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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13901/2025

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ciato la seguente Consigliere - 28354/2022 AC –22/01/2025 ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i a i n n . 8966/2022 e 28354/2022 R.G. propostida: A)ricorso n. 8966/2022 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege, –controricorrenti – REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2009 – 2014.

R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, - intimati - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazio n. 1311/06/2022,depositata il 21 marzo 2022 ; B)ricorso n. 28354/2022 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege, –controricorrenti – REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, - intimati - avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4945/03/2022 , depositata il 7 novembre 2022; R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione dellecause svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione notificava, in data 26 gennaio 2017, a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 097-2017-900-2309064-000, relativa a n. 4 cartelle di pagamento sottese e riguardanti IRAP, ritenute alla fonte per l’anno 2009, canone radiotelevisivo anno 2012, tassa automobilistica anno 2012 e canone consorzio stradale 2014. 1.1 Avverso tale intimazione di pagamento , e le cartelle di pagamento presupposte, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 12857/01/2018, depositata il 21 giugno 2018, ritenendo le cartelle presupposte non regolarmente notificate, accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento impugnata. 1.2 Interpost o gravame dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022, ritenendo, al contrario, che le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento fossero state regolarmente notificate, accoglieva l’appello, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. 1.3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi (ricorso n. 8966/2022 R.G.).

Resistono con controricorso L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni sono rimasti intimati.

2. In data 26 giugno – 4 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo il primo e terzo motivo inammissibili ed il secondo motivo manifestamente infondato.

In data 26 luglio 2024 il ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

3. Avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022,[OSCURATO:PERSONA] proponeva anche ricorso per revocazione dinanzi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (divenuta, nelle more, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio), la quale, con sentenza n. 4945/03/2022, pronunciata il 27 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 7 novembre 2022, dichiarava cessata la materia del contendere, con riferimento alla cartella di pagamento n. 0972-2015-0060098092-000, e dichiarava, nel resto, inammissibile il ricorso, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite. 3.1 Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi(ricorso n. 28354/2022 R.G.).

Resistono con controricorso L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni sono rimasti intimati.

4. In data 28 giugno – 4 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art.

R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo il primo e terzo motivo manifestamente infondatied il secondo motivo inammissibile.

In data 26 luglio 2024 il ricorrente proposta istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

5. Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione di entrambi i ricorsi dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memori e in entrambi i giudizi, rilevando come sulla cartella n. 097 2013 01140467 27 000 per IRAP relativa all’anno 2009, costituendo il titolo d’importo più cospicuo, fosse sopravvenuto, in pendenza dei giudizi di legittimità, il giudicato favorevole ad esso contribuente per effetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 13379/2023, depositata il 10 novembre 2023. -Considerato che:

1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso n. 8966/2022 R.G. e n. 28354/2022 R.G., per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.

Infatti, «iricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quelloriguardante la sentenza di revocazione» R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 22 novembre 2024, n. 30184; Cass. 6 luglio 2022, n. 21315).

2. In via sempre preliminare, appare opportuno trattare il ricorso n. 28354/2022 R.G., riguardante il giudizio di revocazione.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era viziata per inesistenza/insufficienza della motivazione, in quanto priva di un percorso argomentativo esaustivo e coerente, nonché autonomo rispetto alla decisione di cui era stata chiesta la revoca.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 395, comma 1, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 5), c.p.c.

Rileva, in particolare, che non era condivisibile il giudizio di inammissibilità del ricorso, in quanto la controversia in oggetto era da ricondurre nell’alveo del giudizio di revocazione, poiché basata su un errore di fatto, avendo la C.T.R. omesso di esaminare la circostanza che la propria decisione era basata su di un documento, e cioè il certificato storico-anagrafico del contribuente, che non era mai stato depositato in giudizio.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 395, comma 1, num. 5), c.p.c., in R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 5), dello stesso codice di rito.

Deduce, in particolare, che la Corte regionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, aveva obliterato il decisum di numerose pronunce del giudice tributario, che avevano accertato come il domicilio fiscale del contribuente fosse situato in Piazza del Fante n. 10, e non in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 12.

3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

3.1. Il primo motivo è infondato.

Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato il proprio ragionamento in riferimento alle questioni sollevate, con particolare riferimento all’assenza dei presupposti di cui all’art. 395, num. 4) e 5), c.p.c., ed all’analisi della problematicainerente alla corretta individuazione dell’indirizzo (tra via di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 e piazza del Fante n. 10) presso il quale avrebbero dovuto essere notificati gli atti impugnati, questione rispetto alla quale quindi non era configurabile alcun errore di fatto da parte dell’organo giudicante.

La C.T.R del Lazio, infatti, con la sentenza revocanda, ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento presupposte fosse corretta, «in quanto l’Agenzia ha dimostrato con un certificato storico anagrafico l’indirizzo giusto», ragion per cui ha in ogni caso valutato gli elementi probatori sottoposti al suo esame, giungendo ad un giudizio di validità della notificazione.

3.2. Il secondo motivo èinvece inammissibile.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata con una serie di censuremescolate tra loro (dal vizio di motivazione all’omesso R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esame di un fatto decisivo fino alla violazione di legge) richiedenti, in ogni caso,una nuova valutazione di merito del materiale probatorio valutato dalla Corte territoriale, e quindi un nuovo giudizio di fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità.

3.3. Il terzo motivo, così come articolato in ricorso, è pure infondato.

Nel caso di specie, invero,non è configurabile alcun contrasto tra giudicati, con riferimento alla individuazione del domicilio fiscale del contribuente, né potendo essere invocato, a tal proposito, il principio del c.d.

“giudicato esterno”, non trattandosi di giudizi riguardanti il medesimo rapporto tributario, o comunque i medesimi presupposti impositivi.

Tuttavia, deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass.

SU 16 giugno2006, n. 13916) e fondata l’allegazione con la memoria tempestivamente, del giudicato esterno parziale, riferito alla sentenza della CGT1 di Roma n. 13379/2023, munita di relativa attestazione del passaggio in giudicato, con riferimento alla summenzionata cartella IRAP per l’anno 2009, avendo detta pronuncia escluso anche nelmerito la sussistenza del relativo presupposto impositivo.

3.4. Ne consegue che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4945/03/2022, pronunciata il 27 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 7 novembre 2022, che ha dato atto anche della cessazione della materia del contendere quanto alla cartella per tassa automobilistica 2012 sopra indicata, dichiarando nel resto l’inammissibilità del ricorso, va nel resto confermata.

R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, esso è affidato a tremotivi.

4.1. Con il primo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era viziata, in quanto la motivazione era priva di qualsivoglia autonoma valutazioni delle allegazioni probatorie svolte dalle parti, e che la stessa era inoltre affetta da ultrapetizione, in quanto il Collegio si era sostituito all’Agente della riscossione, che sosteneva nel proprio appello che non vi sarebbe stata prova che il domicilio fiscale del contribuente fosse situato in Piazza del Fante n. 10; la sentenza, inoltre, ad avviso del ricorrente, era caratterizzata da una “motivazione apparente”, non avendo la C.T.R. giudicato iuxta alligata et probata.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 2909 e 2697 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), dello stesso codice di rito.

Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata si appalesava contraria a precedenti giudicati, nei quali il giudice tributario aveva sancito come le notifiche effettuate in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 fossero da considerare illegittime, in quanto il domicilio fiscale del contribuente era situato da lustri in Piazza del Fante n. 10 in Roma.

R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 139 e 142 c.p.c. e degli artt. 1 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento impugnata, pur essendo essa stata effettuata in luogo assolutamente estraneo alla sfera giuridica del ricorrente, non costituendo né il domicilio fisale né la sua residenza anagrafica.

5. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

5.1. Il primo motivo è fondato, con carattere assorbente rispetto agli altri motivi.

Ed invero, con il motivo in questione il ricorrente censura sostanzialmente la sentenza impugnata per mancanza di motivazione ovvero per motivazione apparente.

Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce -con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. (ad opera dell'articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones factisignificherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n.9543).

A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).

Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appare raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare, apoditticamente, che «le cartelle di pagamento sono state notificate ad un indirizzo giusto in quanto l’Agenzia R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato con un certificato storico anagrafico l’indirizzo giusto», senza tuttavia specificare quale fosse tale indirizzo, e, soprattutto, per quale motivo tale indirizzo fosse «quello giusto», avendo, peraltro, la stessa Corte dato atto che il contribuente era fiscalmente residente in Roma, piazza del Fante n. 10, sin dal 1999.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è meramente apparente, non essendovi alcuna specifica valutazione della validità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, in relazione all’indirizzo presso cui tale notifica è stata effettuata, risolvendosi, il giudizio della Corte territoriale, in una apodittica affermazione della validità di tale notificazione, senza alcuna valutazione del caso concreto.

5.2. Gli altri motivi restano quindi assorbiti.

6. La sentenza impugnata (C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022) deve quindi essere cassata, in relazione al primo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, restando in quella sede, l’accertamento in fatto limitato sulla questione della validità delle notifichealle due residue cartelle oggetto del contendere n. 097 2013 01130143587 97 100 per canone radiodiffusione 2012 e la n. 097 2015 01345151 77 000 per canone consorzio stradale 2014.

Possono essere compensate, in ragione dell’esito del giudizio, per effetto del parziale giudicato esterno sopravvenuto in corso del giudizio di legittimità, le spese della causan. 28354/2022 R.G., non ricorrendo quindi, i presupposti processuali, né per R.G.

NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’applicabilità degli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., né per la previsione a carico del ricorrente di somma di importo pari al contributo unificato previsto per la suddetta impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La disciplina delle spese del giudizio concernente il primo ricorso per cassazione iscritto al n.

R.G. 8966/2022 resta demandata al giudice di rinvio.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la riunione dei giudizi n. 8966/2002 R.G. e n. 28354/2022 R.G.

Rigetta il ricorso n. 28354/2022 nei termini di cui in motivazione, rilevato il sopravvenuto giudicato esterno per effetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 13379/2023 depositata il 10 novembre 2023, in ordine all’annullamento della cartella IRAP 2009 n. 097 2013 01140467 27

000. Accoglie il primo mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Consigliere - 28354/2022 AC –22/01/2025 ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i a i n n . 8966/2022 e 28354/2022 R.G. propostida: A)ricorso n. 8966/2022 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege, –controricorrenti – REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2009 – 2014. R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, - intimati - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Lazio n. 1311/06/2022,depositata il 21 marzo 2022 ; B)ricorso n. 28354/2022 R.G.: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ex lege, –controricorrenti – REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, - intimati - avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4945/03/2022 , depositata il 7 novembre 2022; R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione dellecause svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione notificava, in data 26 gennaio 2017, a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 097-2017-900-2309064-000, relativa a n. 4 cartelle di pagamento sottese e riguardanti IRAP, ritenute alla fonte per l’anno 2009, canone radiotelevisivo anno 2012, tassa automobilistica anno 2012 e canone consorzio stradale 2014. 1.1 Avverso tale intimazione di pagamento , e le cartelle di pagamento presupposte, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma la quale, con sentenza n. 12857/01/2018, depositata il 21 giugno 2018, ritenendo le cartelle presupposte non regolarmente notificate, accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento impugnata. 1.2 Interpost o gravame dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022, ritenendo, al contrario, che le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento fossero state regolarmente notificate, accoglieva l’appello, condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite. 1.3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi (ricorso n. 8966/2022 R.G.). Resistono con controricorso L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni sono rimasti intimati. 2. In data 26 giugno – 4 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo il primo e terzo motivo inammissibili ed il secondo motivo manifestamente infondato. In data 26 luglio 2024 il ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. 3. Avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022,[OSCURATO:PERSONA] proponeva anche ricorso per revocazione dinanzi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (divenuta, nelle more, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio), la quale, con sentenza n. 4945/03/2022, pronunciata il 27 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 7 novembre 2022, dichiarava cessata la materia del contendere, con riferimento alla cartella di pagamento n. 0972-2015-0060098092-000, e dichiarava, nel resto, inammissibile il ricorso, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite. 3.1 Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi(ricorso n. 28354/2022 R.G.). Resistono con controricorso L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni sono rimasti intimati. 4. In data 28 giugno – 4 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo il primo e terzo motivo manifestamente infondatied il secondo motivo inammissibile. In data 26 luglio 2024 il ricorrente proposta istanza di trattazione e decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. 5. Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione di entrambi i ricorsi dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memori e in entrambi i giudizi, rilevando come sulla cartella n. 097 2013 01140467 27 000 per IRAP relativa all’anno 2009, costituendo il titolo d’importo più cospicuo, fosse sopravvenuto, in pendenza dei giudizi di legittimità, il giudicato favorevole ad esso contribuente per effetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 13379/2023, depositata il 10 novembre 2023. -Considerato che: 1. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso n. 8966/2022 R.G. e n. 28354/2022 R.G., per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Infatti, «iricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quelloriguardante la sentenza di revocazione» R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 22 novembre 2024, n. 30184; Cass. 6 luglio 2022, n. 21315). 2. In via sempre preliminare, appare opportuno trattare il ricorso n. 28354/2022 R.G., riguardante il giudizio di revocazione. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c. Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era viziata per inesistenza/insufficienza della motivazione, in quanto priva di un percorso argomentativo esaustivo e coerente, nonché autonomo rispetto alla decisione di cui era stata chiesta la revoca. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 395, comma 1, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 5), c.p.c. Rileva, in particolare, che non era condivisibile il giudizio di inammissibilità del ricorso, in quanto la controversia in oggetto era da ricondurre nell’alveo del giudizio di revocazione, poiché basata su un errore di fatto, avendo la C.T.R. omesso di esaminare la circostanza che la propria decisione era basata su di un documento, e cioè il certificato storico-anagrafico del contribuente, che non era mai stato depositato in giudizio. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 395, comma 1, num. 5), c.p.c., in R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 5), dello stesso codice di rito. Deduce, in particolare, che la Corte regionale, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione, aveva obliterato il decisum di numerose pronunce del giudice tributario, che avevano accertato come il domicilio fiscale del contribuente fosse situato in Piazza del Fante n. 10, e non in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 12. 3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo è infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato il proprio ragionamento in riferimento alle questioni sollevate, con particolare riferimento all’assenza dei presupposti di cui all’art. 395, num. 4) e 5), c.p.c., ed all’analisi della problematicainerente alla corretta individuazione dell’indirizzo (tra via di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 e piazza del Fante n. 10) presso il quale avrebbero dovuto essere notificati gli atti impugnati, questione rispetto alla quale quindi non era configurabile alcun errore di fatto da parte dell’organo giudicante. La C.T.R del Lazio, infatti, con la sentenza revocanda, ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento presupposte fosse corretta, «in quanto l’Agenzia ha dimostrato con un certificato storico anagrafico l’indirizzo giusto», ragion per cui ha in ogni caso valutato gli elementi probatori sottoposti al suo esame, giungendo ad un giudizio di validità della notificazione. 3.2. Il secondo motivo èinvece inammissibile. Il ricorrente censura la sentenza impugnata con una serie di censuremescolate tra loro (dal vizio di motivazione all’omesso R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esame di un fatto decisivo fino alla violazione di legge) richiedenti, in ogni caso,una nuova valutazione di merito del materiale probatorio valutato dalla Corte territoriale, e quindi un nuovo giudizio di fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità. 3.3. Il terzo motivo, così come articolato in ricorso, è pure infondato. Nel caso di specie, invero,non è configurabile alcun contrasto tra giudicati, con riferimento alla individuazione del domicilio fiscale del contribuente, né potendo essere invocato, a tal proposito, il principio del c.d. “giudicato esterno”, non trattandosi di giudizi riguardanti il medesimo rapporto tributario, o comunque i medesimi presupposti impositivi. Tuttavia, deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass. SU 16 giugno2006, n. 13916) e fondata l’allegazione con la memoria tempestivamente, del giudicato esterno parziale, riferito alla sentenza della CGT1 di Roma n. 13379/2023, munita di relativa attestazione del passaggio in giudicato, con riferimento alla summenzionata cartella IRAP per l’anno 2009, avendo detta pronuncia escluso anche nelmerito la sussistenza del relativo presupposto impositivo. 3.4. Ne consegue che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 4945/03/2022, pronunciata il 27 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 7 novembre 2022, che ha dato atto anche della cessazione della materia del contendere quanto alla cartella per tassa automobilistica 2012 sopra indicata, dichiarando nel resto l’inammissibilità del ricorso, va nel resto confermata. R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, esso è affidato a tremotivi. 4.1. Con il primo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inrelazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c. Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R. era viziata, in quanto la motivazione era priva di qualsivoglia autonoma valutazioni delle allegazioni probatorie svolte dalle parti, e che la stessa era inoltre affetta da ultrapetizione, in quanto il Collegio si era sostituito all’Agente della riscossione, che sosteneva nel proprio appello che non vi sarebbe stata prova che il domicilio fiscale del contribuente fosse situato in Piazza del Fante n. 10; la sentenza, inoltre, ad avviso del ricorrente, era caratterizzata da una “motivazione apparente”, non avendo la C.T.R. giudicato iuxta alligata et probata. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 2909 e 2697 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3) e 4), dello stesso codice di rito. Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata si appalesava contraria a precedenti giudicati, nei quali il giudice tributario aveva sancito come le notifiche effettuate in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 fossero da considerare illegittime, in quanto il domicilio fiscale del contribuente era situato da lustri in Piazza del Fante n. 10 in Roma. R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché degli artt. 139 e 142 c.p.c. e degli artt. 1 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento impugnata, pur essendo essa stata effettuata in luogo assolutamente estraneo alla sfera giuridica del ricorrente, non costituendo né il domicilio fisale né la sua residenza anagrafica. 5. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 5.1. Il primo motivo è fondato, con carattere assorbente rispetto agli altri motivi. Ed invero, con il motivo in questione il ricorrente censura sostanzialmente la sentenza impugnata per mancanza di motivazione ovvero per motivazione apparente. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce -con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. (ad opera dell'articolo 54 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134), non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones factisignificherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n.9543). A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808). Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appare raggiunto, in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare, apoditticamente, che «le cartelle di pagamento sono state notificate ad un indirizzo giusto in quanto l’Agenzia R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato con un certificato storico anagrafico l’indirizzo giusto», senza tuttavia specificare quale fosse tale indirizzo, e, soprattutto, per quale motivo tale indirizzo fosse «quello giusto», avendo, peraltro, la stessa Corte dato atto che il contribuente era fiscalmente residente in Roma, piazza del Fante n. 10, sin dal 1999. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è meramente apparente, non essendovi alcuna specifica valutazione della validità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, in relazione all’indirizzo presso cui tale notifica è stata effettuata, risolvendosi, il giudizio della Corte territoriale, in una apodittica affermazione della validità di tale notificazione, senza alcuna valutazione del caso concreto. 5.2. Gli altri motivi restano quindi assorbiti. 6. La sentenza impugnata (C.T.R. del Lazio n. 1311/06/2022, depositata il 21 marzo 2022) deve quindi essere cassata, in relazione al primo motivo, con rinvio, per nuovo giudizio, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, restando in quella sede, l’accertamento in fatto limitato sulla questione della validità delle notifichealle due residue cartelle oggetto del contendere n. 097 2013 01130143587 97 100 per canone radiodiffusione 2012 e la n. 097 2015 01345151 77 000 per canone consorzio stradale 2014. Possono essere compensate, in ragione dell’esito del giudizio, per effetto del parziale giudicato esterno sopravvenuto in corso del giudizio di legittimità, le spese della causan. 28354/2022 R.G., non ricorrendo quindi, i presupposti processuali, né per R.G. NN.8966/2022 –28354/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’applicabilità degli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., né per la previsione a carico del ricorrente di somma di importo pari al contributo unificato previsto per la suddetta impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La disciplina delle spese del giudizio concernente il primo ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 8966/2022 resta demandata al giudice di rinvio. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la riunione dei giudizi n. 8966/2002 R.G. e n. 28354/2022 R.G. Rigetta il ricorso n. 28354/2022 nei termini di cui in motivazione, rilevato il sopravvenuto giudicato esterno per effetto della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 13379/2023 depositata il 10 novembre 2023, in ordine all’annullamento della cartella IRAP 2009 n. 097 2013 01140467 27 000. Accoglie il primo mo
Sentenza Cassazione n. 13901/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris