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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 28874/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24874-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 0(.4. nALtottii CANALE, rappresentato e difeso vvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 24874 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 785 del 2021 della Corte di appello di Brescia, esponendo così che: aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale aveva intimato un precetto, anche in rinnovazione dopo la mancata opposizione del monito, instaurando altresì un processo esecutivo presso terzi; - Permon si era opposto deducendo l'inesisten2:a della notifica del decreto ingiuntivo e la falsità della documentazione posta a base dell'ingiunzione; - era stata riunita altra causa, di opposizione al precetto intimato da Permon al deducente in forza di altro decreto ingiuntivo; - il Tribunale di Brescia, ammessa la proposta querela di falso, aveva accertato la falsità del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal deducente, lo aveva revocato, e aveva rigettato al contempo l'opposizione a precetto proposta dal medesimo esponente condannato inoltre a titolo di responsabilità processuale aggravata; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame ritenendo che vi fosse stata acquiescenza alla sentenza di prime cure, in relazione alla depositata istanza di riassunzione di altro giudizio, di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Permon nei confronti del deducente, sospeso fino al giudicato sugli accertamenti in ordine al controcredito posto a base dell'ingiunzione opposta, unitamente alla conseguente esecuzione, nel giudizio deciso dalla sentenza poi oggetto dell'appello regolato con la pronuncia di cui si chiede in questa sede la cassazione; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; RG n del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 129, cod. proc. civ., 1243, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era stata erroneamente disposta la sospensione in mancanza di pregiudizialità in senso tecnico, sicché la correlativa riassunzione non avrebbe potuto avere gli effetti preclusivi affermati; Rilevato che: preliminarmente, dev'essere esclusa la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente per mancata iscrizione a ruolo telematica del ricorso per cassazione; infatti, l'iscrizione a ruolo per via telematica, presso la Suprema Corte di cassazione, è "ratione temporis" facoltativa ex art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77; sempre preliminarmente, è presente l'attestazione di conformità della sentenza impugnata, con conseguente infondatezza dell'eccezione formulata sul punto da parte controricorrente; ancora preliminarmente, deve darsi atto che la difesa ricorrente ha fatto pervenire rinuncia agli atti tardiva (il 14 luglio 2022), sicché non può tenersene conto; ciò posto, "in limine" il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile poiché tardivo atteso che, essendo stata dedotta l'inesistenza della notificazione del RG n 1104-7 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo, si tratta di opposizione all'esecuzione e non opposizione tardiva (Cass., 18/05/2020, n. 9050); la stessa parte ricorrente evidenzia di aver ricevuto notifica telematica della sentenza il 22 giugno 2021, stesso giorno della pubblicazione della pronuncia gravata, e il ricorso è del 21 settembre 2021, non operando, invece, la sospensione feriale dei termini; al riguardo, non può ritenersi sussistente, come sostenuto in memoria da parte ricorrente, una diversa qualificazione del giudice di prime cure - non posta in discussione davanti al giudice di seconde cure che non si è pronunciato sul punto ritenendo assorbente la sopra descritta acquiescenza - tale da indirizzare la parte inducendola a tener conto di un differente regime processuale dell'impugnazione; infatti, il Tribunale aveva sì qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma tale duplice qualificazione dell'unitaria azione svolta, come reso evidente dalla nomofilachia sopra richiamata, è contraddittoria e come tale non univoca, laddove l'apparenza processuale rileva solo quando il giudice "a quo" l'abbia espressa in modo univoco anche se scorretto (cfr. Cass., 06/12/2021, n. 38587); con l'ulteriore conseguenza che questa Corte può e deve qualificare l'azione in parola applicando la relativa disciplina processuale; va ulteriormente precisato che a nulla rileva la querela incidentale di falso, definita con pronuncia autonoma come del resto osservato dalla medesima parte in memoria; in ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile; parte ricorrente non censura specificatamente l'accertata acquiescenza bensì nega che la sospensione ex art. 295, cod. proc. civ., fosse stata disposta legittimamente e solo su queste basi indica che la Corte territoriale ha errato nella conclusione; dunque per un verso si deduce un errore che andava posto a base dell'impugnativa della sospensione in parola a mezzo di regolamento ex art.

RG n .---7)de1 2021 Cons. rel.

Paol orreca 42, cod. proc. civ., per altro verso il ricorso non si misura idoneamente con la ragione decisoria; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24874-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 0(.4. nALtottii CANALE, rappresentato e difeso vvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24874 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 785 del 2021 della Corte di appello di Brescia, esponendo così che: aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del quale aveva intimato un precetto, anche in rinnovazione dopo la mancata opposizione del monito, instaurando altresì un processo esecutivo presso terzi; - Permon si era opposto deducendo l'inesisten2:a della notifica del decreto ingiuntivo e la falsità della documentazione posta a base dell'ingiunzione; - era stata riunita altra causa, di opposizione al precetto intimato da Permon al deducente in forza di altro decreto ingiuntivo; - il Tribunale di Brescia, ammessa la proposta querela di falso, aveva accertato la falsità del procedimento di notificazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal deducente, lo aveva revocato, e aveva rigettato al contempo l'opposizione a precetto proposta dal medesimo esponente condannato inoltre a titolo di responsabilità processuale aggravata; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame ritenendo che vi fosse stata acquiescenza alla sentenza di prime cure, in relazione alla depositata istanza di riassunzione di altro giudizio, di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Permon nei confronti del deducente, sospeso fino al giudicato sugli accertamenti in ordine al controcredito posto a base dell'ingiunzione opposta, unitamente alla conseguente esecuzione, nel giudizio deciso dalla sentenza poi oggetto dell'appello regolato con la pronuncia di cui si chiede in questa sede la cassazione; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; RG n del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 129, cod. proc. civ., 1243, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era stata erroneamente disposta la sospensione in mancanza di pregiudizialità in senso tecnico, sicché la correlativa riassunzione non avrebbe potuto avere gli effetti preclusivi affermati; Rilevato che: preliminarmente, dev'essere esclusa la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente per mancata iscrizione a ruolo telematica del ricorso per cassazione; infatti, l'iscrizione a ruolo per via telematica, presso la Suprema Corte di cassazione, è "ratione temporis" facoltativa ex art. 221, comma 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77; sempre preliminarmente, è presente l'attestazione di conformità della sentenza impugnata, con conseguente infondatezza dell'eccezione formulata sul punto da parte controricorrente; ancora preliminarmente, deve darsi atto che la difesa ricorrente ha fatto pervenire rinuncia agli atti tardiva (il 14 luglio 2022), sicché non può tenersene conto; ciò posto, "in limine" il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile poiché tardivo atteso che, essendo stata dedotta l'inesistenza della notificazione del RG n 1104-7 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo, si tratta di opposizione all'esecuzione e non opposizione tardiva (Cass., 18/05/2020, n. 9050); la stessa parte ricorrente evidenzia di aver ricevuto notifica telematica della sentenza il 22 giugno 2021, stesso giorno della pubblicazione della pronuncia gravata, e il ricorso è del 21 settembre 2021, non operando, invece, la sospensione feriale dei termini; al riguardo, non può ritenersi sussistente, come sostenuto in memoria da parte ricorrente, una diversa qualificazione del giudice di prime cure - non posta in discussione davanti al giudice di seconde cure che non si è pronunciato sul punto ritenendo assorbente la sopra descritta acquiescenza - tale da indirizzare la parte inducendola a tener conto di un differente regime processuale dell'impugnazione; infatti, il Tribunale aveva sì qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma tale duplice qualificazione dell'unitaria azione svolta, come reso evidente dalla nomofilachia sopra richiamata, è contraddittoria e come tale non univoca, laddove l'apparenza processuale rileva solo quando il giudice "a quo" l'abbia espressa in modo univoco anche se scorretto (cfr. Cass., 06/12/2021, n. 38587); con l'ulteriore conseguenza che questa Corte può e deve qualificare l'azione in parola applicando la relativa disciplina processuale; va ulteriormente precisato che a nulla rileva la querela incidentale di falso, definita con pronuncia autonoma come del resto osservato dalla medesima parte in memoria; in ogni caso, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile; parte ricorrente non censura specificatamente l'accertata acquiescenza bensì nega che la sospensione ex art. 295, cod. proc. civ., fosse stata disposta legittimamente e solo su queste basi indica che la Corte territoriale ha errato nella conclusione; dunque per un verso si deduce un errore che andava posto a base dell'impugnativa della sospensione in parola a mezzo di regolamento ex art. RG n .---7)de1 2021 Cons. rel. Paol orreca 42, cod. proc. civ., per altro verso il ricorso non si misura idoneamente con la ragione decisoria; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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