CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 24521/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23665/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 17-19 GENOVA, –intimato – avverso la sentenza n. 1044/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/10/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], proprietario di tre immobili, due dei quali comunicanti, di cui ai civici 33 e 35 di viale Canepa in Genova, e il terzo di cui al civico 15 della medesima via, interno 1 dello stabile condominiale, propose, nei confronti del Condominio di viale Canepa, 17-19, tre domande, poste in via subordinata: a) accertarsi il proprio diritto di comproprietà sul distacco, interposto tra i civici 15 e 17-19 di viale Canepa, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ.; b) affermarsi il proprio diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sul distacco in parola, costituito per destinazione del costruttore; c) dichiararsi il di lui intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù anzidetto; - la Corte d’appello di Genova accolse in parte l’impugnazione del Valendino, che nel resto disattese, dichiarando costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù di passaggio attraverso lo stacco di cui si discute a favore del locale di proprietà del Valendino e condannò l’appellato Condominio al pagamento dei delle spese del doppio grado, compensando il residuo (deve attribuirsi a un mero evidente errore materiale l’indicazione della compensazione nella misura di ¼, essendo ciò in contrasto con la chiara volontà del Giudice, resa palese dall’aver posto esplicitamente a carico del Condominio i delle spese di lite, quantificando, di conseguenza, la specifica entità delle poste nel prosieguo del dispositivo); Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di quattro motivi. La controparte è rimasta intimata. 1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il Valendino denuncia violazione dell’art. 1117 cod. civ. Assume il ricorrente, attraverso uno sviluppo argomentativo largamente ripetitivo e scevro da un apprezzabile sforzo di sintesi, che la sentenza impugnata aveva, con motivazione non conforme ai titoli, negato che il distacco qui in discussione fosse in comproprietà ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. Prima di richiamare l’essenza del complesso censuratorio appare utile riprendere, in breve, il ragionamento della Corte genovese. La sentenza d’appello, condivisa la disposta ctu, aveva tratto il convincimento dal rogito stipulato il 24/2/1932, relativo alla vendita dell’immobile, oggi di proprietà del Valendino, effettuata dall’originario costruttore, [OSCURATO:PERSONA] per la costruzione di case economiche, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il distacco risultava essere di proprietà della venditrice [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, con scrittura del 10/12/1975, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] (proprietario “mortis causa” del fratello Nicola di tutti i fondi del caseggiato civ. 17/19), nonché dai condomini dei caseggiati di cui al civ. 15 e 17/19 di viale Canepa e 5 e 7 di via Conestaggio, le parti si erano date reciprocamente atto che il distacco tra il caseggiato di viale Canepa 17-19 e il caseggiato di viale Canepa 15 è di proprietà di tutti i condomini di viale Canepa 17-19 , così espressamente risolvendo in via transattiva la causa iniziata da [OSCURATO:PERSONA] con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quella scrittura non era stata sottoscritta dai proprietari degli immobili di cui oggi è proprietario il ricorrente. Ciò premesso, la Corte locale esclude poter operare la presunzione di cui all’art. 1117 cod. civ., stante che il bene di cui si discute risultava funzionalmente posto a servizio del fabbricato di cui ai civ. 17-19. Convincimento rafforzato dalle risultanze dell’indagine del consulente, la quale aveva consentito di appurare che entrambi i fabbricati risultano costituiti da un piano seminterrato (detti anche fondi), a uso commerciale, un piano a livello della strada e vari piani in elevazione adibiti ad abitazione. Il ctu aveva inoltre accertato che l’atrio di ingresso del civ. 15 e quello dei civ. 17-19 sono ubicati al piano strada di viale Canepa da cui hanno accesso. Ma l’accesso al piano fondi [seminterrati] del civ. 15 avviene da via Conestaggio, mentre l’accesso alpiano fondi dei civ. 17-19 avviene da viale Canepa attraverso il distacco di vertenza . Il ricorrente avversa la superiore ricostruzione. Partendo dall’atto del 1932 sostiene che attraverso quel distacco, al quale sin da allora si entrava dalla pubblica via mediante un cancello, era possibile accedere a tutte le unità immobiliari, ivi inclusa quella ora in proprietà del Valendino; il reale stato dei luoghi non corrispondeva alla ricostruzione di cui alla sentenza. Indi vengono richiamati una pluralità di atti a partire dal 1926, traendosene che la [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a costruire non meno di due caseggiati distanziati da almeno sei metri, distacco che aveva la funzione di confine. Il distacco non risultava menzionato da svariati atti di compravendita (del 1926, 1932, 1945, 1973, 2002), risultando indicato come confine (vengono richiamati gli atti del 1932, del 1945, del 1973 e del 2002). Al ricorrente era stata venduta la comproprietà della striscia di cui si discute senza garanzia per evizione. Ora, poiché l’area non era stata attribuita espressamente , doveva intendersi versare in proprietà indivisa, con la conseguenza che l’intimato Condominio non disponeva di alcun titolo. Sotto altro profilo non assumeva rilievo la circostanza che il passaggio, oltre a quattro locali facenti parte del Condominio di cui ai civ. 17-19, consentisse l’accesso al solo locale di proprietà del ricorrente, facente parte del Condominio di cui al civ. 15, avendo esso la funzione primaria di dare aria e luce e inoltre il locale del Valendino da sempre aveva una porta-finestra che permetteva d’utilizzarlo per il passaggio. Infine, dovendosi reputare che si fosse in presenza di un super- condominio costituito da due distinti condomìni, il distacco non poteva che considerarsi comune. 1. 1. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità per il convergere dì una pluralità di ragioni. A fronte della ricostruzione operata dalla Corte locale sulla base del titolo del 1932 e degli accertamenti del ctu, il ricorrente propone un’alternativa versione, il cui fondamento in questa sede non può essere verificato, implicando una tale opera un improprio e atipico “terzo grado” di merito. Inoltre, la narrazione offerta dal ricorrente risulta palesemente aspecifica, per difetto di autosufficienza. Invero, la copiosa mole di atti richiamati, quale che ne fosse la pertinenza, non può essere qui presa in considerazione, non essendone stato riportato, con la necessaria puntualità, il contenuto. In definitiva, la critica non è in grado di scalfire l’apprezzamento di merito operato dalla Corte locale, la quale ha escluso l’operatività della presunzione di cui all’art. 1117 cod. civ., stante che il bene di cui si discute risultava funzionalmente posto a servizio del fabbricato di cui ai civ. 17-19. Infine, va soggiunto che, quale che fossero le ricadute immaginate dal ricorrente, l ’ ipotesi del super - condominio non può essere presa in considerazione per la sua novità, non constando aver formato oggetto di prospettazione e dibattito in sede di merito. 2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 922 e 1376 cod. civ.. La scrittura del 1975, secondo il Valendino appare più di conferma della conclusione raggiunta dalla Corte, facendo leva sulla diversità degli accessi che di attribuzione ad esso di valore traslativo . Non potrebbe, infatti, assegnarsi un tal valore a una ricognizione dell’altrui diritto dominicale, occorrendo, secondo le indicazioni di legittimità (cita Cass. nn. 301/1996, 8365/2000, 631/2004, 20198/2004) che anche la causa della dichiarazione risulti dall’atto, atto che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto . 2. 1. La doglianza è inammissibile. Qui il punto che la sentenza impugnato ha divisato non impinge con la superiore affermazione. Non faceva parte del tema della decisione l’affermazione di proprietà e ancor meno la rivendica in favore del Condominiodi cui al civ. 17-19, ma, ben diversamente, l’accertamento in capo all’odierno ricorrente delle domande sopra riepilogate. Infatti, il “decisum” solo di esse domande si è correttamente occupato, rigettando la prima e accogliendo la seconda subordinata, restando ovviamente assorbita la terza, ulteriormente subordinata. 3. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia omissione di pronuncia, per non avere la Corte d’appello statuito sulle spese della consulenza di parte, delle quali l’appellante avrebbe chiesto il rimborso, non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Dalla narrazione, non contestata, della sentenza d’appello, non consta un tal motivo di censura o, comunque, una tal domanda e il ricorrente non allega l’atto d’appello dal quale risulterebbeuna tale pretesa. 4. Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato i l ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore