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Cassazione n. 33022/2023

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osservare che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l’enunciazione di principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta.Sul tema del rimborso di ritenute d’acconto operate sugli interessi attivimaturati sui conti della società fallita, si registrano interventi della Corte di cassazione destinati ad offrire un quadro interpretativo coerente e sedimentato.

Passando in rassegna i precedenti, Cass., Sez.

I, 29 dicembre 1995, n. 13154, ha enunciato il principio secondo cui isostituti d’imposta indicati nell’art. 26, secondo comma , del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che l’accertamento di un effettivo debito d’imposta sul reddito d’impresa dell’ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputandosi in tal caso dall’imposta dovuta dal commissario liquidatore gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all’erario ed insorgendo, invece, il diritto dell’ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme nell'opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d’acconto.

L’affermazione di principio contenuta nella sentenza del 1995 innerva il formante ermeneutico successivo della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

V, 8 giugno 2001, n. 7797, e per Cass., Sez.

V, 11 giugno 2001, n. 7838, è legittimo il rifiuto dell'amministrazione finanziaria di restituire al commissario liquidatore l’importo della ritenuta d’acconto legittimamente operata da un istituto di credito sugli interessi attivi maturati su somme depositate presso l’istituto stesso da una società di mutua assicurazione successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, restando irrilevante il fatto che nel caso di liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell'imposta avviene alla chiusura dellaprocedura concorsuale e non sulla base di una dichiarazione annuale dei redditi.

Lungo la medesima lunghezza d’onda si pone la sentenza della Sezione Tributaria 22 settembre 2011, n. 19314.

Vi si ribadisce che isostituti d’imposta indicati nell’art. 26, secondocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l’impresa, a favore della quale sono corrisposti, sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che l’accertamento di un effettivo debito d’imposta sul reddito d’impresa dell'ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile.

Ad un tal esito, infatti, dall’imposta che risulterà dovuta, si scomputeranno gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all’erario, mentre insorgerà, invece, il diritto dell'ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme, nell’opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva e il diritto di difesa.

Con la sentenzan. 6630 del 7 marzo 2019 , infine, la Sezione Tributaria ha enunciato il principio secondo cui l’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all’imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il provvedimento che ordina l’apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d’imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima.

5. –La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rimettente, sottolin e ando la natura di società di persone rivestita nel caso di specie dall’ente fallito, evidenzia l’assenza di precedenti specifici calibrati su questa specifica condizione soggettiva.

Per questa ragioneil giudice a quo chiama in soccorso, ricorrendo al rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione.

Ma la stessa ordinanza di rimessione dà atto che, benché precipuamente espressi con riferimento a società di capitali, i principi nomofilattici espressi dalla Corte di cassazione sono destinati ad operare anche in rapporto alle società di persone.L’ordinanza di rimessione, in particolare, richiamando Cass., Sez.

V, 22 settembre 2011, n. 19314, riconosce, in esito ad una approfondita analisi del precedente, che “ tale giurisprudenza, pur riferendosi esplicitamente alle società di capitali, è estensibile per identità di ratio anche alle società di persone, risolvendosi in un’applicazione del generale principio in tema di ripetizionedi indebito secondo cui il diritto di ripetere l’indebito spetta al solvensex art. 2033 cod. civ. che, nel caso di specie, si identifica con l’ente sostituitocheha riscosso gli interessi al netto della ritenuta operata dal sostituto senza che a tal fine possa aver rilevanza la natura di tale ente quale società di capitali o di persone”.

In altri termini, secondo l’ordinanza di rimessione, l’indirizzo espresso dalla pronuncia richiamata della Corte di cassazione postula una risposta affermativa al quesito sulla legittimazione del curatore ad ottenere il rimborso delle ritenute occorse a titolo di acconto exart. 26, quarto comma, lettera b) , del d.P.R. n. 600 del 1973, nel corso della procedura fallimentare relativa ad una società in accomandita, conclusasi senza residuo attivo e, dunque, senza alcun reddito imponibile.

In questo contesto, non appare prospettabile una grave difficoltà interpretativa sulla sola base del rilievo che la tesi sostenuta dall’Agenzia appellata è di segno diverso, nel senso che la natura dell’ente sarebbe invece “determinante ai fini della individuazione del soggetto avente diritto al rimborso delle ritenute operate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 dagli istituti di credito”.

6. –Ne consegue che il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo, appunto,difetto il requisito della difficoltà interpretativa grave, di cui al n. 2) del primo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osservare che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, non manca l’enunciazione di principi idonei ad orientare ai fini della risoluzione della questione interpretativa posta.Sul tema del rimborso di ritenute d’acconto operate sugli interessi attivimaturati sui conti della società fallita, si registrano interventi della Corte di cassazione destinati ad offrire un quadro interpretativo coerente e sedimentato. Passando in rassegna i precedenti, Cass., Sez. I, 29 dicembre 1995, n. 13154, ha enunciato il principio secondo cui isostituti d’imposta indicati nell’art. 26, secondo comma , del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l'impresa a favore della quale sono corrisposti sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che l’accertamento di un effettivo debito d’imposta sul reddito d’impresa dell’ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile, scomputandosi in tal caso dall’imposta dovuta dal commissario liquidatore gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all’erario ed insorgendo, invece, il diritto dell’ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme nell'opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d’acconto. L’affermazione di principio contenuta nella sentenza del 1995 innerva il formante ermeneutico successivo della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. V, 8 giugno 2001, n. 7797, e per Cass., Sez. V, 11 giugno 2001, n. 7838, è legittimo il rifiuto dell'amministrazione finanziaria di restituire al commissario liquidatore l’importo della ritenuta d’acconto legittimamente operata da un istituto di credito sugli interessi attivi maturati su somme depositate presso l’istituto stesso da una società di mutua assicurazione successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, restando irrilevante il fatto che nel caso di liquidazione coatta amministrativa la liquidazione dell'imposta avviene alla chiusura dellaprocedura concorsuale e non sulla base di una dichiarazione annuale dei redditi. Lungo la medesima lunghezza d’onda si pone la sentenza della Sezione Tributaria 22 settembre 2011, n. 19314. Vi si ribadisce che isostituti d’imposta indicati nell’art. 26, secondocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973 hanno l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sugli interessi di conti correnti e di depositi bancari e postali anche quando l’impresa, a favore della quale sono corrisposti, sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, non rilevando in contrario la circostanza che l’accertamento di un effettivo debito d’imposta sul reddito d’impresa dell'ente possa essere compiuto soltanto nella fase di chiusura della liquidazione, ove risulti un residuo attivo imponibile. Ad un tal esito, infatti, dall’imposta che risulterà dovuta, si scomputeranno gli acconti prelevati dai sostituti nel corso della procedura e versati all’erario, mentre insorgerà, invece, il diritto dell'ente medesimo al rimborso totale o parziale di dette somme, nell’opposta ipotesi in cui, in base alle risultanze del conto di gestione e del bilancio finale, non siano dovute imposte sui redditi d'impresa o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva e il diritto di difesa. Con la sentenzan. 6630 del 7 marzo 2019 , infine, la Sezione Tributaria ha enunciato il principio secondo cui l’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all’imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il provvedimento che ordina l’apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d’imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima. 5. –La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rimettente, sottolin e ando la natura di società di persone rivestita nel caso di specie dall’ente fallito, evidenzia l’assenza di precedenti specifici calibrati su questa specifica condizione soggettiva. Per questa ragioneil giudice a quo chiama in soccorso, ricorrendo al rinvio pregiudiziale, la Corte di cassazione. Ma la stessa ordinanza di rimessione dà atto che, benché precipuamente espressi con riferimento a società di capitali, i principi nomofilattici espressi dalla Corte di cassazione sono destinati ad operare anche in rapporto alle società di persone.L’ordinanza di rimessione, in particolare, richiamando Cass., Sez. V, 22 settembre 2011, n. 19314, riconosce, in esito ad una approfondita analisi del precedente, che “ tale giurisprudenza, pur riferendosi esplicitamente alle società di capitali, è estensibile per identità di ratio anche alle società di persone, risolvendosi in un’applicazione del generale principio in tema di ripetizionedi indebito secondo cui il diritto di ripetere l’indebito spetta al solvensex art. 2033 cod. civ. che, nel caso di specie, si identifica con l’ente sostituitocheha riscosso gli interessi al netto della ritenuta operata dal sostituto senza che a tal fine possa aver rilevanza la natura di tale ente quale società di capitali o di persone”. In altri termini, secondo l’ordinanza di rimessione, l’indirizzo espresso dalla pronuncia richiamata della Corte di cassazione postula una risposta affermativa al quesito sulla legittimazione del curatore ad ottenere il rimborso delle ritenute occorse a titolo di acconto exart. 26, quarto comma, lettera b) , del d.P.R. n. 600 del 1973, nel corso della procedura fallimentare relativa ad una società in accomandita, conclusasi senza residuo attivo e, dunque, senza alcun reddito imponibile. In questo contesto, non appare prospettabile una grave difficoltà interpretativa sulla sola base del rilievo che la tesi sostenuta dall’Agenzia appellata è di segno diverso, nel senso che la natura dell’ente sarebbe invece “determinante ai fini della individuazione del soggetto avente diritto al rimborso delle ritenute operate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 dagli istituti di credito”. 6. –Ne consegue che il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso, facendo, appunto,difetto il requisito della difficoltà interpretativa grave, di cui al n. 2) del primo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ. P.Q.M. visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di
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