CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2 luglio 2025, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Ancona del 2 febbraio 2024, irrevocabile il 25 novembre 2024, e della sentenza della stessa Corte di Appello del 25 gennaio 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024, entrambe per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, e ha rigettato nel resto la medesima richiesta in relazione ai fatti oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 27 giungo 2023, irrevocabile il 25 novembre 2023, per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. e di quella emessa dalla Corte di Appello di Perugia il 16 ottobre 2023, irrevocabile l’8 gennaio 2025, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione con riferimento al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia. Nell’unico motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe giuridicamente errata e manifestamente illogica in quanto, a fronte della omogeneità delle condotte e dello stesso contesto spaziale di commissione del reato, il solo dato cronologico non sarebbe sufficiente a escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso. 3. In data 7 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 16 dicembre 2025 è pervenuta la memoria di replica con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione evidenziando che dagli atti e dalle sentenze risulterebbe che i fatti di cessione di sostanze stupefacenti erano inseriti in un medesimo contesto spaziale e che erano stati tutti programmati ab origine nelle loro linee essenziali, senza che possa assumere rilievo dirimente in negativo il solo dato cronologico. La doglianza è infondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati e il provvedimento impugnato non è sindacabile in questa sede. La motivazione, nella quale si evidenzia che il distacco temporale è di circa quattro anni e che le condotte di detenzione e cessione non evidenziano uno sviluppo volitivo unitario quanto, piuttosto, che si tratta di fatti commessi con modalità comuni e significative di una ripetitività delle stesse, infatti, non risulta manifestamente illogica. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis