CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 23165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30815/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da se stessa ‘ -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 2037/2021 depositata il02/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il presente regolamento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2037 pubblicata il 2 dicembre 2021, ha dichiarato, in composizione monocratica, la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, con riguardo alla domanda di pagamento per compensi professionali di avvocato proposta in via monitoria dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (la domanda riguardava attività difensiva svolta anche in relazione a un procedimento penale). Ha ritenuto il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione svolta dal cliente, che il foro competente fosse quello del consumatore. In via preliminare il giudicante ha rilevato che una propria precedente ordinanza, con la quale la causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni, non potesse atteggiarsi quale definitiva statuizione sulla competenza, rimanendo quindi la questione suscettibile di riesame unitamente al merito della causa. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha denunciato la nullità della sentenza in quanto emessa dal Tribunale in composizione monocratica in controversia rientrante, ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, del giudice adito in composizione collegiale. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata poi rinviata a nuovo ruolo, sulla base del rilievo che il ricorso, proposto contro decisione che aveva statuito sulla sola competenza, potesse essere convertito in regolamento, essendo stati rispettatii termini per la proposizione del mezzo. Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso, convertito con regolamento di competenza. La ricorrente, la quale aveva già depositato memoria in vista dell’adunanza originariamente fissata, hadepositato ulteriore memoria. Ha depositato memoria anche il resistente, con la quale ha chiesto la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 svolto dinanzi al Tribunale di Avellino. 2.Il regolamento è infondato. Come in modo del tutto condivisibile osservato dal Procuratore generale, la censura mossa dalla ricorrente «non tiene conto del fatto che, come evidenziato nello stesso ricorso per cassazione (alle pag. 2-3), la pretesa professionale riguarda prestazioni svolte anche in sede penale, sia nella fase delle indagini preliminari successiva alla presentazione della querela, sia nella fase del dibattimento penale, seguita dal legale al fine di estrarre copie di tutti gli atti del processo utili per il giudizio civile. Il rito previsto dall'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, e prima ancora dagli artt. 28 e ss. legge 794/1942, è dettato esclusivamente per le prestazioniprofessionale in sede civile. Il principio è pacifico. Così come è pacifico che, nel caso in cui siano richieste cumulativamente compensi professionali civili e penali [...] il rito ordinario di cognizione, che il solo consentito per le prestazioni penali prevale per ragioni di connessione su quello speciale [...] (vedi Cass. 19025/2016, che rinvia a concorde giurisprudenza sul punto – Cass. n. 20293/2004; 2984/1984 e Cass. n. 2914/1965 – e che risulta richiamata dalla più recente Cass. 6817/021). La prevalenza del rito ordinario di cognizione su quello speciale vale anche per la competenza monocratica e non collegiale, visto che la competenza del collegio è una delle specificità e caratteristiche di detto rito speciale (si ripete, prima della modifica introdotta dall’art. 15 d. lgs. n. 150/2011). Ne consegue che il giudice del tribunale di Avellino non ha errato nel decidere in via monocratica (ed applicando la forma della sentenza, appunto, anch'essa stabilita per il rito ordinario mentre la forma dell'ordinanza è dettata solo per il rito speciale: vedi sempre Cass. n. 19025/2016)». A tali rilievi del Procuratore generale, i quali considerano la questione sotto tutti i possibili profili rilevanti, non occorre aggiungere altro, conseguendone il rigetto del ricorso, seppure convertito in regolamento di competenza. Spese al merito, incluse quelle relative al procedimento ex art.373 c.p.c., richieste dal resistente con la memoria. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636/2020), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, della parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta l’istanza di regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione del giudizio; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, del