CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, ex art. 619 cod. proc. pen., che venga rettificata la pena da espiare in anni 16, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed 51.666,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Venezia del 28.12.2020, irrevocabile dal 14.5.2021, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di Venezia tra il dicembre 2013 e il 9 dicembre 2015, del reato di cui agli artt. 73, 80 d. P.R. n. 309 del 1990, commesso in Venezia in data 18.11.2015 e dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., commessi in Marcon e, comunque, in provincia di Venezia dal 16 aprile al 16 ottobre 2015, unificati in continuazione con i reati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, commessi in Platì il 3.12.2015 e il 7.12.2015, giudicati con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6.10.2017; 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 24.6.2021, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, commesso in Platì, Venezia, [OSCURATO:PERSONA], Colombia e altrove, accertato da aprile 2013 fino a dicembre 2015 e del reato di cui agli artt. 73, 80 d. P.R. n. 309 del 1990, commesso in Calabria, Lazio e Panama, accertato il 6.8.2013. Per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del condannato nella misura complessiva di anni 17, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed C. 51.666,00 di multa. Con la medesima ordinanza, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta difensiva, con la quale si chiedeva che fosse riconosciuto il bis in idem tra le due contestazioni associative con riferimento al periodo dicembre 2013 - dicembre 2015. 2. Avverso detta ordinanza, il Virgara ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge per avere la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] erroneamente "aggiunto" la pena "per i fatti già giudicati dalla Corte di appello di Venezia con sentenza in data 6.10.2017, pari ad anni 1, mesi 10 e giorni 10 di reclusione", in quanto la stessa Corte di appello di Venezia aveva condannato il Virgara a una pena complessiva pari ad anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C. 22.666,00 di multa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., "in relazione alla errata quantificazione della pena finale irrogata dalla Corte di appello di Venezia in data 28.12.2020".Secondo il ricorrente non si comprenderebbe perché "il Giudice dell'esecuzione, anziché tenere conto della pena finale complessivamente inflitta dai giudicanti veneti, tra il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80 d. P.R. 309/90 (commesso in Marcon in data 18.11.2015) e per il reato di cui agli artt. 110, 648-bis 648-ter, comma 1, cod. pen. (commesso in Marcon e, comunque, in provincia di Venezia dal 16 aprile al 16 ottobre 2015) abbia voluto sporzionare la stessa, aumentando così ulteriormente la misura finale". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc: pen., "in relazione alla mancata o apparente motivazione del riconoscimento del ne bis in idem", affermando che "la Corte territoriale ha vagamente smorfiato la questione posta a fondamento del riconoscimento del ne bis in idem, rinviando a una valutazione priva di forma e sostanza, assorbita dalla sentenza della Corte di appello reggina, richiamando, tuttavia, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto a cui è stato, invece, riconosciuto il ne bis in idem) a tutela della convergenza di interesse operativo tra i due partecipanti a entrambi i sodalizi". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la Corte rettifichi, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., la pena da espiare nella misura di anni 16, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed C. 51.666,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata va annullata nei limiti e per le ragioni che seguono, mentre il ricorso è inammissibile nel resto. E in vero, fondato è il primo motivo di impugnazione; la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dovere aggiungere alla pena per il reato più grave di cui alla sentenza sub n. 2 (anni dieci, mesi quattro di reclusione ed C. 40.000,00 di multa) e agli altri aumenti per i reati satellite (per un totale dii anni cinque, mesi quattro di reclusione ed C. 11.666,00 di multa) la pena di anni 1, mesi 10, giorni 10 di reclusione per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6.10.2017, omettendo, però, di verificare se quest'ultima pena corrispondesse o meno a quella inflitta dal giudice della cognizione. Conseguentemente, va disposto, limitatamente a tale profilo sanzionatorio, il rinvio alla Corte territoriale, perché proceda, in diversa composizione (giusta sentenza n. 183 del 2013) a nuovo giudizio sul punto. 2. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione, nei termini testualmente riportati in precedenza, sono inammissibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché assolutamente generici.Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso