconosce che il 21 maggio 1970 vi è stata una risposta negativa esplicita, però, se questa va considerata come conferma del silenzio-rifiuto che gli era già stato opposto, il provvedimento non implica che tornino a decorrere i termini d'impugnazione.

La fattispecie presenta la particolarità che la decisione esplicita è stata emanata allorché non era ancora scaduto il termine d'impugnazione nei confronti del silenzio-rifiuto, ma ritengo che il fatto sia irrilevante quanto all'applicazione dei principi giurisprudenziali che ho testé ricordato.

In applicazione dell'art. 91 dello statuto, il termine di due mesi stabilito per l'impugnazione comincia a decorrere dal momento in cui il silenzio dell'autorità acquista indubbio valore negativo.

Concludo dunque chiedendo — che il ricorso sia respinto perché irricevibile, — che le spese siano poste rispettivamente a carico delle parti che le hanno sopportate. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0053 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 9 GIUGNO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] è alle dipendenze della Commissione e, prima della «fusione», dirigeva un servizio specializzato dell'Euratom incaricato di eseguire lavori di sicurezza negli impianti nucleari. Dopo la «fusione», il ricorrente desiderava che questo servizio fosse trasformato in divisione — che avrebbe dovuto essere alle sue dipendenze — eventualmente aspirava anche ad essere posto a capo di un'altra divisione ed in ogni caso, riteneva che gli spettasse la promozione al erado A 3. Tra il 1968 e il 1969 egli si rivolse ripetutamente alla Commissione con richiesta in questo senso, ma senza successo. Ora il [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della decisione 21 maggio 1970, con cui il presidente della Commissione ha respinto la richiesta del dipendente in data 16 febbraio 1970. Nel corso del procedimento la Commissione eccepisce la tardività del ricorso, eccezione che pare fondata. Avete già infatti più volte sancito l'irricevibilità dei ricorsi promossi nei confronti di decisioni esplicite che confermano le decisioni implicite diventate esecutive perché non tempestivamente impugnate. Anzi, recentemente, nella sentenza Bode del 26 maggio 1971, avete respinto per mancanza d'interesse un ricorso contro una decisione esplicita, che confermava una decisione implicita, pur se il ricorso era stato proposto nei termini prescritti. Ritengo che questi principi siano perfettamente applicabili alla fattispecie: con lettera 16 febbraio 1970, pervenuta al massimo il 18 febbraio, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al presidente della Commissione di riparare al pregiudizio arrecato alla sua carriera, sia promuovendolo, sia corrispondendogli un'indennità. A norma dell'art. 91, n. 2, 2 o comma, dello statuto, il silenzio del presidente si trasformava in decisione negativa il 18 o il 19 aprile, quindi il termine d'impugnazione scadeva il 20 o il 21 giugno 1970. Il ricorso pero è giunto in cancelleria solo il 28 agosto 1970. Il ricorrente riconosce che il 21 maggio 1970 vi è stata una risposta negativa esplicita, però, se questa va considerata come conferma del silenzio-rifiuto che gli era già stato opposto, il provvedimento non implica che tornino a decorrere i termini d'impugnazione. La fattispecie presenta la particolarità che la decisione esplicita è stata emanata allorché non era ancora scaduto il termine d'impugnazione nei confronti del silenzio-rifiuto, ma ritengo che il fatto sia irrilevante quanto all'applicazione dei principi giurisprudenziali che ho testé ricordato. In applicazione dell'art. 91 dello statuto, il termine di due mesi stabilito per l'impugnazione comincia a decorrere dal momento in cui il silenzio dell'autorità acquista indubbio valore negativo. Concludo dunque chiedendo — che il ricorso sia respinto perché irricevibile, — che le spese siano poste rispettivamente a carico delle parti che le hanno sopportate. ( 1 ) Traduzione dal francese.