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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 36835/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilita come da requisitoria in atti. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver brevemente illustrato il ricorso presentato, ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 26002, emessa in data 8 aprile 2022 e depositata in data 6 luglio 2022, la I sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 22 settembre 2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla unificazione in continuazione dei reati giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Palermo in data 25 giugno 1999, irrevocabile in data 28 giugno 2000, e della Corte di assise di appello di Firenze in data 13 febbraio 2001, irrevocabile in data 6 maggio 2002.

2. In particolare, le due sentenze alle quali si riferisce l'annullamento senza rinvio, sono quelle che concernono: a) i reati di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, commessi il 15 settembre 1993 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati, come detto, dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 25 giugno 1999, definitiva il 28 giugno 2000; b) i reati aggravati di devastazione, saccheggio, strage ed altro (c.d.

"strage di Firenze"), ai sensi degli artt. 419 e 422 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi tra il 14 maggio 1993 e il 14 aprile 1994 in Roma, Milano, Firenze e Formello, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 13 febbraio 2001, definitiva il 6 maggio 2002.

3. Secondo la I sezione di questa Corte„ su un piano generale, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.

Alla stregua di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto errato il richiamo contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto all'omicidio del sacerdote Puglisi e alla c.d. strage di Firenze, posto che tali condotte erano state realizzate in forza della strategia della tensione, circostanza che non aveva a che fare con gli obiettivi tipici e iniziali dell'associazione mafiosa.

Tali obiettivi, infatti, erano stati individuati all'esito di eventi che avevano determinato un mutamento della strategia verso finalità meramente terroristiche (determinato da fattori, quali ad esempio l'arresto di personaggi di spicco, come [OSCURATO:PERSONA], importanti condanne ai partecipanti dell'associazione, le modifiche normative intervenute, l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.).

In altri termini, secondo la sentenza della I sezione, il giudice dell'esecuzione non aveva fornito una spiegazione logica e plausibile per ritenere che i reati fine dei quali si discute, fossero stati commessi nell'arco temporale dal 1993 al 1996, in esecuzione di un programma criminoso iniziale già facente parte degli obiettivi dell'associazione mafiosa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima all'inizio del suo ingresso nel sodalizio.

4. Il difensore e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella sostanza, lamentando che la Corte di Cassazione avrebbe assunto la decisione muovendo da un presupposto erroneo, ossia che il [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al sodalizio criminoso diversi anni prima del 1993, traendo da tale inesatta premessa la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto prefigurarsi, diversi anni prima del 1993, la commissione dei delitti dei quali si tratta.

Al contrario, già con i precedenti ricorsi, era stato rilevato - e l'analisi delle sentenze prodotte confermava la circostanza - come tutti i fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna, compreso il reato associativo, erano succ:essivi al 1993, ossia posteriori alla elaborazione della cd. strategia della tensione, talché l'adesione del ricorrente era avvenuta quando già il programma criminoso orientato verso tale strategia era stato divisato.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del Sostil:uto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) motivi nuovi e note di replica nell'interesse del ricorrente.

5. All'udienza del 9 giugno 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47:316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01).

Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01).

Ciò posto, il ricorso valorizza come svista percettiva il fatto che la I sezione di questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al sodalizio criminoso diversi anni prima del 1993, traendo da tale inesatta premessa la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto prefigurarsi, diversi anni prima del 1993, la commissione dei delitti dei quali si tratta.

In realtà, la I sezione si disinteressa della data di inizio della condotta partecipativa del ricorrente, poiché muove - e trattasi di valutazione di carattere giuridico estranea al perimetro applicativo del rimedio in esame - dalla premessa giuridica secondo la quale è ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Rv. 257253 - 01, Corigliano, che, infatti, viene esplicitamente evocata nella motivazione della sentenza di annullamento senza rinvio).

Coerentemente la sentenza aggiunge: a) che le condotte oggetto dei due processi sopra ricordati erano state realizzate alla luce della cd. strategia della tensione che "non aveva a che fare con gli obiettivi tipici e iniziali dell'associazione mafiosa"; b) che il giudice dell'esecuzione non aveva fornito una spiegazione logica per ritenere che i reati dei quali si tratta fossero stati commessi nell'arco temporale dal 1993 al 1996 "in esecuzione di un programma criminoso iniziale già facente parte degli obiettivi dell'associazione mafiosa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima all'inizio del suo ingresso nel sodalizio".

Alla luce della relazione tra premesse e conseguenza è assolutamente chiaro che la ratio decidendi della Corte è stata quella di valorizzare gli obiettivi iniziali del sodalizio criminale, individuati anni prima dell'adesione del ricorrente, e non quelli elaborati al momento dell'inizio della condotta partecipativa di quest'ultimo.

Ne discende che non è ravvisabile alcun errore percettivo, ma la coerente conclusione di una premessa che, come detto, si colloca al di fuori dell'ambito delle censure prospettabili con il ricorso straordinario.2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilita come da requisitoria in atti. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver brevemente illustrato il ricorso presentato, ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 26002, emessa in data 8 aprile 2022 e depositata in data 6 luglio 2022, la I sezione di questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 22 settembre 2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla unificazione in continuazione dei reati giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Palermo in data 25 giugno 1999, irrevocabile in data 28 giugno 2000, e della Corte di assise di appello di Firenze in data 13 febbraio 2001, irrevocabile in data 6 maggio 2002. 2. In particolare, le due sentenze alle quali si riferisce l'annullamento senza rinvio, sono quelle che concernono: a) i reati di omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA], di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, commessi il 15 settembre 1993 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati, come detto, dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 25 giugno 1999, definitiva il 28 giugno 2000; b) i reati aggravati di devastazione, saccheggio, strage ed altro (c.d. "strage di Firenze"), ai sensi degli artt. 419 e 422 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, commessi tra il 14 maggio 1993 e il 14 aprile 1994 in Roma, Milano, Firenze e Formello, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 13 febbraio 2001, definitiva il 6 maggio 2002. 3. Secondo la I sezione di questa Corte„ su un piano generale, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. Alla stregua di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto errato il richiamo contenuto nella motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto all'omicidio del sacerdote Puglisi e alla c.d. strage di Firenze, posto che tali condotte erano state realizzate in forza della strategia della tensione, circostanza che non aveva a che fare con gli obiettivi tipici e iniziali dell'associazione mafiosa. Tali obiettivi, infatti, erano stati individuati all'esito di eventi che avevano determinato un mutamento della strategia verso finalità meramente terroristiche (determinato da fattori, quali ad esempio l'arresto di personaggi di spicco, come [OSCURATO:PERSONA], importanti condanne ai partecipanti dell'associazione, le modifiche normative intervenute, l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.). In altri termini, secondo la sentenza della I sezione, il giudice dell'esecuzione non aveva fornito una spiegazione logica e plausibile per ritenere che i reati fine dei quali si discute, fossero stati commessi nell'arco temporale dal 1993 al 1996, in esecuzione di un programma criminoso iniziale già facente parte degli obiettivi dell'associazione mafiosa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima all'inizio del suo ingresso nel sodalizio. 4. Il difensore e procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella sostanza, lamentando che la Corte di Cassazione avrebbe assunto la decisione muovendo da un presupposto erroneo, ossia che il [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al sodalizio criminoso diversi anni prima del 1993, traendo da tale inesatta premessa la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto prefigurarsi, diversi anni prima del 1993, la commissione dei delitti dei quali si tratta. Al contrario, già con i precedenti ricorsi, era stato rilevato - e l'analisi delle sentenze prodotte confermava la circostanza - come tutti i fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna, compreso il reato associativo, erano succ:essivi al 1993, ossia posteriori alla elaborazione della cd. strategia della tensione, talché l'adesione del ricorrente era avvenuta quando già il programma criminoso orientato verso tale strategia era stato divisato. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) conclusioni scritte del Sostil:uto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; b) motivi nuovi e note di replica nell'interesse del ricorrente. 5. All'udienza del 9 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47:316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). Approfondendo l'ambito di applicabilità dell'istituto, si è aggiunto che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). Ciò posto, il ricorso valorizza come svista percettiva il fatto che la I sezione di questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al sodalizio criminoso diversi anni prima del 1993, traendo da tale inesatta premessa la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto prefigurarsi, diversi anni prima del 1993, la commissione dei delitti dei quali si tratta. In realtà, la I sezione si disinteressa della data di inizio della condotta partecipativa del ricorrente, poiché muove - e trattasi di valutazione di carattere giuridico estranea al perimetro applicativo del rimedio in esame - dalla premessa giuridica secondo la quale è ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Rv. 257253 - 01, Corigliano, che, infatti, viene esplicitamente evocata nella motivazione della sentenza di annullamento senza rinvio). Coerentemente la sentenza aggiunge: a) che le condotte oggetto dei due processi sopra ricordati erano state realizzate alla luce della cd. strategia della tensione che "non aveva a che fare con gli obiettivi tipici e iniziali dell'associazione mafiosa"; b) che il giudice dell'esecuzione non aveva fornito una spiegazione logica per ritenere che i reati dei quali si tratta fossero stati commessi nell'arco temporale dal 1993 al 1996 "in esecuzione di un programma criminoso iniziale già facente parte degli obiettivi dell'associazione mafiosa cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA] diversi anni prima all'inizio del suo ingresso nel sodalizio". Alla luce della relazione tra premesse e conseguenza è assolutamente chiaro che la ratio decidendi della Corte è stata quella di valorizzare gli obiettivi iniziali del sodalizio criminale, individuati anni prima dell'adesione del ricorrente, e non quelli elaborati al momento dell'inizio della condotta partecipativa di quest'ultimo. Ne discende che non è ravvisabile alcun errore percettivo, ma la coerente conclusione di una premessa che, come detto, si colloca al di fuori dell'ambito delle censure prospettabili con il ricorso straordinario.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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