CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01403/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma in data 23 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 2 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violazione di domicilio. - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. - Considerato che, trattandosi di reato procedibile a querela, in accoglimento del motivo di ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. - Rilevato, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]