CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 28663/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 novembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari - per la parte che qui interessa - ha disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui agli artt. 17, e 109, terzo comma, del r.d. n. 773 del 1931, contestato all'indagata per avere omesso, 1in qualità di gestore della struttura, di comunicare alle autorità competenti le generalità delle persone alloggiate presso la casa di cura CRA di Alghero. 2. Avverso l'ordinanza l'indagata ha proposto, ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. 2.1. In primo luogo, si denuncia la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, in quanto il giudice di merito avrebbe celebrato l'udienza ed assunto la decisione in questione senza valutare adeguatamente la richiesta di differimento per legittimo impedimento del difensore, per un concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Ancona. A fondamento della censura la difesa evidenzia la tempestività della richiesta, il diritto del difensore di fiducia a discutere personalmente ed oralmente la causa; richiama la sentenza n. 22099 del 2025, la quale avrebbe statuito l'applicabilità del legittimo impedimento anche alle udienze camerali. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, la parte lamenta vizi motivazionali del provvedimento impugnato relativamente alla qualifica di gestore attribuita all'indagata e, di conseguenza, all'imputabilità e alla colpevolezza del reato ascrittole. Secondo la prospettazione difensiva, il Giudice per le indagini preliminari nbn avrebbe adeguatamente valutato il compendio probatorio e individuato le fonti da cui sarebbe stato accertato il ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua cooperativa. Dall'analisi dei documenti presenti nel fascicolo delle indagini preliminari e prodotti dalla difesa emergerebbe che il compito della Seriana 2000 soc. coop. era limitato alla gestione di alcuni servizi della casa di riposo CRA di Alghero - e non includeva la gestione e l'amministrazione della struttura, le quali spettavano al Comune di Alghero. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa ribadisce la competenza del Comune di Alghero per l'attività amministrativa della casa di riposo CRA di Alghero - come rilevabile dall'art. 1 del capitolato d'appalto - e denuncia l'inesatta equiparazione della Casa di riposo ad altre strutture, con conseguente erronea applicazione delle leggi di riferimento. Per quanto riguarda l'identificazione della casa di cura con la struttura ricettiva, si sottolinea che questa non sarebbe ricompresa nell'elencazione della normativa, la quale è tassativa e non interpretabile in via analogica poiché sfavorevole al reo.ln merito all'assimilazione della casa di cura con le case della salute, si mette in evidenza che le due realtà presentano caratteristiche diverse, non fornendo la prima servizi sanitari, ambulatoriali o altro, tipici delle seconde. 2.4. Ad avviso della difesa, il giudice di merito incorrerebbe nell'errore - rilevato con il quarto motivo di ricorso - di non ritenere rilevanti le investigazioni suppletive richieste dalla difesa, senza fornire idonea spiegazione sul punto. 22.5. Con il quinto motivo, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 411 cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto dell'indagato di opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e richiedere l'accertamento dell'insussistenza del fatto indipendentemente dall'opposizione al Giudice per le indagini preliminari. Nel dettaglio, si riscontra che l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, da un lato, non prevede un'opposizione a garanzia del diritto al contraddittorio pieno ed incondizionato e, dall'altro, comporta effetti pregiudizievoli per il soggetto, quali l'impossibilità di vedersela concedere una seconda volta e la preclusione di accedere fino all'apertura del dibattimento all'istituto della messa alla prova, che comporterebbe l'estinzione del reato. Da ciò deriverebbero la lesione del diritto al giusto processo e la illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri imputati che si trovino nella medesima condizione con procedimento definito. 2.6. Con l'ultimo motivo, il ricorrente evidenzia la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale a presentare il ricorso per cassazione, in ragione delle doglianze esposte nei precedenti motivi e consistente nel non lasciare margini di dubbi circa la commissione del reato contestato. Si sostiene che l'archiviazione per particolare tenuità del fatto potrebbe in futuro incidere sulla professionalità e sull'affidabilità dell'indagata. 3. Parte ricorrente ha presentato istanza di trattazione orale, la quale è stata rigettata in data 9 marzo 2026, in quanto il procedimento in questione rientra tra quelli che devono essere trattati in camera di consiglio non partecipata (art. 611 cod. proc. pen.). 4. In data 19 marzo 2026 la difesa ha presentato memoria aggiuntiva, la quale non può essere tenuta in considerazione, poiché tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., purché sussista un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento. Invero, l'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi, in quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo. Infatti, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito (ex multis, Sez. 6, n. 11263 del 11/03/2026, Rv. 3289545; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Rv. 285604). Nel caso in esame, la ricorrente ha spiegato - con il sesto motivo di doglianza - quale sia il suo concreto interesse alla rimozione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per la preclusione al beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e la valutazione del reato come elemento idoneo ad incidere sulla professionalità ed affidabilità della realtà economica di cui è amministratrice. 2. Il primo motivo di ricorso - concernente la mancata considerazione della richiesta di differimento dell'udienza camerale per legittimo impedimento del difensore derivante da un precedente impegno professionale - è infondato. 2.1. Vero è che la giurisprudenza è costante nel valutare il legittimo impedimento del difensore dì fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, come causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale - come prospettato anche dalla difesa (Sez. 3,n. 22099 del 20/05/2025, Rv. 288153 - 01; Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747 - 01). [OSCURATO:PERSONA], il quale il concomitante impegno del difensore per l'assistenza in altro procedimento penale di persona offesa o parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 11924 del 09/09/2022, Rv. 284443 - 01, Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Rv. 260353 - 01), perché solo assistenza di altro imputato può costituire impedimento giustificato. Sarebbe, a ben vedere, illogico e contraddittorio se l'impedimento dell'avvocato, difensore della persona offesa, pur non potendo condizionare la trattazione del processo nell'ambito del quale egli difende la predetta persona offesa, potesse condizionare la trattazione di altro processo penale, nell'ambito del quale il medesimo avvocato difenda un imputato. 2.2. Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui il legittimo impedimento del difensore consiste nel difendere la parte civile in altro procedimento, come da lui stesso evidenziato nel ricorso. 3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente poiché, nella sostanza, attengono alla mancanza di motivazione circa il ruolo svolto nella casa di cura dalla società cooperativa di cui l'indagata è amministratrice. Secondo la prospettazione difensiva, sulla [OSCURATO:PERSONA] non graverebbe l'obbligo di segnalare al Questore i nominativi degli ospiti della casa di cura. A parere del giudice per le indagini preliminari, invece, non sussistono dubbi né sulla qualifica di gestore in capo alla ricorrente, né sul fatto che il responsabile della struttura avesse l'obbligo di trasmettere alla Questura i nominativi dei soggetti ospitati. 4In particolare, in merito al ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella casa di cura, il giudice procedente ha ritenuto irrilevante il fatto che al Comune di Alghero fossero attribuiti compiti amministrativi, fornendo una motivazione apparente e non considerando la documentazione difensiva. Nessuna motivazione è poi stata fornita circa la superfluità dell'integrazione di indagine richiesta dall'opponente allo scopo di verificare quale fosse il ruolo del Comune di Alghero e circa l'applicabilità della fattispecie penale nel caso concreto, in considerazione della natura giuridica della casa di cura, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico approfondimento, quanto alla portata dell'obbligo di trasmissione dei nominativi degli occupanti all'autorità. Tali rilievi sono, dunque, fondati e meritano accoglimento, con assorbimento del quinto motivo, perché logicamente subordinato. 4. Da quanto precede consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sassari, perché proceda a nuovo esame fornendo adeguata motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza P.Q.M