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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37029/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13335/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA , n. 204 / 1 3 , depositata il 14/10/2013. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], c on due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Napoli, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione a terzi, a titolo oneroso,della «licenza taxi » rilasciata dal Comune di Napoli.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato «atto di c ostituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod . proc. civ. , la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto.

C ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poter avalla re l' errata impostazione dell'Agenzia delle entrate, con motivazioni non conformi a diritto,anche in ragione del prevalente orientamento giurisprudenziale e aderendo, invece, all’orientamento minoritarioe a ssume di aver , costantemente , eccepito di avere esercitato la propria attività in qualità di sociadi una cooperativa di trasporto,alla quale era legata da un rapporto di lavoro dipendente, cui aveva conferito, in comodato d'uso, la propria autovettura di servizio e la relativa licenza d'esercizio, nella cui conduzione era stata poi sostituita dal marito.

A ggiung e che, per l’effetto, non aveva nulla da dichiarare al F isco e nemmeno le plusvalenze arbitrariamente supposte in ragione di un’inesistente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 cessione a titolo oneroso della licenza.

Si duole, inoltre, dell'emissione dell'avviso di accertamento in assenza di verifica su lla sussistenza dell'azienda.Evidenzia, quale ulteriore motivo di nullità dell'avviso , che non vi sarebbe alcuna pro va del valore della plusvalenza.

Censura l’interpretazionerestrittiva del l'art. 7, comma 1, lett. b), del la legge 15 gennaio 1992, n. 21, sino a costituirne una forzatura.Si duole di come la C.T.R. abbia affermato la sussistenza, in via di fatto, di un'azienda.

Censura, altresì, la sentenza,ove la stessa avesse voluto sostenere la sussistenza di una simulazione del contratto di cessione di azienda, assumendo la mancanza di prova, anche presuntiva.

Assume, infine, l’illegittimità dell’accertamento,operato sul presupposto di un’omessa dichiarazione dei redditi della quale, invece,non era onerata.

2. Conil secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.5, cod.proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Sul presupposto della non applicabilità al processo tributario dell’art. 54, comma 3-bis, d.l. n. 83 del 2012 , censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l’attività potesse essere svolta sia in forma imprenditoriale che in forma autonoma e per aver fondato, su tale assunto , la propria decisione e per aver impropriamente assimilato la trasferibilità della licenza di esercizio taxi prevista dalla legge al diverso concetto di una libera commerciabilità di detta autorizzazione per asseverare la tesi della cessione a titolo oneroso.

3. Il primo motivoè inammissibile.

3.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata . (Cass.21/07/2020, n. 15517).Infatti, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, con dizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.(Cass. 14/05/2018, n. 11603).

3.2. Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimett a al giud ice di legittimità il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa,la formulazione del motivo de ve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790).

3.3. Ilmotivo di ricorso non risponde a questi principi.

In primo luogo,il generico richiamo, nella rubrica, alla «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», per altro, ivi non indicate, prelude, in realtà, ad una serie di rilievi volti a rinnovare le censure mosse all’avviso di accertamento e, dunque, prescindendo del tutto dal decisum.

Dette censure, poi, volgono in gran parte a sollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio,sicché, pur apparentemente articolatequali violazione di norme di legge, mira no , in realtà, a d un nuovo esame dei fatti in modo difforme , così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/ 2017, n. 8758).

Infine, le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formul ate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Pertanto, il motivo è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. ( cfr. Cass.04/02/2020, n. 2477).

4. Ilsecondo motivo è inammissibile.

4.1. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il motivo va valutato in rapporto alla nuova versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in quanto la sentenza è stata pubblicata il 14 ottobre 2013.

Q uesta Corte, a sezioni unite, ha chiarito che le disposizioni modificative del codice di procedura civile contenute Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 neld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trovano applicazioneanche con riferim ento ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dal giudice tributario(Cass., Sez.

U. , 07/04/2014 , n.8053 ).

L'art. 360,primo comma, n. 5, c od. proc. civ. , nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'«omesso esame» come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio»ossia a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni»che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulatein violazione delle previs ioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.A ciò va aggiunto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 18/04/2018, n. 9558; Cass., Sez.

U., 31/12/2018, n. 33679).

4.2. Il motivo non è articolato in conformità al nuovo parametro normativo e, comunque, muove censure non riconducibili a quest’ultimo.

5. Il ricorso va, pertanto, complessivamente dichiarato inammissibile.

6. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva della resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 parte della ricorrente, dell ’ ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13335/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , n. 204 / 1 3 , depositata il 14/10/2013. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], c on due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Napoli, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata a seguito della cessione a terzi, a titolo oneroso,della «licenza taxi » rilasciata dal Comune di Napoli. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato «atto di c ostituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 3. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod . proc. civ. , la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto. C ensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di poter avalla re l' errata impostazione dell'Agenzia delle entrate, con motivazioni non conformi a diritto,anche in ragione del prevalente orientamento giurisprudenziale e aderendo, invece, all’orientamento minoritarioe a ssume di aver , costantemente , eccepito di avere esercitato la propria attività in qualità di sociadi una cooperativa di trasporto,alla quale era legata da un rapporto di lavoro dipendente, cui aveva conferito, in comodato d'uso, la propria autovettura di servizio e la relativa licenza d'esercizio, nella cui conduzione era stata poi sostituita dal marito. A ggiung e che, per l’effetto, non aveva nulla da dichiarare al F isco e nemmeno le plusvalenze arbitrariamente supposte in ragione di un’inesistente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 cessione a titolo oneroso della licenza. Si duole, inoltre, dell'emissione dell'avviso di accertamento in assenza di verifica su lla sussistenza dell'azienda.Evidenzia, quale ulteriore motivo di nullità dell'avviso , che non vi sarebbe alcuna pro va del valore della plusvalenza. Censura l’interpretazionerestrittiva del l'art. 7, comma 1, lett. b), del la legge 15 gennaio 1992, n. 21, sino a costituirne una forzatura.Si duole di come la C.T.R. abbia affermato la sussistenza, in via di fatto, di un'azienda. Censura, altresì, la sentenza,ove la stessa avesse voluto sostenere la sussistenza di una simulazione del contratto di cessione di azienda, assumendo la mancanza di prova, anche presuntiva. Assume, infine, l’illegittimità dell’accertamento,operato sul presupposto di un’omessa dichiarazione dei redditi della quale, invece,non era onerata. 2. Conil secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma, n.5, cod.proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sul presupposto della non applicabilità al processo tributario dell’art. 54, comma 3-bis, d.l. n. 83 del 2012 , censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che l’attività potesse essere svolta sia in forma imprenditoriale che in forma autonoma e per aver fondato, su tale assunto , la propria decisione e per aver impropriamente assimilato la trasferibilità della licenza di esercizio taxi prevista dalla legge al diverso concetto di una libera commerciabilità di detta autorizzazione per asseverare la tesi della cessione a titolo oneroso. 3. Il primo motivoè inammissibile. 3.1. In base all'art. 366, primo comma, n. 4 , c od. proc. civ. , il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata . (Cass.21/07/2020, n. 15517).Infatti, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21296). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, con dizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.(Cass. 14/05/2018, n. 11603). 3.2. Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimett a al giud ice di legittimità il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa,la formulazione del motivo de ve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). 3.3. Ilmotivo di ricorso non risponde a questi principi. In primo luogo,il generico richiamo, nella rubrica, alla «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», per altro, ivi non indicate, prelude, in realtà, ad una serie di rilievi volti a rinnovare le censure mosse all’avviso di accertamento e, dunque, prescindendo del tutto dal decisum. Dette censure, poi, volgono in gran parte a sollecitare una rivalutazione del ragionamento decisorio,sicché, pur apparentemente articolatequali violazione di norme di legge, mira no , in realtà, a d un nuovo esame dei fatti in modo difforme , così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/ 2017, n. 8758). Infine, le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formul ate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Pertanto, il motivo è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. ( cfr. Cass.04/02/2020, n. 2477). 4. Ilsecondo motivo è inammissibile. 4.1. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il motivo va valutato in rapporto alla nuova versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in quanto la sentenza è stata pubblicata il 14 ottobre 2013. Q uesta Corte, a sezioni unite, ha chiarito che le disposizioni modificative del codice di procedura civile contenute Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 neld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trovano applicazioneanche con riferim ento ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dal giudice tributario(Cass., Sez. U. , 07/04/2014 , n.8053 ). L'art. 360,primo comma, n. 5, c od. proc. civ. , nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'«omesso esame» come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio»ossia a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni»che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulatein violazione delle previs ioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.A ciò va aggiunto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 18/04/2018, n. 9558; Cass., Sez. U., 31/12/2018, n. 33679). 4.2. Il motivo non è articolato in conformità al nuovo parametro normativo e, comunque, muove censure non riconducibili a quest’ultimo. 5. Il ricorso va, pertanto, complessivamente dichiarato inammissibile. 6. Non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva della resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 parte della ricorrente, dell ’ ulte
Sentenza Cassazione n. 37029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris