CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05133/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato aNgo &le pa44 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che, nel caso di un provvedimento emesso a seguito di giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art.448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Ai sensi di tale norma, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). È evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti. In ogni caso, il giudice di merito, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha evidenziato che non sussistevano elementi sui quali fondare alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto la responsabilità dell'imputato emergeva dall'annotazione di polizia giudiziaria del 27 dicembre 2018, dalla comunicazione delle notizie di reato del 28 dicembre 2018 e del decreto del Questore di Palermo del 14 dicembre 2018. 1.2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2 -bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle