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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 15137/2026

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roAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la SENTENZA n. 9155/2021 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere venuto a conoscenza indata 15.1.2018 di una posizione debitoria a proprio carico a seguitodi una interrogazione presso gli archivi del concessionario dellariscossione, proponeva domanda al giudice di pace di accertarel’intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennalerelativamente alla cartella esattoriale recante n. 097 20120305401928000 la cui notificazione veniva contestata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma dichiarava inammissibilel'opposizione, senza entrare nel merito della contestazione.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.4.

Agenzia delle Entrate - Riscossione resisteva al gravame.5.

Il Tribunale di Roma rigettava l’appello.

In particolare, ilgiudice del gravame riteneva che l'estratto di ruolo non fosseimpugnabile perché risultava che le cartelle esattoriali erano stateregolarmente notificate.

Infatti, se i verbali non fossero statinotificati, l'interessato avrebbe dovuto impugnarli mediante laimpugnazione (recuperatoria) della cartella esattoriale entro 30 gg.dalla notifica della stessa, mentre se ad essere non notificata fossela cartella, l'interessato avrebbe dovuto impugnare l'estratto delruolo entro 30 gg. dall'avvenuta e comprovata conoscenzadell'estratto del ruolo.Nel caso di specie la cartella esattoriale era stata regolarmentenotificata e di conseguenza non poteva determinarsi alcun effettorecuperatorio, come nel caso sottolineato.

L'estratto del ruolorimaneva un atto interno dell'amministrazione nonNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026autonomamente impugnabile.

Il Tribunale aggiungeva ancheun’autonoma ratio decidendi, evidenziando che comunquel’impugnazione dell’estratto di ruolo era tardiva non essendo stataproposta tempestivamente rispetto alla data di conoscenza indicatadalla stessa parte.

Infine, il Tribunale condannava di ufficio ilricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza.7.

Agenzia delle Entrate - Riscossione ha resistito concontroricorso.8.

La trattazione del ricorso è stata rinviata una prima volta incon l'ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022 e una seconda voltaall’udienza pubblica per esaminare l’eccezione sollevata dalricorrente circa l’essersi formato un giudicato internosull’ammissibilità dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo.9.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.10.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 96, 615 c.p.c., 2948 c.c., art. 7 d.lgs.150/2011.Parte ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, senzaentrare nel merito, ha dichiarato inammissibile la domandadell'appellante sulla base dì un ragionamento erroneo in quantoritiene possa sempre eccepirsi la prescrizione del credito maturataNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026dopo la notifica della cartella e la conseguente decadenza dallariscossione a mezzo ruolo.Nel caso in esame il Contribuente, infatti, non ha contestatotardivamente vizi di notifica del verbale presupposto alla cartella,che in realtà non risulta mai menzionato in alcuna parte del ricorso,ma ha contestato l'esistenza stessa della cartella esattoriale e,comunque, ha contestato la prescrizione quale evento successivoalla formazione del titolo esecutivo.In altri termini, ciò che si contesta "ai fini della prescrizione"non è il verbale sanzionatorio ma la cartella esattoriale, intesaquale evento a far data dal quale è iniziato a decorrere il terminequinquennale dì prescrizione della pretesa creditoria.Il Tribunale non avrebbe espresso alcun giudizio sulla presuntainterruzione della prescrizione ad opera di un atto la cui efficacia,ai sensi dell'articolo 2943 c.c., è stata espressamente contestatafin dal giudizio di primo Grado.La condanna ex art. 96 c.p.c. sarebbe, infine, esorbitanteessendo motivata sulla (presunta e contestata) infondatezza delladomanda e sulla sussistenza del requisito della gravità della colpa.1.2 Il ricorso è inammissibile.In primo luogo, deve evidenziarsi che non si è formato alcungiudicato sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruoloin quanto la sentenza impugnata ha confermato quella di primogrado che aveva ritenuto inammissibile una tale impugnazione.Come ben evidenziato dal P.G. la statuizione della sentenzaimpugnata sul decorso del termine decadenziale e, quindi, sullasostanziale improponibilità dell’impugnazione avverso l’attosanzionatorio ha assorbito ogni altra questione, privando ilTribunale di ogni ulteriore potestas decidendi.

E in ogni caso ilNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tribunale ha anche ravvisato che la previa regolare notifica dellacartella esattoriale abbia reso non prospettabile alcun effettorecuperatorio, con la conseguenza della improponibilitàdell’impugnazione all’estratto di ruolo.

Atto espressamentequalificato, appunto, come atto interno dell’amministrazione,rispetto al quale, quindi, la parte privata, in ragione della suppostaavvenuta notifica della cartella, è, per il Tribunale, chiaramentecarente di interesse.Nessun giudicato implicito può essersi formato posto chel’interesse ad agire è stato in ogni caso negato.Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito(sentenza n. 24172 del 2025), che alla regola del giudicato implicitosu questione processuale, che preclude al giudicedell’impugnazione il rilievo d’ufficio, si sottraggono, tra gli altri, ivizi relativi a questioni "fondanti", qual è, appunto, quello inerenteal difetto di interesse ad agire (così, da ultimo, Cass. n. 32395 del2025; n. 582 del 2026).Deve pertanto, farsi applicazione del principio di dirittostabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: In tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera diper sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche pernorma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e siapplica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesseNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso iltempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabileanche al processo tributario), nel grado di legittimità mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza didiscussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nelgiudizio di rinvio. (Cass. Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283, Rv.665660 - 01).Parte ricorrente non ha dedotto alcuno specifico interesse acoltivare l’impugnazione dell’estratto di ruolo salvo sostenere conla memoria che si era formato un giudicato sulla sua ammissibilità.Infine, è inammissibile anche la doglianza di violazione dell’art.96 c.p.c. in quanto deve ribadirsi che: In materia di responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimentodei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito oresistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difettodella normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 19/05/2025, n.13315, Rv. 675056 - 01).3.

Il ricorso è inammissibile.4.

Avendo lo ius superveniens e la richiamata interpretazionegiurisprudenziale modificato il quadro di riferimento della causarispetto all’epoca di proposizione del ricorso, sussistono le ragioniper compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.5.

In ragione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso,neppure sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che haaggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte delNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra leparti le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la SENTENZA n. 9155/2021 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere venuto a conoscenza indata 15.1.2018 di una posizione debitoria a proprio carico a seguitodi una interrogazione presso gli archivi del concessionario dellariscossione, proponeva domanda al giudice di pace di accertarel’intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennalerelativamente alla cartella esattoriale recante n. 097 20120305401928000 la cui notificazione veniva contestata.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma dichiarava inammissibilel'opposizione, senza entrare nel merito della contestazione.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.4. Agenzia delle Entrate - Riscossione resisteva al gravame.5. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello. In particolare, ilgiudice del gravame riteneva che l'estratto di ruolo non fosseimpugnabile perché risultava che le cartelle esattoriali erano stateregolarmente notificate. Infatti, se i verbali non fossero statinotificati, l'interessato avrebbe dovuto impugnarli mediante laimpugnazione (recuperatoria) della cartella esattoriale entro 30 gg.dalla notifica della stessa, mentre se ad essere non notificata fossela cartella, l'interessato avrebbe dovuto impugnare l'estratto delruolo entro 30 gg. dall'avvenuta e comprovata conoscenzadell'estratto del ruolo.Nel caso di specie la cartella esattoriale era stata regolarmentenotificata e di conseguenza non poteva determinarsi alcun effettorecuperatorio, come nel caso sottolineato. L'estratto del ruolorimaneva un atto interno dell'amministrazione nonNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026autonomamente impugnabile. Il Tribunale aggiungeva ancheun’autonoma ratio decidendi, evidenziando che comunquel’impugnazione dell’estratto di ruolo era tardiva non essendo stataproposta tempestivamente rispetto alla data di conoscenza indicatadalla stessa parte. Infine, il Tribunale condannava di ufficio ilricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza.7. Agenzia delle Entrate - Riscossione ha resistito concontroricorso.8. La trattazione del ricorso è stata rinviata una prima volta incon l'ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022 e una seconda voltaall’udienza pubblica per esaminare l’eccezione sollevata dalricorrente circa l’essersi formato un giudicato internosull’ammissibilità dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo.9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.10. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 96, 615 c.p.c., 2948 c.c., art. 7 d.lgs.150/2011.Parte ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata, senzaentrare nel merito, ha dichiarato inammissibile la domandadell'appellante sulla base dì un ragionamento erroneo in quantoritiene possa sempre eccepirsi la prescrizione del credito maturataNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026dopo la notifica della cartella e la conseguente decadenza dallariscossione a mezzo ruolo.Nel caso in esame il Contribuente, infatti, non ha contestatotardivamente vizi di notifica del verbale presupposto alla cartella,che in realtà non risulta mai menzionato in alcuna parte del ricorso,ma ha contestato l'esistenza stessa della cartella esattoriale e,comunque, ha contestato la prescrizione quale evento successivoalla formazione del titolo esecutivo.In altri termini, ciò che si contesta "ai fini della prescrizione"non è il verbale sanzionatorio ma la cartella esattoriale, intesaquale evento a far data dal quale è iniziato a decorrere il terminequinquennale dì prescrizione della pretesa creditoria.Il Tribunale non avrebbe espresso alcun giudizio sulla presuntainterruzione della prescrizione ad opera di un atto la cui efficacia,ai sensi dell'articolo 2943 c.c., è stata espressamente contestatafin dal giudizio di primo Grado.La condanna ex art. 96 c.p.c. sarebbe, infine, esorbitanteessendo motivata sulla (presunta e contestata) infondatezza delladomanda e sulla sussistenza del requisito della gravità della colpa.1.2 Il ricorso è inammissibile.In primo luogo, deve evidenziarsi che non si è formato alcungiudicato sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruoloin quanto la sentenza impugnata ha confermato quella di primogrado che aveva ritenuto inammissibile una tale impugnazione.Come ben evidenziato dal P.G. la statuizione della sentenzaimpugnata sul decorso del termine decadenziale e, quindi, sullasostanziale improponibilità dell’impugnazione avverso l’attosanzionatorio ha assorbito ogni altra questione, privando ilTribunale di ogni ulteriore potestas decidendi. E in ogni caso ilNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tribunale ha anche ravvisato che la previa regolare notifica dellacartella esattoriale abbia reso non prospettabile alcun effettorecuperatorio, con la conseguenza della improponibilitàdell’impugnazione all’estratto di ruolo. Atto espressamentequalificato, appunto, come atto interno dell’amministrazione,rispetto al quale, quindi, la parte privata, in ragione della suppostaavvenuta notifica della cartella, è, per il Tribunale, chiaramentecarente di interesse.Nessun giudicato implicito può essersi formato posto chel’interesse ad agire è stato in ogni caso negato.Peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito(sentenza n. 24172 del 2025), che alla regola del giudicato implicitosu questione processuale, che preclude al giudicedell’impugnazione il rilievo d’ufficio, si sottraggono, tra gli altri, ivizi relativi a questioni "fondanti", qual è, appunto, quello inerenteal difetto di interesse ad agire (così, da ultimo, Cass. n. 32395 del2025; n. 582 del 2026).Deve pertanto, farsi applicazione del principio di dirittostabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: In tema diimpugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera diper sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche pernorma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citatadisposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e siapplica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesseNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso iltempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabileanche al processo tributario), nel grado di legittimità mediantedeposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza didiscussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanzacamerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nelgiudizio di rinvio. (Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283, Rv.665660 - 01).Parte ricorrente non ha dedotto alcuno specifico interesse acoltivare l’impugnazione dell’estratto di ruolo salvo sostenere conla memoria che si era formato un giudicato sulla sua ammissibilità.Infine, è inammissibile anche la doglianza di violazione dell’art.96 c.p.c. in quanto deve ribadirsi che: In materia di responsabilitàaggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimentodei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito oresistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difettodella normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto noncensurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 19/05/2025, n.13315, Rv. 675056 - 01).3. Il ricorso è inammissibile.4. Avendo lo ius superveniens e la richiamata interpretazionegiurisprudenziale modificato il quadro di riferimento della causarispetto all’epoca di proposizione del ricorso, sussistono le ragioniper compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.5. In ragione della sopravvenuta inammissibilità del ricorso,neppure sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che haaggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte delNumero registro generale 29807/2021Numero sezionale 257/2026Numero di raccolta generale 15137/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra leparti le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]
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