Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15764/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di furto ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tal riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di ricettazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizza la distanza temporale intercorsa tra la data di denuncia del furto dell'autovettura e quella di accertamento della disponibilità della stessa da parte dell'imputato che, peraltro, non offriva alcuna giustificazione a tale specifico riguardo); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01);che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non emergessero elementi positivi, seri e convincenti, che potessero mitigare ulteriormente la pena stabilita dal primo giudice, in considerazione dei gravi e numerosi precedenti giudiziari gravanti sull'imputato, anche per reati della stessa specie di quello per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] trselIino D N,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di furto ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tal riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di ricettazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizza la distanza temporale intercorsa tra la data di denuncia del furto dell'autovettura e quella di accertamento della disponibilità della stessa da parte dell'imputato che, peraltro, non offriva alcuna giustificazione a tale specifico riguardo); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01);che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda ancora pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non emergessero elementi positivi, seri e convincenti, che potessero mitigare ulteriormente la pena stabilita dal primo giudice, in considerazione dei gravi e numerosi precedenti giudiziari gravanti sull'imputato, anche per reati della stessa specie di quello per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] trselIino D N,
Sentenza Cassazione n. 15764/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris