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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38078/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ldato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi hanno ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con essi, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di "concordato in appello", non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ldato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi hanno ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con essi, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la Corte di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di "concordato in appello", non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né su profili diversi da quelli oggetto di negoziazione (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01), che hanno riguardato la misura della pena e della sua riduzione, ritenuta congrua e intervenuta in termini esattamente corrispondenti a quanto convenuto, sicché non residua spazio per ulteriori contestazioni; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci
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