CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 13490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26412/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeFrancesco Romanazzi, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in via Boncompagni, n. 93. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 909/ 20 16 , depositata in data 14 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES1. La società ricorrente, esercente attività di ristorazione, riceveva, in data 04.09.2012, notifica dell’avviso di accertamento n. TVP030300750 relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’ufficio rideterminava a suo carico IRES, IRAP E IVA. La rettifica scaturiva dalla valutazione di diversi fattori relativi all’azienda quali, in particolare, la bassa redditività, la mancata distribuzione abituale di utili ai soci, l’elevata esposizione debitoria, l’elevata incidenza del costo di lavoro dipendente rispetto al rendimento, l’incoerenza dell’indicatore “rotazione di magazzino”. 2. Avversoil detto atto impositivo, l’odierna ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Taranto e l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n.588/02/2013, accoglieva il ricorso di parte ricorrente annullando l’atto impugnato, ritenendo non si potesse fondare l’accertamento sulla presunzione di corrispondenza “pasti-caffè”. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi laC.t.r. della Puglia e la contribuente si costituiva, riproponendo le medesime doglianze di cui al primo grado di merito. 5. Con sentenzan. 909/2016, depositata in data 14 aprile 2016 , la C.t.r. adita rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, confermando l’operato del giudice di prima istanza. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso , così rubricato: « Violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e ss. cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha escluso la sufficienza della sola presunzione pasti-caffè a fondare l’accertamento analitico-induttivo poiché la sua unicità ne renderebbe impossibile la concordanza; basterebbero, difatti, i requisiti della gravità e della precisione a fondare la singola presunzione, essendo necessario il carattere della concordanza solo in caso di più presunzioni. 2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extrapetizione (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)»l’ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha delegittimato l’accertamento fondato sul quantitativo di caffè utilizzato, ritenendo che proprio il quantitativo di caffè impiegato fosse l’unico dato certo, essendo gli altri parametri utilizzati dall’A.F. privi di riscontri e motivazioni e tali da rendere inattendibili i ricavi accertati nonché il prezzo medio al netto dell’Iva applicato per il singolo pasto. 2. Va premesso che, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata in data 3 marzo 2023, la contribuente faceva presente di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all’art.6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.119, convertito con la legge 17/12/2018, n.136,presentando domanda in data 27 maggio 2019, e di aver prodotto già in allegato a nota di deposito in giudizio la nota di protocollo di presentazione della domanda, il pagamento delle prime due rate e l’avvenuta notificazione all’Agenzia delle entrate a mezzo posta elettronica certificata di tutti i documenti depositati. 2.1. L’Agenzia delle Entrate, ricevuta la notifica del deposito dei documenti a mente dell’art. 372 cod. proc. civ., non ha dedotto di aver notificato il diniego della definizione, né ha contestato il perfezionamento di quest’ultima. Pertanto, la definizione si è perfezionata ed il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6, comma 6 del d.l. n. 119/2018. 2.2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anti