CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 10985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27659/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili, perché, il primo e il terzo, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, mentre il secondo, perché manifestamente infondato in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato - fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023