CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19290/15 R.G., proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato G. Caracuzzo, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19290/2015 Numero sezionale 334/2022 Numero di raccolta generale 3236/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 avverso la sentenza n. 11293/29/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 22/12/2014, non notificata; Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La vicenda in esame nasce dall’emissione di avviso di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, esercente attività di riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, con il quale si contestava, per l’anno di imposta 2007, l’omessa contabilizzazione di elementi di reddito derivanti dalla rettifica di costi per l’importo complessivo di euro 523.073,00, con recupero a tassazione di Ires ed Irap. In particolare, l'atto di accertamento scaturiva da una verifica della Guardia di finanza che aveva constatato l'esistenza di un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prestazioni di servizio ricevute per un ammontare di euro 793.072,80; che tale operazione commerciale aveva generato una contestazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. per vizi e difetti nelle forniture dei prodotti commissionati, contestazione sfociata in una transazione con rideterminazione del debito nella misura di euro 270.000,00; a seguito della transazione, dunque, il costo originariamente contabilizzato nella misura di € 793.072,80 andava rettificato in bilancio con una variazione positiva del reddito per l'importo corrispondente al minor costo effettivamente sostenuto (pari ad € 523.072,00) quale sopravvenienza attiva. 2. La società impugnava l’avviso eccependo che l’art. 6 della transazione inter partes prevedeva che i lavoratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avrebbero potuto essere soddisfatti nelle loro spettanze in eccedenza dell'importo di euro € 270.000,00 e che questo impegno aveva comportato l'esborso di ulteriori € 390.000,00 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19290/2015 Numero sezionale 334/2022 Numero di raccolta generale 3236/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 e solo nel 2011 era stato possibile quantificare e contabilizzare la sopravvenienza di € 133.000,00 pari alla differenza tra il debito originario di € 793.072,80 ed il totale degli esborsi (€ 270.000,00 + € 390.000,00). 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 497/46/12 del 02/11/2012, rigettava il ricorso. 4. La società contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania reiterando le difese svolte in prime cure e che cioè l'accordo transattivo stipulato nel 2007 non si era chiuso con una riduzione del debito ben quantificata stante l'obbligo di corrispondere ai dipendenti del fornitore altre somme di danaro, essendosi, dunque, determinata la sopravvenienza negli anni successivi al 2007, per un importo inferiore. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello ritenendo, in via preliminare, che la documentazione invocata dall'appellante non risultava prodotta e che in ogni caso la scheda contabile, gli estratti di ruolo e le copie degli accordi intercorsi con i dipendenti non era documentazione utile a provare gli oneri sostenuti in virtù dell'accordo transattivo; nel merito, affermava che: «I successivi esborsi in eccedenza all'importo della transazione, laddove verificatesi, dovevano costituire oggetto di contabilizzazione nell'esercizio in cui essi si fossero eventualmente verificati in dipendenza sia delle più elementari regole contabili che del principio della competenza e determinabilità del componente di reddito di cui all'articolo 109 comma 1, t.u.i.r., invocato dall'Ufficio». 5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società affidato a tre motivi. 6. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19290/2015 Numero sezionale 334/2022 Numero di raccolta generale 3236/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 1. I tre motivi di ricorso sono contenuti in un'unica rubrica che così recita: «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 109 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 come modif. dal D.lgs. 344/2003 e dell'art. 1965 c.c. e conseguente violazione degli articoli 113 e 112 cpc - insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e conseguente violazione degli artt. 113, 112, 115 c.p.c.». 2. Nella cumulativa e sovrapposta esposizione delle censure, la ricorrente pone, come assunto principale delle sue difese, la considerazione, già effettuata nei giudizi di merito, che «per il periodo esaminato dell'Ufficio accertatore a seguito del p.v.c. del 23 giugno 2011 eseguito della Guardia di finanza non poteva non indicare in bilancio il debito effettivo non avendo ancora adempiuto alla transazione del 15 ottobre 2007 conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. benché questa prevedesse la sua sottoscrizione con effetto liberatorio, producendo l'istituto della transazione di cui all’art. 1965 cod. civ. effetti estintivi definitivi ad esecuzione avvenuta soprattutto se l’adempimento è postergato rispetto alla sua redazione e conclusione. In altri termini il debito della ricorrente era transatto in euro 270.000,00 ma rimaneva invariato secondo l'istituto praticato salvo buon fine della transazione stessa così come, ad esempio, un assegno bancario sostituisce pagamento salvo buon fine». Secondo il suo assunto, dunque, in applicazione dell'articolo 109 t.u.i.r., l'Ufficio avrebbe, al più, potuto contestare i crediti utilizzati dalla contribuente nella redazione del bilancio per i “riflessi fiscali negli esercizi futuri” ma non procedere, per l'anno 2007, alla determinazione di una maggiore imposta. 3. Il ricorso è inammissibile sotto più profili. 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19290/2015 Numero sezionale 334/2022 Numero di raccolta generale 3236/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 4. Ed invero, è principio pacifico che «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.» (così, Cass., 23/10/2018, n. 26874). 5. Oltre all’inammissibile mescolanza di motivi, la censura di vizio di motivazione, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., incorre nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348- 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19290/2015 Numero sezionale 334/2022 Numero di raccolta generale 3236/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012. 6. Infine, come da principio consolidato di questa Corte, il ricorso deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonché di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. Quando il ricorso è carente di tale contenuto (cd. minimo) esso non supera la soglia di ammissibilità in quanto rende pressocché impossibile il sindacato di legittimità (per una completa analisi dei profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU, cfr. Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425). 7. All’inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 19290/2015 Numero sezionale 334/2022 Numero di raccolta generale 3236/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione, in data 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7