CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Musilli-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA].territ.del Governo in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato.-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.6891/2025 depositata il08/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’amministrazionesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Così deciso in Roma, il 15/07/2026Numero registro generale 26393/2025Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 23637/2026Data pubblicazione 21/07/2026Luca Varrone