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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40142/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su censure che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale contestata, non è consentito in quanto la valutazione della sussistenza dell'aggravante - comunque esistente e priva di vizi (v.

Pag. 3) — non è oggetto del mandato rescindente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su censure che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale contestata, non è consentito in quanto la valutazione della sussistenza dell'aggravante - comunque esistente e priva di vizi (v. Pag. 3) — non è oggetto del mandato rescindente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris