CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22165/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procuratrice Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, sezione per ilriesame, che in data 27/11/2025, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Torino che in data 28/10/2025 avevarespinto la richiesta di applicazione della misura dell’obbligo di dimora nei suoi confronti, hadisposto tale misura in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 640, commi 1 e 3 (già 2 n. 2-bis), cod. pen., contestato con recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, deduce il vizio di violazionedi legge e di contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata quantoalla ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto ed alla ritenuta configurabilitàdell’aggravante della c.d. minorata difesa avuto specifico riguardo alla fattispecie di truffatentata.A tal fine il ricorrente evidenzia l’atteggiamento vigile e reattivo della persona offesa almomento del fatto, tanto che, ad onta dell’età, non si è fatta ingannare ed ha mostratopadronanza mnemonica di tutti i passaggi fattuali rilevanti ai fini della querela, effettuando,poi, anche ricognizione fotografica, con esito positivo, della persona con la quale avevainterloquito pochi minuti. Contesta, pertanto, le argomentazioni del Tribunale del riesameche, considerando il carattere meramente tentato del reato contestato, ha ritenuto cheoccorresse una valutazione ex ante dell’idoneità dell’età della persona offesa a facilitare laconsumazione del reato,ed obietta che anche il terzo comma dell’art. 59 cod. pen. escludeche possano valutarsi contro l’agente circostanze aggravanti insussistenti pur se dallostesso ritenute, invece sussistenti.2. Il Pubblico Ministero, nella persona della Procuratrice Generale SimonettaCeccarelli, con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha riconosciuto la gravitàindiziaria a carico del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 640, commi 1 e 3(già 2 n. 2-bis), cod. pen., così come contestatogli, sulla base di una valutazione dellavulnerabilità del soggetto passivo del reato effettuata dichiaratamente con “un giudizio exante” delle condizioni dello stesso, che prescinde dalla verifica della sussistenza “inconcreto” di tali condizioni così come richieste, invece, dall’art. 61 n. 5 cod. pen. perl’integrazione dell’aggravante da tale norma prevista, nel difetto della quale non ricorrono lecondizioni richieste dall’art. 280 comma 1 cod. proc. pen. per l’applicabilità della misuradisposta.Il Tribunale del riesame, infatti, nel riconoscere il raggiro ideato dal ricorrente neltentativo di far credere alla persona offesa di aver urtato con la sua vettura lo specchiettoretrovisore di altra vettura che appariva realmente danneggiato, al fine di convincerla arisarcire il danno con la corresponsione di una somma di denaro in contanti, ha ritenuto nondeterminante la prontezza della persona offesa nel chiedere dettagli sull’asserito incidente,respingendo la richiesta risarcitoria con invito ad effettuare denuncia all’assicurazione, edaltresì nel fotografare l’autovettura del suo interlocutore riprendendo sia la targa sia lospecchietto di questa, ed infine nel riconoscere le fattezze dell’indagato tra le fotografiemostratele dalla P.G.: ad avviso del Tribunale, infatti, non dovrebbero ritenersi determinantile condizioni concrete ed oggettive della persona offesa, bensì quelle che, con un giudizio exante, apparivano all’indagato, tanto da rilevare che “una donna sola e dell’età di 79 anni –quindi dall’aspetto decisamente vetusto – rappresenta, agli occhi di un truffatore, unsoggetto particolarmente vulnerabile perché meno capace di altri di riconoscere in raggirolegato alla condotta di guida”.Il riconoscimento della gravità indiziaria anche con riferimento alla contestataaggravante di cui all’art. 640 comma 3 cod. proc. pen., è stato così fondato sullaconsiderazione secondo cui “se l’iniziale giudizio di particolare vulnerabilità si rivela errato ela “vecchietta” si mostra così arzilla da indurre Miarabile a desistere dalla sua pretesa efermare quindi il delitto allo stadio del tentativo, non vale a escludere la circostanzaaggravante, bensì a qualificare il delitto come tentato”.2. L’ordinanza impugnata, in tal modo, ha valorizzato esclusivamente l’età avanzatadella persona offesa che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, nonrealizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenzadella vittima, dovendo essere valutata, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano laparticolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmentevantaggio (cfr. Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Pg, Rv. 284523 – 01, in una fattispecierelativa ad una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte haritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestatadalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazionedell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante; analogamente, Sez. 2, n. 47186del 22/10/2019, Pmt, Rv. 277780 – 01, in una fattispecie relativa ad una truffa in quel casoconsumata).Tale percorso argomentativo, pertanto, in quanto fondato su una valutazione “ex ante”,di mera apparenza (di per sé non determinante anche in virtù del disposto dell’art. 59 cod.pen.), piuttosto che su una verifica in concreto delle condizioni della persona offesa,confligge con principi di diritto riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte dicassazione, a sezioni unite, secondo cui ai fini dell'integrazione della circostanza aggravantedella minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze ditempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, inuna particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendosufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.(Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02).3. L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale del riesame di Torino, affinché valuti la gravità indiziaria in relazione all’attenuantedi cui all’art. 640 comma 3 cod. pen. conformandosi ai principi dinanzi evidenziati. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torinocompetente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod. proc. pen..Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA]