CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 19E5 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S ?[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21 giugno 2021 il Tribunale del riesarr e di E ari ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di 13z r e ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] o per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di l( gge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza e all'adegintezza della misura applicata. Osserva che l'associazione aveva cessato l'at:ivita al più tardi nel febbraio 2017, data di commissione dell'ultimo reato scopo dell zit. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quasi quattro anni prima dell'applicazione degli irresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ottobre 2020. Aggiunge che Aveva sempre scrupolosamente rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari ‘? che mancava l'attualità del pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in, ge -h:Tiche deduzioni che non si confrontano con l'ordinanza impugnata. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata applicata il 20 sett ,.mbre 2018 e in data 10 giugno 2020 è intervenuta la condanna, all'esito del q ildizio abbreviato, a 10 anni e 8 mesi di reclusione, per il reato dell'art. 74 d P R. i i. 3(i9 del 1990. Con ordinanza del 14 ottobre 2020 il GUP ha sostituito la CJS1.( dia in carcere con gli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha corretta:lente ripristinato la misura di massimo rigore, su richiesta del Pubblico ministero. tfatti, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha posto una presunzione, ancorch.5r ativa, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere oltre che di sussi5;teruz delle esigenze cautelari. Pertanto, il GIP, per poter sostituire la misura, avrE bbe covuto apprezzare delle ragioni di esclusione della presunzione, ciò che non è a n,‘ (muto nel caso in esame. Inoltre, si era senza ragioni discostato dal principio se con lo cui ai fini della revoca o della sostituzione non doveva motivare sul decors) de e.mpo dai fatti per ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione. Infatti, ie cosiddetto tempo silente, trascorso dalla commissione del reato, doveva essere ogcle:to di valutazione ai sensi dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da pii te del giudice che dispone la misura, mentre analoga valutazione non è chiesta 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispAto a cui l'unico tempo rilevante è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (Cass., Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01). E' del pari irrilevante il tempo di esecuzione della misura, poiché l'attu 32ion(! delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del ter )o di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi (Cass., Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133 - 01). Correttamente il Tribunale ha osservato che la scelta del rito abbreviato len incide sull'apprezzamento delle esigenze cautelari e d'altra parte non soro emersi elementi che in relazione al caso concreto giustifichino la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con altre misure diverse da quella cat•ceraria. A completamento del discorso, i Giudici hanno aggiunto che l'indagato Era ben inserito negli ambienti della criminalità organizzata, con ruolo organizzativo e direttivo, e non era possibile fare affidamento sulla sua capacità di risped nre le prescrizioni imposte con la .misura domiciliare, tanto più che il luogc ove dveva chiesto di essere ristretto era a 45 minuti di auto dalla sua base logistic3. La motivazione è immune da censure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene peitam:o che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe!: ? del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzio -rale i dal:a 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il corso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della caJsa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata 'n via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmTnd. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. :od proc. pen. Così deciso, il 1° dicembre 2021 Il Consigliere