Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2023
ECLI:EU:C:2023:560
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0199_INF
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 15 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA] Żużlowy Sportowa / EUIPO
(causa C-199/23 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Incidenza della nullità ex tunc di un contratto sulla valutazione della malafede del richiedente un marchio – Argomenti generici – Impugnazione che non fornisce spiegazioni chiare e precise – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 6-9, 13-19)
2.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)
(v. punti 10, 11)
3.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter)
(v. punto 12)
Dispositivo
1)
L’impugnazione non è ammessa.
2)
[OSCURATO:PERSONA] Żużlowy Sportowa S.A. si fa carico delle proprie spese.