CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 42051/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 23/04/2021 del Tribunale di Velletri, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa perché estinto per intervenuta prescrizione e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado di condanna della stessa [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno postale - nell'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. - rideterminando, conseguentemente, la pena. La sentenza di primo grado aveva già dichiarato non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in scrittura privata (riguardante il predetto assegno, recante la clausola di non trasferibilità) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Secondo i capi d'imputazione, i suddetti reati erano stati contestati all'imputata: quello di ricettazione, «per avere, conoscendone l'illecita provenienza, acquistato o comunque ricevuto l'assegno postale n. 7163133792, provento di furto in danno del titolare del relativo c/c [OSCURATO:PERSONA], come da denuncia sporta in data 28.8.2012 presso la stazione CC Torvaianica. In luogo imprecisato in data antecedente e prossima al 12.9.2012»; quelli di truffa e di falso in scrittura privata, «perché, con artifici e raggiri consistiti nel consegnare a [OSCURATO:PERSONA], in pagamento della prestazione lavorativa effettuata da quest'ultima in qualità di domestica presso il suo domicilio, l'assegno di cui al capo che precede, tacendone la provenienza delittuosa, apponendovi l'importo di € 600,00 e la falsa firma di traenza, induceva in errore la [OSCURATO:PERSONA] sulla bontà del mezzo di pagamento utilizzato, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la predetta. [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione, inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 23, primo comma, 131-bis, 133, primo comma, e 648, secondo comma, cod. pen., nonché dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), n. 1), n. 2) e n. 4), cod. proc. pen., la «mancanza della relativa motivazione». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nonostante, nel ritenere l'ipotesi attenuata di ricettazione del fatto di particolare tenuità, avesse di fatto riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non abbia, tuttavia, pronunciato sentenza di proscioglimento per tale causa e, comunque, non abbia motivato al riguardo. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione, inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 23, primo comma, 131-bis, 133, primo comma, 157, 158, 159, 160, 161 e 648 cod. pen., nonché dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e) , n. 1), n. 2) e n. 4), cod. proc. pen., la «mancanza della relativa motivazione».La ricorrente deduce anzitutto che, alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. deve ritenersi costituire un'autonoma previsione incriminatrice. Ciò in quanto, nella predetta sentenza, «vengono esaminate a titolo di comparazione fattispecie delittuose di tipo "autonomo"» (quelle di furto, danneggiamento e truffa), «ontologicamente del tutto assimilabil[i]», «con riferimento ai profili sostanziali dei reati valutati alla stregua della loro comune modesta offensività», a quella di cui al secondo comma dell'art.648 cod. pen., con la conseguenza che, «[a]lla luce del dato evolutivo emerso dalla sentenza n. 156/20», quest'ultima fattispecie «assurge a figura autonoma di reato, come d'altronde le altre della medesima specie cui è pacificamente applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (furto, danneggiamento e truffa)». Tanto dedotto in ordine alla natura di reato autonomo della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., la ricorrente rappresenta che, di conseguenza: a) ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere il reato era di sei anni; b) in considerazione dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., tale tempo era aumentato di un quarto ed era, quindi, di sette anni e sei mesi; c) posto il dies a quo dell'Il settembre 2012, il termine di prescrizione scadeva perciò I'll marzo 2020; d) considerate le sospensioni della prescrizione per un totale di 519 giorni, il reato si era prescritto il «11/08/2021», cioè prima dell'emissione dell'impugnata sentenza di appello. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 40, 42 e 648, secondo comma, cod. pen., e degli artt. 99 e 238 cod. proc. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 546, comma 1, lett. e), 192 e 125 cod. proc. pen., la «mancanza e/o comunque manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione - travisamento della prova». La ricorrente rappresenta al riguardo: a) che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma, le dichiarazioni dibattimentali della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non erano «pienamente conferenti con quanto dalla stessa dichiarato in sede di querela», atteso che era rimasta priva di riscontri oggettivi la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] come collaboratrice domestica, non avendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] depositato alcun contratto di collaborazione - ciò che conferiva valore probatorio a quanto dichiarato dall'imputata in sede di esame il 14 luglio 2017, in particolare, là dove questa affermava «è entrata una volta in casa che non è mia ma di mia madre, [OSCURATO:PERSONA]» - e che «sono apparse immediatamente inveritiere e smentite dai fatti le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella deposizione resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [...], che successivamente è stata chiamata a confermare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; b) l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 29 gennaio 2016, in quanto resa in un altro processo (quello con R.G.N.R. n. 5043/09 e R.G. n. 915/11, avente a oggetto, peraltro, i medesimi fatti) - sicché era falsa la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 13 luglio 2018 di essere «già stata sentita in questo procedimento» - e fatta "entrare" in questo processo in assenza di un rituale provvedimento di acquisizione ex art. 238 cod. proc. pen., e la conseguente «insufficienza probatoria» delle dichiarazioni rese dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] alla successiva udienza del 13 luglio 2018, nelle quali la testimone, in sede di rinnovazione del dibattimento per essere mutata la persona del giudice, si era limitata a confermare le precedenti non utilizzabili dichiarazioni del 29 gennaio 2016; c) anche a volere ritenere l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'altro processo (R.G.N.R. n. 5043/09 e R.G. 915/11), la lacunosità, contraddittorietà e non veridicità di tali dichiarazioni, atteso: c.1) che la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] che l'assegno n. 7163133792 «era il primo assegno che aveva staccato» l'imputata era smentita documentalmente dal fatto che, dalla denuncia dell'Hossain, risultava che tale assegno era non il primo ma il secondo del blocchetto; c.2) la plausibilità di quanto affermato dall'imputata in sede di esame circa il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] «è entrata una volta in casa che non è mia ma di mia madre, [OSCURATO:PERSONA]», stante la mancanza di qualsiasi documentazione comprovante un rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che, dal verbale di mancata notificazione della citazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], risultava che l'abitazione in cui «risiedeva la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti» (in Velletri, via [OSCURATO:PERSONA], n. 261) e in cui la [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di aver prestato l'attività di domestica era in realtà di proprietà della madre dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; c.3) la contraddizione «che addirittura [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse denunciato il furto del libretto, in luogo del semplice smarrimento»; c.4) il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] «abbia dichiarato di non essere in casa il giorno della presunta dazione dell'assegno»; c.5) la circostanza, pure riferita dall'imputata, che qualche giorno dopo la dazione dell'assegno la [OSCURATO:PERSONA] era «venuta a fare una piazzata al signor Mustafa dicendo: l'assegno è insoluto quello che mi hai dato», così intendendo incolpare l'ex marito dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e il cugino di lui [OSCURATO:PERSONA], ex marito che, come risultava dalla denuncia di smarrimento e dal decreto di citazione a giudizio, era documentalmente provato essere convivente con la [OSCURATO:PERSONA] per essere entrambi residenti nel medesimo immobile in Velletri, via [OSCURATO:PERSONA], n. 261; c.6) le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 14 luglio 2017, con le quali l'imputata negava ogni addebito, chiedeva che fosse esperita una perizia calligrafica sulla firma apposta sull'assegno, rendeva noto che la madre aveva «fatto denunce per cacciare queste persone», cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così evidenziando l'esistenza di problemi con i due proprio in concomitanza con i fatti; d) quanto all'elemento oggettivo dell'attribuita ricettazione: d.1) che l'assegno non era definibile di provenienza delittuosa, essendone stato denunciato non il furto bensì lo smarrimento; d.2) vi era la prova in atti della convivenza tra l'imputata e [OSCURATO:PERSONA], «circostanza che già sola escluderebbe un impossessamento, comunque da ritenersi inconsapevole»; d.3) la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova di essere stata assunta come domestica presso l'abitazione dell'imputata, che è invece risultata abitare nella casa della madre [OSCURATO:PERSONA]; d.4) non vi era la prova della dazione, da parte dell'imputata alla [OSCURATO:PERSONA], dell'assegno, atteso che questo era stato portato all'incasso da una persona diversa dalla [OSCURATO:PERSONA], non «ha una data certa», era stato compilato «ad opera di diverse mani, in quanto risultano in esso almeno tre differenti grafie» (ciò che strideva con l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] dell'integrale compilazione dell'assegno da parte della [OSCURATO:PERSONA]), la firma sullo stesso era stata disconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA], non era il primo assegno staccato dal blocchetto e, nella propria denuncia, l'Hossain aveva dichiarato che il blocchetto degli assegni era stato rilasciato dall'ufficio postale di Torvaianica mentre il titolo in questione fa parte di un carnet rilasciato dall'ufficio postale di Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 19; d.5) l'Hossain, resosi irreperibile, non era mai stato sentito nel processo e le dichiarazioni rese nell'acquisita denuncia avevano «carattere meramente indiziario, essendo imprecise e discordanti»; e) quanto all'elemento soggettivo dell'attribuita ricettazione: e.1) che tra l'Hossain, che denunciò lo smarrimento dell'assegno, e la [OSCURATO:PERSONA], esisteva, come comprovato in atti, un rapporto di convivenza, il quale, alla luce del principio affermato da Sez. 6, n. 33131 del 20/06/2013, Vitrano, Rv. 255981-01, e da Sez. 6, n. 177 del 27/09/1984, dep. 1985, Tana, Rv. 167313-01, esclude il dolo, anche nella sua forma eventuale, in capo a chi abbia ricevuto beni di provenienza delittuosa nell'ambito di un rapporto familiare; e.2) la Corte d'appello di Roma aveva illegittimamente attribuito carattere confessorio alla «ricostruzione dei fatti operata dal difensore in atto di appello», così violando l'art. 99 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, ha ritenuto la sussistenza, nella fattispecie concreta, dell'ipotesi attenuata di ricettazione del fatto di particolare tenuità di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. «nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva», detta causa di non punibilità risulta applicabile anche all'ipotesi "lieve" di ricettazione di cui al secondo comma (attualmente, quarto comma) dell'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971-01). Con riguardo alla stessa causa di esclusione della punibilità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della sua configurabilità, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). L'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è, peraltro, limitato sia in relazione alle fattispecie tipiche di non particolare tenuità elencate dal secondo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sia in relazione al necessario requisito soggettivo della non abitualità del comportamento («e il comportamento risulta non abituale»). Ebbene, dal citato principio affermato dalle Sezioni Unite e dalle appena indicate limitazioni dell'ambito applicativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto discende che, nell'ipotesi di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. (così come nelle altre ipotesi di reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva), la suddetta esimente non è applicabile automaticamente ma può essere riconosciuta solo all'esito del positivo esito, per l'autore del fatto, della menzionata valutazione giudiziale ex art. 133, primo comma, cod. pen., e sempre che non ricorra una delle fattispecie tipiche di non particolare tenuità del fatto di cui al secondo comma dell'art. 131-bis cod. pen. e che la condotta dello stesso autore non sia abituale. Quanto a quest'ultimo aspetto, il comportamento abituale è definito dal terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. che, nel tipizzare l'abitualità, fa riferimento, tra l'altro, alla «comm[issione] [di] più reati della stessa indole». L'abitualità si concretizza quindi in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque, almeno due), diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (e che possono essere commessi anche successivamente a quest'ultimo). In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla "serialità" che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01; nello stesso senso, successivamente: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347- 01). Quest'ultimo principio si attaglia, in effetti, al caso di specie, atteso che, dal certificato del casellario giudiziale della [OSCURATO:PERSONA], risultano condanne, tra l'altro, per insolvenza fraudolenta (commessa dal 21/01/2011 fino al 10/03/2011), furto (commesso il 10/03/2011), truffa (commessa il 22/02/2011 e il 23/02/2011), ricettazione (commessa dal 21/01/2011 fino al 10/03/2011), ancora truffa (commessa dal 01/08/2010 fino al 31/08/2010), ancora due ricettazioni (commesse in epoca anteriore e prossima al 27/11/2010), appropriazione indebita (commessa in epoca anteriore e prossima al 28/10/2010), reati della stessa indole di quello oggetto del presente procedimento, con la conseguenza che si è evidentemente in presenza della "serialità" ostativa all'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. Da quanto detto, discende che la Corte d'appello di Roma, non applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è incorsa in alcuno dei denunciati vizi di violazione di legge e motivazionale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione quello che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01). Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, tale principio non è scalfito dalle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, atteso che: a) in tale sentenza, la stessa Corte costituzionale muove dal presupposto che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. costituisce una circostanza attenuante («[l]a "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. integra una circostanza attenuante rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali. È acquisito invero che non si tratti dell'elemento costitutivo di un reato autonomo rispetto alla ricettazione-base di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., bensì di una circostanza attenuante speciale»); b) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. è stata ritenuta dalla Corte costituzionale in riferimento non tanto al principio di eguaglianza, in relazione ai tertia comparationis costituiti dalle fattispecie degli autonomi reati di furto, danneggiamento e truffa - come ritenuto dalla ricorrente (e come effettivamente la questione appariva sollevata dal giudice rimettente) - quanto al principio di ragionevolezza («l'opzione del legislatore di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta rivela inequivocabilmente che egli prevede possano rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte della più tenue offensività. Rispetto a queste ultime è dunque manifestamente irragionevole l'aprioristica esclusione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., quale discende da un massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione»; «[q]ui deve tuttavia censurarsi, alla luce dell'art. 3 Cost., l'intrinseca irragionevolezza della preclusione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per i reati - come la ricettazione di particolare tenuità - che lo stesso legislatore, attraverso l'omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto di cui all'art. 23, primo comma, cod. pen., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività»; corsivo aggiunto); c) anche a volere ritenere (come in realtà, come si è detto, non appare) che la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 156 del 2020 sia basata sull'assunzione, quali tertia comparationis rispetto alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., degli autonomi reati di furto, danneggiamento e truffa - ai limitati fini di una ritenuta disparità di trattamento con riguardo all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - ciò non implicherebbe, comunque, logicamente, che anche la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. costituisca un'autonoma fattispecie incriminatrice. 2.2. Pertanto, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale, considerato che il reato di cui all'art. 648 cod. pen. è punito con la pena massima di otto anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è, appunto, di otto anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a dieci anni. Poiché, come affermato anche dalla ricorrente, il dies a quo per il calcolo del tempo necessario a prescrivere è 1'11 settembre 2012, anche a non considerare le sospensioni della prescrizione, il reato di ricettazione ascritto alla [OSCURATO:PERSONA] si prescriverebbe solo 1'11 settembre 2022. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).3.2. Con riguardo alla fattispecie di causa, la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01). Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. Questa Corte ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. 3.3. Rammentati tali principi, le conformi sentenze di merito hanno ritenuto la responsabilità della Malaponte per il reato di ricettazione dell'assegno postale denunciato smarrito dall'Hossain sulla base, oltre che della denuncia di smarrimento da questi presentata, delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (non costituitasi parte civile), la quale aveva riferito che, assunta come collaboratrice domestica dall'imputata, questa le aveva consegnato, in pagamento della prestazione lavorativa, il predetto assegno, staccandolo da un carnet intero e compilato e firmato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sua presenza, così risultando provata la circolazione del bene proveniente da delitto, da parte dell'imputata che ne aveva il possesso, mediante il trasferimento a terzi dello stesso. Il titolo, portato a riscuotere dal marito della [OSCURATO:PERSONA], era risultato, perciò, irregolare. Il Tribunale di Velletri aveva altresì evidenziato come le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] avessero trovato dei riscontri sia là dove essa aveva affermato di ricordare che l'assegno le era stato consegnato dall'imputata il giorno precedente il matrimonio della stessa Malaponte (che, come da questa dichiarato, si era effettivamente sposata il giorno successivo alla consegna del titolo), sia là dove aveva affermato che la Malaponte era in possesso di un intero libretto degli assegni in bianco (circostanza che trovava conferma nella denuncia, da parte dell'Hossain, dello smarrimento, appunto, di un intero carnet di assegni in bianco). La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha in tale modo applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, anche senza la necessità della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più recentemente, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). 3.4. Quest'ultima circostanza non risulta nel caso di specie, come non risultano contraddizioni o manifeste illogicità della sentenza impugnata, circostanze che non emergono neppure alla luce delle doglianze della ricorrente, che si vanno ora a esaminare. 3.4.1. In ordine logico, si deve anzitutto esaminare la doglianza sub b) del motivo, relativa all'asserita inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 29 gennaio 2016 in quanto la stessa deposizione sarebbe stata resa in un altro processo e fatta "entrare" in questo in assenza di un rituale provvedimento di acquisizione ex art. 238 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Agli atti del procedimento risulta il verbale di dibattimento, redatto dall'ausiliario con la scrittura manuale (fogli da 28 a 34 dell'indice degli atti del procedimento di primo grado), dell'udienza del 29 gennaio 2016 relativa al procedimento «n. 256/15 R.G.» - cioè il presente processo - con riportate le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto ritenersi acclarato che le suddette dichiarazioni furono rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in questo processo e non nell'altro (R.G.N.R. n. 5043/09 e R.G. n. 915/11), con la conseguenza che, ai fini della loro utilizzabilità, non era ovviamente necessario un provvedimento di acquisizione ex art. 238 cod. proc. pen. È vero che, come rappresentato dalla ricorrente, in calce alla trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 29 gennaio 2016 figura l'R.G.N.R. (5043/09) e l'R.G. (915/11) di un altro procedimento, tuttavia si deve osservare che tale indicazione risulta corretta nell'intestazione della suddetta trascrizione - con l'indicazione del R.G.N.R. (9677/12) e del R.G. (256/15) di questo processo (foglio 24 dell'indice degli atti del procedimento di primo grado) - nella quale è anche indicato il nome del giudice ([OSCURATO:PERSONA]) che, dal verbale di dibattimento redatto con la scrittura manuale, risultava quello assegnatario di questo processo. Da ciò discende l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese - per quanto detto, in questo processo - dalla testimone [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 26 gennaio 2016. 3.4.2. La doglianza di cui sub a) del motivo è manifestamente infondata. In primo luogo, si deve osservare che, né in sede di querela (foglio 81 dell'indice degli atti del procedimento di primo grado), né in dibattimento (foglio 25 dell'indice degli atti del procedimento di primo grado), la [OSCURATO:PERSONA] affermò l'esistenza di un contratto di collaborazione domestica con la [OSCURATO:PERSONA], sicché nessun rilievo può assumere il fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a produrre un tale contratto. In secondo luogo, risulta del tutto generica, nei termini in cui è formulata, la doglianza secondo cui «sono apparse immediatamente inveritiere e smentite dai fatti le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella deposizione resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [...], che successivamente è stata chiamata a confermare all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 3.4.3. La doglianza di cui sub c) del motivo è manifestamente infondata. 3.4.3.1. Quanto alla deduzione sub c.1), appare manifestamente irrilevante, ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l'assegno ricettato n. 7163133792 fosse il secondo del carnet denunciato smarrito dall'Hossain - mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che il predetto assegno era il primo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva staccato dal libretto - atteso che, per comune esperienza, risulta estremamente difficoltoso, se non impossibile, percepire se, di un carnet di assegni pressoché intatto (in quanto, al più, privo di un unico assegno), sia utilizzato il primo o il secondo, con la conseguente irrilevanza di un comprensibile errore percettivo della [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.3.2. Quanto alla deduzione sub c.2), mentre si è già detto (al punto 3.4.2) dell'irrilevanza della mancata produzione di un contratto di lavoro domestico tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Malaponte (contratto scritto che, peraltro, assai spesso non viene redatto dalle parti di tali rapporti di lavoro), parimenti irrilevante, ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA], appare la circostanza che l'abitazione in cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere prestato l'attività di domestica potesse essere di proprietà della madre della [OSCURATO:PERSONA], atteso che, come indicato nello stesso ricorso, l'imputata risiedeva anch'essa in tale abitazione, sicché non è affatto implausibile che potesse avere concluso un contratto di collaborazione per lo svolgimento di lavori domestici nella stessa. 3.4.3.3. Quanto alla deduzione sub c.3), parimenti del tutto irrilevante risulta la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere dichiarato che il libretto contenente l'assegno n. 7163133792 era stato denunciato come rubato anziché come smarrito, trattandosi di una circostanza da lei non percepita e pacificamente risultante dalla denuncia sporta dall'Hossain (acquisita all'udienza del 29 gennaio 2016). Peraltro, come si è già ricordato al punto 3.2, la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225-01). 3.4.3.4. Quanto alle deduzioni sub c.4), c.5) e c.6), esse non evidenziano, in realtà, alcuna contraddittorietà delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], consistendo, nella sostanza, in mere negazioni dell'addebito da parte dell'imputata e nell'inammissibile sollecitazione a questa Corte di rivalutare la credibilità oggettiva della [OSCURATO:PERSONA] e di pervenire a conclusioni differenti circa la valenza probatoria degli acquisiti elementi di prova. 3.4.4. La doglianza di cui sub d) del motivo è manifestamente infondata. 3.4.4.1. Quanto alla deduzione sub d.1), relativa all'asserita insussistenza della provenienza delittuosa dell'assegno in quanto denunciato smarrito e non rubato, è sufficiente richiamare il già rammentato principio affermato dalla Corte di cassazione con la citata (ai punti 3.2 e 3.4.3.3) sentenza n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2010. 3.4.4.2. Quanto alla deduzione sub d.2), essa verrà esaminata unitamente alla doglianza sub e.1). 3.4.4.3. Quanto alla deduzione sub d.3), la manifesta infondatezza della stessa risulta già da quanto si è in precedenza detto circa l'irrilevanza della mancata produzione di un contratto di lavoro domestico tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Malaponte (punti 3.4.2 e 3.4.3.2) nonché del fatto che l'abitazione in cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere prestato l'attività di domestica potesse essere di proprietà della madre della [OSCURATO:PERSONA] (punto 3.4.3.2). 3.4.4.4. Quanto alla deduzione sub d.4), la manifesta infondatezza della stessa discende dalle seguenti considerazioni: la prova della dazione dell'assegno, da parte dell'imputata alla [OSCURATO:PERSONA], discende dalle dichiarazioni di quest'ultima, mentre il fatto, riferito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che l'assegno era stato portato all'incasso dal marito di lei non esclude, evidentemente, la precedente dazione del titolo da parte dell'imputata alla persona offesa; le deduzioni che l'assegno non avrebbe «una data certa», sarebbe stato compilato «ad opera di diverse mani, in quanto risultano in esso almeno tre differenti grafie» e farebbe parte di un carnet rilasciato da un ufficio postale diverso da quello indicato dall'Hossain nella propria denuncia di smarrimento evidenziano ragioni in fatto, non ammissibili in questa sede di legittimità; al punto 3.4.3.1 si è già detto dell'irrilevanza della circostanza che l'assegno consegnato dall'imputata alla [OSCURATO:PERSONA] fosse il secondo e non il primo del carnet di cui l'Hossain aveva denunciato lo smarrimento; il disconoscimento, da parte dell'imputata, che la firma apposta sull'assegno fosse la propria si inserisce, nella sostanza, nella generale negazione degli addebiti da parte della Malaponte e contrasta con la puntuale dichiarazione della persona offesa che l'assegno era stato firmato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sua presenza. 3.4.4.5. Quanto alla deduzione sub d.5), il fatto che l'Hossain non sia stato sentito come testimone fu dovuto all'irreperibilità dello stesso (come da documentazione allegata al verbale dell'udienza del 29 gennaio 2016), sicché la denuncia di smarrimento da lui presentata fu ritualmente acquisita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., nella stessa udienza del 29 gennaio 2016 (come risulta dal verbale di dibattimento redatto dall'ausiliario; foglio 28 dell'indice degli atti del procedimento di primo grado). Né le dichiarazioni rese dall'Hossain in tale denuncia risultano «imprecise e discordanti», come sostenuto dalla ricorrente, atteso che dalla stessa denuncia (foglio 27 dell'indice degli atti del procedimento di primo grado) risulta chiaramente la dichiarazione dell'Hossain di avere smarrito «un blocchetto da dieci assegni in bianco, dal n. 7163133791 al 7163133800» e, quindi, anche l'assegno n. 7163133792 consegnato dall'imputata alla [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.5. La doglianza di cui sub e) è manifestamente infondata. Le sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione per non avere l'imputata fornito un'attendibile indicazione della provenienza dell'assegno, avendo la Malaponte asserito che questo era stato consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] dal futuro marito, circostanza, questa, apertamente smentita da quanto dichiarato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'assegno le era stato consegnato dalla Malaponte, che lo aveva compilato e firmato in sua presenza.3.4.5.1. Ciò detto, quanto alla deduzione sub e.1) - che, come si è anticipato (al punto 3.4.4.2), viene qui esaminata unitamente alla deduzione sub d.2 - tali deduzioni muovono dal comune presupposto di fatto che l'imputata abbia ricevuto l'assegno dall'Hossain, circostanza, questa, smentita dagli atti, dai quali risulta che l'Hossain denunciò lo smarrimento del carnet contenente lo stesso assegno. 3.4.5.2. Quanto alla deduzione sub e.2), contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'appello di Roma non ha attribuito valore di confessione alla «ricostruzione dei fatti operata dal difensore in atto di appello» ma si è limitata a riscontrare la discordanza tra quanto affermato dalla Malaponte in dibattimento (di essere estranea alla dazione dell'assegno, che sarebbe stato consegnato alla persona offesa dal futuro marito) e quanto asserito dal difensore nell'atto di appello (che la [OSCURATO:PERSONA] aveva compilato l'assegno ma non lo aveva firmato). 4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in qua