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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2023

ECLI:EU:C:2023:560
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CO0199_INF

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 15 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] Żużlowy Sportowa / EUIPO (causa C-199/23 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Incidenza della nullità ex tunc di un contratto sulla valutazione della malafede del richiedente un marchio – Argomenti generici – Impugnazione che non fornisce spiegazioni chiare e precise – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 6-9, 13-19)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punti 10, 11)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 12) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA] Żużlowy Sportowa S.A. si fa carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0199_INF Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 15 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] Żużlowy Sportowa / EUIPO (causa C-199/23 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Incidenza della nullità ex tunc di un contratto sulla valutazione della malafede del richiedente un marchio – Argomenti generici – Impugnazione che non fornisce spiegazioni chiare e precise – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)] (v. punti 6-9, 13-19) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punti 10, 11) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 12) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) [OSCURATO:PERSONA] Żużlowy Sportowa S.A. si fa carico delle proprie spese.
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