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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44263/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dà-EU avviso.--etire parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice di primo grado.

Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, per non essere la pena pecuniaria stata ridotta in misura proporzionale alla pena detentiva, e vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, per non avere la Corte territoriale effettuato la verifica sull'insussistenza di una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p.

2. I ricorsi sono inammissibili.

Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Nessuno dei motivi consentiti è stato dedotto dai ricorrenti, dovendosi precisare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta non è illegale, per tale intendendosi quella che non rientra nei limiti edittali ovvero è diversa dalla quella prevista dalla legge.

3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini . g - i 2 [OSCURATO:PERSONA] CAt•O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dà-EU avviso.--etire parte udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice di primo grado. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, per non essere la pena pecuniaria stata ridotta in misura proporzionale alla pena detentiva, e vizi della motivazione, per non essere state spiegate le ragioni del mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, per non avere la Corte territoriale effettuato la verifica sull'insussistenza di una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. 2. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. Nessuno dei motivi consentiti è stato dedotto dai ricorrenti, dovendosi precisare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la pena inflitta non è illegale, per tale intendendosi quella che non rientra nei limiti edittali ovvero è diversa dalla quella prevista dalla legge. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini . g - i 2 [OSCURATO:PERSONA] CAt•O