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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 37963/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha emesso sen- tenza di non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di cui all'art. 186 C.d.S. estinto per esito positivo della messa alla prova.

2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge per mancata tra- smissione degli atti al Prefetto competente per irrogare le sanzioni amministrative accessorie.

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per Cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non do- versi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207; Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647).

La ratio di tale conclusione muove dall'insuperabile rilievo che, qualora la stessa parte istante sia nella condizione di far venire meno gli effetti della pronuncia senza chiedere l'intervento del giudice del grado superiore - come nel caso di specie - viene meno l'interesse a promuovere l'impugnazione.

Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SDO1tO Francesco 2!frnpi DEP06rrATON CANCELLERIA oggi, f2-2 a)/(10(2,1, FUNZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Bergamo ha emesso sen- tenza di non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di cui all'art. 186 C.d.S. estinto per esito positivo della messa alla prova. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge per mancata tra- smissione degli atti al Prefetto competente per irrogare le sanzioni amministrative accessorie. 3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per Cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non do- versi procedere (nella specie: per intervenuto esito positivo della messa alla prova) che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207; Sez. 4, n. 5061 del 13/01/2010, Testini, Rv. 246647). La ratio di tale conclusione muove dall'insuperabile rilievo che, qualora la stessa parte istante sia nella condizione di far venire meno gli effetti della pronuncia senza chiedere l'intervento del giudice del grado superiore - come nel caso di specie - viene meno l'interesse a promuovere l'impugnazione. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SDO1tO Francesco 2!frnpi DEP06rrATON CANCELLERIA oggi, f2-2 a)/(10(2,1, FUNZI